Pregiudizio dello Stato di diritto: la CGUE dimezza l'importo della sanzione inflitta alla Polonia nel 2021 a seguito della riforma giudiziaria

La Redazione
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27 Aprile 2023

Il Vicepresidente della CGUE ha ridotto da un milione a 500.000 euro l'importo della sanzione, che era stata imposta alla Polonia nell'ottobre 2021 (C-204/21), in ragione della riforma giudiziaria, per non aver sospeso la Camera disciplinare della Corte Suprema, contraria all'ordinamento dell'Unione. La sanzione si era resa necessaria al fine di evitare un danno grave e irreparabile all'ordinamento giuridico dell'Unione europea e ai valori sui quali tale Unione si fonda, in particolare quello dello Stato di diritto. Alcune delle misure che sono state ora adottate dalla Polonia rispondono alle richieste, ma ancora non garantiscono l'attuazione di tutti i provvedimenti provvisori.

Nel 2021 la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento nei confronti della Polonia, diretto a far dichiarare che talune modifiche legislative relative all'organizzazione della giustizia in Polonia violavano il diritto dell'Unione [1].

In particolare, secondo la Commissione, tali modifiche precludono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell'Unione relativi all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici. Una siffatta verifica potrebbe essere qualificata come illecito disciplinare. La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca si sarebbe vista attribuire una competenza esclusiva per quanto riguarda l'esame delle questioni relative alla mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale. Inoltre, la Sezione disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza e imparzialità non sarebbero garantite, sarebbe competente a pronunciarsi in merito a talune domande aventi un'incidenza diretta sullo status e sull'esercizio delle funzioni di giudice.

Durante il procedimento in corso la Polonia è stata condannata, con ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021, a pagare alla Commissione una penalità di importo pari a un milione di euro al giorno [2]. L'imposizione di tale penalità è stata ritenuta necessaria per assicurare che la Polonia desse attuazione ai provvedimenti provvisori precedentemente enunciati in un'ordinanza del 14 luglio 2021 [3], diretta segnatamente a sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione.

Il 10 marzo 2023 la Polonia ha chiesto alla Corte di revocare o, in subordine, di modificare l'ordinanza che ha imposto la penalità di cui trattasi. A sostegno di tale domanda, la Polonia afferma che, in seguito alle novelle legislative, si sarebbe pienamente conformata agli obblighi su di essa gravanti in forza di detti provvedimenti provvisori.

Con la sua ordinanza, il vicepresidente della Corte riduce l'importo della penalità a 500.000 euro al giorno.

Preliminarmente, il vicepresidente ricorda che un provvedimento provvisorio può essere modificato o revocato in ogni momento, in seguito a un mutamento di circostanze che rimette in discussione le valutazioni del giudice del procedimento sommario. Tuttavia, la modifica o l'abrogazione di un siffatto provvedimento non ha effetto retroattivo.

Dopo aver esaminato, poi, se la Polonia avesse dimostrato un mutamento di circostanze da cui derivi che la penalità di cui trattasi non sia più giustificata, il vicepresidente conclude che le misure adottate dalla Polonia non sono sufficienti a garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti provvisori previsti nell'ordinanza del 14 luglio 2021.

A tal riguardo, il vicepresidente rileva, in particolare, che gli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione disciplinare della Corte suprema che autorizzano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di un giudice o l'arresto dello stesso non sono stati sospesi, in ogni caso, in modo immediato. Per di più, contrariamente agli obblighi derivanti dai provvedimenti provvisori, la Polonia non ha dimostrato la sospensione integrale ed effettiva delle disposizioni che precludono agli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell'Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, né di quelle che consentono lo svolgimento di procedure disciplinari nei confronti di un giudice che ha effettuato una siffatta verifica. A parere del vicepresidente, la Polonia ha dimostrato solo parzialmente di aver sospeso l'applicazione delle disposizioni che hanno attribuito alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema la competenza esclusiva relativa all'esame delle censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale.

Nondimeno, il vicepresidente ritiene che le misure adottate dalla Polonia dopo la firma dell'ordinanza che ha imposto la penalità giornaliera siano tali da garantire, in misura considerevole, l'attuazione dei provvedimenti provvisori enunciati nell'ordinanza del 14 luglio 2021. In particolare, egli osserva che la Polonia ha abrogato le disposizioni che conferivano alla Sezione disciplinare talune competenze relative allo status dei giudici e che tale Sezione è stata soppressa. Il vicepresidente evidenzia, altresì, che diverse misure adottate dalla Polonia hanno avuto come effetto di rafforzare i rimedi giuridici a disposizione dei giudici che sono stati oggetto di decisioni della Sezione disciplinare o di agevolare, in determinate ipotesi, la verifica del rispetto dei requisiti relativi a un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge.

Alla luce degli effetti delle misure adottate, quindi, dalla Polonia, il vicepresidente riduce l'importo della penalità a 500.000 euro al giorno, a decorrere dalla data di firma dell'ordinanza di cui trattasi.

La Corte emanerà la sentenza nel merito di tale causa il 5 giugno 2023 [4].

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[1] Causa C-204/21.

[2] Ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021 nella causa C-204/21 R.

[3] Ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021 nella causa C-204/21 R.

[4] Avvocato generale Anthony M. Collins ha presentato le sue conclusioni il 15 dicembre 2022.