L'editore di un quotidiano che memorizza nel proprio archivio storico le notizie di cronaca deve garantire il diritto all’oblio
02 Febbraio 2023
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, I sez. civile, n.2893/2023 Il caso. Tizio e Caio si sono rivolti con ricorso al Tribunale di un comune italiano nei confronti di un editore di un famoso quotidiano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, allegando: di essere stati indagati e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di concussione, peculato e falso ideologico di pubblico ufficiale in atto pubblico, nonché sottoposti a perquisizione domiciliare. Gli stessi sono stati assolti in primo grado con sentenza del Tribunale perché il fatto non sussisteva in relazione a tutti i capi di imputazione. Tizio e Caio, all'epoca dei fatti, erano stimati professionisti e l'indagine e il loro arresto aveva ricevuto un ampio eco nei mezzi di informazione perché l'accusa nei loro confronti riguardava presunte attività corruttive per la realizzazione del parcheggio degli scavi di un comune italiano, con conseguente grave irreparabile danno di immagine dei ricorrenti, esposti alla gogna mediatica. I due attori chiedevano, quindi, di accertare la violazione da parte dell'editore delle norme in tema di trattamento dei loro dati personali; di ordinare la cancellazione degli articoli dall'archivio del sito del quotidiano in questione; in via subordinata, che tali articoli venissero resi non più accessibili dai motori di ricerca attraverso la loro deindicizzazione e resi accessibili esclusivamente dal motore di ricerca del sito ufficiale del quotidiano con la contestuale «pseudonomizzazione» dei loro identificativi. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l'ingiustificata prevalenza accordata al diritto all'informazione della collettività rispetto al diritto dei singoli tutelati dall'art. 2 della Costituzione e dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, oltre che dal GDPR, con riguardo al diritto all'aggiornamento dei dati personali inesatti. Invece col terzo motivo i ricorrenti sostengono che il bilanciamento operato dal Tribunale fra il diritto all'informazione della collettività e i diritti dei singoli collideva con le norme sopra citate e che l'art. 82 del GDPR stabilisce una forma di responsabilità extracontrattuale per cui prevale l'esigenza di tutela immediata della vittima dell'illecito. Il caso in esame, riguarda l'archivio storico online di un quotidiano, che per sua natura deve conservare esattamente la memoria degli articoli, a suo tempo legittimamente pubblicati nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica per l'interesse pubblico che circondava la vicenda e la legittima aspirazione delle persone coinvolte in quei fatti e in quell'indagine, una volta cessato il clamore e l'interesse pubblico per il decorso del tempo, a non vedersi consegnati al ricordo collettivo in quei termini, tanto più quando l'esito finale del processo penale li abbia visti scagionati e assolti. Si delinea, quindi, un conflitto tra gli interessi in gioco e si pone il problema del necessario bilanciamento fra il diritto all'informazione, nel caso, declinato nella forma della conservazione dell'archivio storico delle informazioni pubblicate, da un lato, e il diritto degli interessati a veder calare il velo dell'oblio sulle vicende giudiziarie che li avevano coinvolti. Tale conflitto è stato risolto dal giudice del merito riconoscendo agli attuali ricorrenti solo il diritto all'attivazione dello strumento, ritenuto adeguato, della deindicizzazione dai motori di ricerca, che è stata ritenuta effettuata tempestivamente dall'editore in relazione alla richiesta degli attori, avanzata solo con l'atto giudiziale, e respingendo la loro prioritaria richiesta di cancellazione e la subordinata istanza di alterazione manipolativa degli articoli e/o di loro aggiornamento con l'apposizione di una nota informativa sull'esito finale del procedimento giudiziario. Secondo questa pronuncia l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda, a nulla rilevando che essa possa essere reperita aliunde. Nel caso analizzato è evidente l'insorgere di un conflitto fra il diritto dell'interessato alla tutela dei suoi dati personali e alla riservatezza, che si declina nel diritto a essere dimenticato, e il diritto all'informazione, che si esprime, in particolare, nell'esigenza di conservazione della memoria del passato in funzione storica e archivistica. I ricorrenti, da un lato, avvertono il vulnus della persistenza oggettiva, senza alcuna cautela ripristinatoria della verità, nell'archivio storico del giornale delle notizie, a suo tempo legittimamente pubblicate, dell'indagine nei loro confronti con arresti domiciliari per accuse infamanti, dopo essere stati assolti da ogni accusa e risarciti per l'ingiusta detenzione subita. Per la soluzione del conflitto così delineato è indispensabile procedere a un bilanciamento dei valori in gioco, che va condotto tenendo conto della disciplina europea contenuta nelGDPR, non applicato ratione temporis nei precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte. La Corte ritiene che il ricorso debba essere deciso alla stregua del seguente principio di diritto: «in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale». (Fonte: Diritto e Giustizia) |