Ne bis in idem: la CGUE sul rapporto tra il principio sancito dall’art. 50 CDFUE e le deroghe ex art. 55 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

La Redazione
23 Marzo 2023

La CGUE (C-365/21) ― in merito al rapporto tra l'art. 50 della Carta diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), che sancisce il principio del ne bis in idem, e l'art. 55 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), che attribuisce la possibilità ad ogni Stato contraente di ritenersi non vincolato all'applicazione del ne bis in idem in specifiche situazioni ― chiarisce come un'azione penale condotta per un reato richiamato in una dichiarazione di esercizio dell'opzione prevista da citato art. 55 CAAS deve riguardare fatti che colpiscono, in modo particolarmente grave, lo stesso Stato membro. Secondo la Corte, il reato di costituzione di un'organizzazione criminale può dar luogo all'esercizio dell'azione penale in deroga al principio del ne bis in idem, nel caso in cui gli elementi costitutivi comportino specificatamente un danno alla sicurezza o ad altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro.

Nel settembre 2020, un cittadino israeliano, residente in Austria, è stato condannato da un tribunale austriaco a una pena detentiva di quattro anni per grave frode commerciale e riciclaggio di denaro. Dopo aver scontato parte di tale pena ed essere stato rilasciato sulla parola per il resto, è stato posto in custodia cautelare in Austria in attesa della sua consegna ai sensi di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso nel dicembre 2020 da un tribunale tedesco per la costituzione di un'organizzazione criminale e frodi sugli investimenti.

Con ordinanza del marzo 2021, il ricorso di MR avverso tale MAE è stato respinto in quanto gli atti oggetto di tali due procedimenti erano diversi, sicché il principio del ne bis in idem, sancito dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [1], non si applica. In subordine, è stato rilevato che MR era perseguito per un reato contemplato dalla dichiarazione resa dalla Repubblica federale di Germania in sede di ratifica della CAAS. Per effetto di tale dichiarazione, tale Stato membro non è vincolato dal principio del ne bis in idem qualora i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscano un'offesa alla sicurezza nazionale della Germania o ad altri interessi altrettanto essenziali [2].

Ciò premesso, il giudice del rinvio, dinanzi al quale è stata proposta un'ulteriore impugnazione avverso tale ordinanza, si interroga sulla compatibilità dell'autorizzazione a rendere tale dichiarazione concessa agli Stati membri dalla CAAS con l'articolo 50 della Carta diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che sancisce il principio del ne bis in idem. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede se tale dichiarazione possa riguardare anche le organizzazioni criminali dedite esclusivamente alla criminalità finanziaria.

La Corte di giustizia risponde affermativamente ad entrambe le questioni e precisa le condizioni alle quali una siffatta dichiarazione può riguardare tale tipo di organizzazione criminale.

Giudizio della Corte

In primo luogo, pur confermando la validità, alla luce dell'articolo 50 della Carta, della disposizione della CAAS che prevede la possibilità di rendere la dichiarazione di cui trattasi [3], la Corte constata, anzitutto, che tale disposizione del la CAAS rappresenta una limitazione del diritto fondamentale garantito da tale articolo. Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata nella misura in cui è prevista dalla legge e rispetta l'essenza di tale diritto [4]. Inoltre, fatto salvo il principio di proporzionalità, tale limitazione deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o alla necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui [5].

In tale contesto, la Corte ricorda che una limitazione del principio del ne bis in idem rispetta l'essenza dell'articolo 50 della Carta, laddove tale limitazione si limita a consentire ulteriori procedimenti e sanzioni nei confronti degli stessi atti nel perseguimento di un distinto obbiettivo. A tal riguardo, l'eccezione a tale principio prevista dalla CAAS [6] si applica solo qualora i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscano un'offesa alla sicurezza o ad altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro che intende avvalersene. La Corte ritiene che la nozione di «sicurezza nazionale» debba essere accostata alla stessa nozione di cui al Trattato UE [7], e sottolinea che l'obiettivo della salvaguardia della sicurezza nazionale corrisponde all'interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società. Ne consegue che i reati per i quali la CAAS ammette una deroga a tale principio devono riguardare lo stesso Stato membro. Lo stesso vale per i reati contro gli altri interessi dello Stato membro.

Di conseguenza, la disposizione impugnata della CAAS [8] rispetta la sostanza del principio del ne bis in idem, in quanto consente allo Stato membro che la applica di punire reati che colpiscono lo Stato membro stesso e, così facendo, di perseguire obiettivi necessariamente diversi da quelli per i quali l'imputato è già stato giudicato in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda poi il principio di proporzionalità, la possibilità di giustificare una limitazione del principio del ne bis in idem deve essere valutata misurando la gravità dell'ingerenza che tale limitazione comporta e verificando che l'importanza dell'obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione è proporzionato a tale gravità. Su tale base, l'opzione prevista dalla citata disposizione della CAAS [9] è idonea a conseguire l'obiettivo di interesse generale della sanzione da parte di uno Stato membro della lesione alla sua sicurezza o ad altri suoi interessi ugualmente essenziali.

Infine, tenuto conto della natura e della particolare gravità di tale danno, l'importanza di tale obiettivo di interesse generale va al di là di quello della lotta alla criminalità in generale, anche grave. Tale finalità è, quindi, idonea a giustificare misure che comportino ingerenze in diritti fondamentali che non sarebbero autorizzate ai fini del perseguimento e della sanzione in genere dei reati.

In secondo luogo, la Corte rileva che la CAAS [10], letta alla luce della Carta [11], non osta a che i giudici di uno Stato membro interpretino la dichiarazione resa da tale Stato membro ai sensi della CAAS nel senso che, per quanto riguarda il reato di costituzione di un'organizzazione criminale, detto Stato membro non è vincolato dalle disposizioni della CAAS che sanciscono il principio del ne bis in idem [12] qualora l'organizzazione criminale cui ha partecipato la persona perseguita abbia commesso esclusivamente reati finanziari, in quanto l'azione penale nei confronti di tale persona è, alla luce delle azioni di tale organizzazione, finalizzata a sanzionare un danno alla sicurezza o ad altri interessi ugualmente essenziali di tale Stato membro.

Al riguardo, la Corte osserva, in primo luogo, che l'eccezione prevista dalla CAAS [13] riguarda principalmente i reati – quali lo spionaggio, il tradimento o il grave danno al funzionamento dei pubblici poteri – che, per loro stessa natura, riguardano la sicurezza o altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro interessato. Tuttavia, non ne consegue che la portata di tale eccezione sia necessariamente limitata a tali reati. Non si può, infatti, escludere che un'azione penale per reati i cui elementi costitutivi non comportino specificatamente un danno alla sicurezza o ad altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro possa ugualmente rientrare in tale eccezione quando, alla luce delle circostanze di cui in cui il reato è stato commesso, può essere debitamente accertato che l'azione penale per i fatti in questione è diretta a punire la lesione di quella sicurezza o di quegli altri interessi ugualmente essenziali.

In secondo luogo, un'azione penale condotta per un reato richiamato in una dichiarazione di esercizio dell'opzione prevista dalla citata disposizione della CAAS [14] deve riguardare fatti che colpiscono, in modo particolarmente grave, lo stesso Stato membro. Tuttavia, non tutte le organizzazioni criminali pregiudicano necessariamente e di per sé la sicurezza o altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro interessato. Pertanto, il reato di costituzione di un'organizzazione criminale può dar luogo a persecuzione in deroga al principio del ne bis in idem solo nel caso di organizzazioni le cui azioni possano, per gli elementi che le contraddistinguono, essere considerate come costituenti tale danno.

In tale contesto, per quanto riguarda la rilevanza da attribuire al fatto che un'organizzazione criminale compia esclusivamente reati finanziari, la Corte afferma che, per qualificare le azioni di tale organizzazione come lesive della sicurezza o di altri interessi ugualmente essenziali dello Stato membro interessato, è necessario tener conto della gravità del danno che le sue attività hanno causato a tale Stato membro. Inoltre, tali atti devono, indipendentemente dall'effettiva intenzione di tale organizzazione e al di là delle violazioni dell'ordine pubblico che ogni reato comporta, colpire lo stesso Stato membro.

___________________________________________________________________________________________

[1] Acquis di Schengen – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmato a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrato in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»). Il principio del ne bis in idem è sancito dall'art. 54 della CAAS, il quale stabilisce che «una persona il cui processo sia stato definito definitivamente in una Parte contraente non può essere perseguita in un'altra Parte contraente per i medesimi fatti purché, se un la sanzione è stata inflitta, è stata eseguita, è effettivamente in corso di esecuzione o non può più essere eseguita secondo le leggi della parte contraente condannante».

[2] La possibilità di effettuare una siffatta dichiarazione è prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[3] Cfr. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[4] Cfr. articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta.

[5] Cfr. articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

[6] V., in particolare, articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[7] Tale nozione è inclusa nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE.

[8] Cfr. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[9] Cfr. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[10] La Corte di giustizia fa riferimento all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[11] Cfr. articolo 50 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

[12] Cfr. articolo 54 della CAAS.

[13] Cfr. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.

[14] Cfr. articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della CAAS.