Il figlio portatore di handicap grave non salva il padre dall'assegno di mantenimento

Redazione Scientifica
28 Aprile 2023

Oggetto della controversia in esame è la modifica delle condizioni di divorzio, richiesta dall'ex marito, in seguito all'ottenimento, da parte dell'ex moglie, dell'indennità di accompagnamento mensile per il figlio della coppia.

Sia in primo che in secondo grado la domanda è stata respinta. L'uomo ricorre, quindi, in Cassazione deducendo l'errore da parte della Corte territoriale nel ritenere che egli abbia tenuto conto, nel concordare le condizioni di divorzio, della indennità di accompagnamento poiché all'epoca egli era a conoscenza soltanto del fatto che era stata presentata la domanda e non anche dell'effettiva erogazione del contributo.

La doglianza è infondata. Secondo l'art. 9, l. n. 898/1970, «la revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio, e ciò vale anche nel caso di procedimento introdotto con domanda congiunta che si conclude pur sempre con sentenza, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, vale a dire fatti successivi alla formazione del giudicato effettivamente modificativi della situazione delle parti e idonei ad incidere sull'assetto di interessi dato dal regolamento giudiziale o convenzionale».

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'erogazione della indennità di accompagnamento è avvenuta nel corso del giudizio di divorzio e che l'odierno ricorrente era già a conoscenza del fatto che la domanda era stata presentata, così come era a conoscenza delle condizioni invalidanti del figlio. Ne consegue che il riconoscimento dell'indennità cit. era prevedibile e verificabile dallo stesso padre, essendo il minore in regime di affidamento condiviso. Pertanto, nell'accordarsi sul contributo di mantenimento per il figlio minore a carico del padre, i coniugi hanno tenuto sicuramente conto anche di tale futura erogazione assistenziale in favore del minore, portatore di handicap grave.

In conclusione il Collegio sottolinea a riguardo che «la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze di organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337-ter c.c.».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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