Ricorso revocatorio: non costituisce un vizio l'omesso esame di un motivo rimasto assorbito in primo grado

Redazione Scientifica
02 Maggio 2023

La distinzione, nell'ambito di un medesimo motivo di ricorso, tra “profili” di doglianza esaminati e non esaminati non costituisce un vizio revocatorio per omesso esame di un motivo.

Nell'ambito di un ricorso revocatorio, il Collegio ha avuto modo di pronunciarsi, tra gli altri, sull'omesso esame dei motivi rimasti assorbiti in primo grado, che la ricorrente aveva ritualmente riproposto in appello ai sensi dell'articolo 101, comma 2, c.p.a. e che ha reiterato ai fini rescissori, assumendo che il primo giudice si sarebbe pronunciato solo su alcuni dei “profili” in cui era possibile suddividere il motivo di impugnazione, e non su altri.

Il Collegio non ha condiviso la prospettata distinzione, nell'ambito di un medesimo motivo di ricorso, tra “profili” di doglianza esaminati e non esaminati, in quanto ciò creerebbe difficoltà in sede di applicazione dell'articolo 101, comma 2, c.p.a. ed a fortiori in sede di revocazione.

Diversamente ragionando, ossia assumendo che, qualora il giudice ometta di pronunciarsi su ciascun singolo tema o argomento sviluppato dalle parti in un unico motivo di censura, si è in presenza di “assorbimento” in senso tecnico, si perverrebbe alla conclusione di rendere evanescente l'effetto devolutivo dell'appello, onerando le parti della riproposizione di qualsiasi profilo o argomento che non trovi espresso riscontro nella sentenza appellata.

Correlativamente, lo strumento della revocazione sarebbe trasformato in un rimedio ipertrofico per omessa pronunzia, il che non appare ragionevole e coerente con la finalità del mezzo di impugnazione straordinaria.