Questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale: è preclusa la riproposizione da parte dello stesso giudice

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
02 Maggio 2023

La questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per ragioni di merito non può essere sollevata nuovamente dallo stesso giudice.

Il TAR per la Calabria ha ritenuto non sollevabile la questione di legittimità costituzionale già sollevata dal Tribunale medesimo nell'ambito del ricorso per l'annullamento dell'informazione antimafia a contenuto interdittivo adottata nei confronti della ricorrente dal Prefetto di Reggio Calabria.

Sospesa in via cautelare l'efficacia del provvedimento prefettizio impugnato, il TAR Calabria respingeva, con sentenza, tutti gli altri motivi di ricorso e, condividendo l'eccezione di illegittimità costituzionale, con separata ordinanza, censurava l'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (d'ora in avanti, cod. antimafia).

In particolare il Tribunale remittente censurava la disparità di trattamento tra i soggetti attinti da una misura di prevenzione e quelli destinatari di informazione antimafia interdittiva. Ciò in quanto l'art. 92 del cod. antimafia non prevede anche in capo al prefetto l'analogo potere valutativo attribuito al giudice penale di proporzionare le misure di prevenzione, qualora per effetto delle stesse, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza n. 180/2022, dichiarava inammissibile la suddetta questione di legittimità costituzionale ritenendo che “appartiene (…) alla discrezionalità legislativa decidere se e come utilizzare allo scopo invocato dal giudice a quo, innovandoli ulteriormente, alcuni utili strumenti, quali il controllo giudiziario o le misure amministrative di prevenzione collaborativa (…) inserendo esplicitamente, tra le valutazioni che tali misure consentono, la possibilità di decidere selettive deroghe agli effetti interdittivi e alle decadenze (…) in vista di assicurare alle persone coinvolte i necessari mezzi di sostentamento economico. (…) non può essere una pronuncia di questa Corte, allo stato, a farsi carico – allo scopo di sanare l'accertato vulnus al principio di uguaglianza – dei complessi profili fin qui segnalati”.

Successivamente la società ricorrente con istanza di riassunzione del processo ai sensi dell'art. 80 c.p.a. ha chiesto la prosecuzione del giudizio sospeso per l'accoglimento del ricorso; contestualmente ha riproposto la medesima eccezione di legittimità costituzionale, in ragione dell'inerzia del legislatore che non aveva provveduto alla modifica della norma come auspicato dalla Corte costituzionale.

Il Tribunale, esaminata, in via pregiudiziale, la domanda di rimettere nuovamente alla Corte costituzionale la medesima questione di legittimità costituzionale, ha osservato che, come disposto dall'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è precluso allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte, in quanto “l'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo”.

In particolare il Tribunale ha posto in rilievo che la riproposizione di una medesima questione di legittimità costituzionale da parte dello stesso giudice remittente, potrebbe essere astrattamente possibile solo nel caso di una sentenza di inammissibilità per ragioni unicamente processuali. Invece nel caso di specie la decisione della Corte costituzionale ha un evidente contenuto di merito rispetto alla questione sollevata.

Inoltre, i motivi di incostituzionalità, che la ricorrente ha esposto durante il giudizio, sono stati già esaminati dal TAR in relazione alla loro rilevanza e non manifesta infondatezza, e poi delibati dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 180/2022 ha dichiarato l'inammissibilità delle censure a motivo della loro attinenza a diritti tutelabili soltanto dal legislatore.

Pertanto, i medesimi motivi di incostituzionalità della disposizione contenuta nell'art. 92 cod. antimafia, già oggetto di decisione di inammissibilità della Corte costituzionale, non possono più essere sollevati, nel corso dello stesso processo, avanti la medesima Corte, proprio perché sono stati già esaminati dalla Corte con la citata pronuncia di inammissibilità.

Tanto premesso, il TAR per la Calabria nel prendere atto dell'esito dell'incidente di legittimità costituzionale predetto, stante il rigetto dei motivi del ricorso introduttivo con sentenza non definitiva, lo ha respinto.