Franchising e abuso di posizione dominante

La Redazione
26 Aprile 2023

In un contratto di franchising spesso vengono inserite clausole che comportano notevoli limitazioni commerciali a carico esclusivamente dell'affiliato (c.d. franchisee). Tuttavia tali limitazioni non costituiscono, di per sé, un abuso di posizione dominante risarcibile all'affiliato (Trib. S. Maria Capua Vetere 3 febbraio 2023 n. 462).

In un contratto di franchising (o affiliazione commerciale) non sussiste un abuso di posizione dominante dell'affiliante (c.d. franchisor) sull'affiliato (c.d. franchisee) nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

  • le formule commerciali e le obbligazioni reciproche sono state frutto di libere scelte imprenditoriali e sono state chiaramente specificate nel testo contrattuale;
  • l'affiliato non ha fornito la prova di aver perso, in conseguenza del contratto di franchising, la propria autonomia e indipendenza né, tantomeno, di essere stato impossibilitato a scegliere di operare con terzi per sottrarsi alle condizioni contrattuali ritenute inique.

In particolare, le eventuali limitazioni presenti in un contratto di questo tipo non integrano di per sé un abuso di posizione dominante: tale situazione non può ritenersi insita nella qualifica di franchisor, ma deve sempre sempre essere dimostrata, dal momento che le limitazioni commerciali sono normalmente compensate da vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione (ad esempio dalla possibilità di utilizzare specifici metodi di vendita, dal maggior assortimento e dalla più pronta disponibilità della merce).

Nel caso concreto era stato sottoscritto un franchising tra un centro distributivo di prodotti (affiliante o franchisor) e un supermercato (affiliato o franchisee). Il supermercato aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 9 L. 192/1998. Il tribunale ha, tuttavia, affermato che il testo contrattuale specificava chiaramente quali fossero le formule commerciali e le obbligazioni reciproche ed esse erano state tutte accettate dall'affiliato e, addirittura, successivamente rinnovate. 

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