Ricorso in materia edilizia: identificazione del dies a quo per la tempestiva proposizione

Redazione Scientifica
03 Maggio 2023

Nelle controversie in materia edilizia, ai fini della tempestiva proposizione del ricorso, il dies a quo si identifica con l'inizio dei lavori, quando è contestato l'an della edificazione, ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area, mentre quando è contestato il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo coincide con il completamento dei lavori oppure con il grado di sviluppo degli stessi, in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto.

La sentenza in commento trae origine dalla proposizione del ricorso proposto da alcuni condomini contro la realizzazione di una tensostruttura di ampie dimensioni realizzata da un istituto scolastico per attività sportive ed extrascolastiche.

In particolare, i ricorrenti avevano impugnato l'approvazione di una variante al piano di recupero della città, prodromica al rilascio del titolo edilizio, nonché il permesso di costruire della tensostruttura, i cui lavori di realizzazione erano iniziati nel gennaio 2014.

Il TAR competente respingeva il ricorso per irricevibilità.

L'eccezione di tardività è stata ritenuta meritevole di accoglimento anche dal Consiglio di Stato, che ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado, in quanto non può considerarsi quale termine di proposizione del ricorso la data del primo accesso alla pratica edilizia da parte dei ricorrenti, avvenuta nel 2015, posto che gli stessi avevano avuto contezza dell'inizio dei lavori per la realizzazione della tensostruttura già dall'inizio del 2014.

I giudici d'appello hanno evidenziato che nelle controversie in materia edilizia il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l'inizio dei lavori, laddove si contesti l'an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi (in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto) laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), fermo restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

Il collegio osserva inoltre che la "piena conoscenza" dell'atto, individuata dall'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire.

La richiesta di accesso, infine, non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

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