L'estinzione del giudizio di ottemperanza non impedisce l'esame della richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a.

Redazione Scientifica
04 Maggio 2023

È possibile rendere i chiarimenti di cui all'art. 112 comma 5 c.p.a. anche qualora il giudizio di ottemperanza debba essere dichiarato estinto per il dissesto dell'ente locale.La richiesta di chiarimenti, infatti, costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, finalizzata a dare indicazioni sulla quantificazione della somma dovuta, e non già un'azione o una domanda in senso tecnico.

Il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato di una sentenza del Consiglio di Stato.

Il collegio ha chiarito che l'estinzione del giudizio di ottemperanza non osta all'esame della richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a.

Infatti, la specifica richiesta di chiarimenti è ammissibile, proprio perché costituisce uno strumento volto ad ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione, ovvero sulle concrete modalità di esecuzione.

A tal fine, è richiamata la giurisprudenza formatasi sul tema, secondo cui la richiesta di chiarimenti, ex art. 112 comma 5, c.p.a., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del diritto esecutivo, e non un'azione o una domanda in senso tecnico.

Il Consiglio di Stato sottolinea, inoltre, che il suindicato strumento chiarificatore non può trasformarsi in un veicolo per investire il giudice dell'esecuzione di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum, nell'ambito del rapporto tra le parti e l'amministrazione.

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