Whistleblowing: in dirittura d’arrivo il decreto di recepimento della direttiva UE

La Redazione
08 Marzo 2023

Sta per concludersi l’iter di approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, in tema di c.d. whistleblowing, ovvero la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e del diritto interno.

La bozza del decreto approvata dal Consiglio dei Ministri ha passato con successo sia al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, sia quello del Garante Privacy.

La direttiva (UE) 2019/1937 prevede uno statuto minimo di tutela uniforme per le normative nazionali, tenendo conto che coloro «che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione» (considerando 31). Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di «rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità» (considerando 2) e di prevenire la commissione dei reati.

Nel nostro ordinamento la materia è già regolata, per il settore pubblico, dal d.lgs. n. 165/2001 e, per il settore privato, dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis e ss.), nonché dalla l. n. 179/2017, che ha peraltro integrato la disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

Il Garante Privacy, con il parere dell'11 gennaio scorso, ha sottolineato come «lo schema di decreto legislativo intende, in primo luogo, ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative (tra le quali quelle in materia di protezione dati) o condotte comunque lesive di specifici beni giuridici, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato».

Viene inoltre riconosciuto che lo schema di decreto ha recepito le indicazioni fornite dall'Autorità nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo, con particolare riferimento:

«- alla revisione, nel segno di una maggiore determinatezza, della nozione di violazione che, in quanto oggetto della segnalazione, condiziona l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina;

- al perfezionamento della disciplina degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e dell'oggetto delle linee guida da emanare (su parere del Garante) ai sensi dell'articolo 10;

- all'integrazione della disciplina, di cui all'articolo 13, del trattamento dei dati personali funzionali al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni […];

- alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione della segnalazione […];

- all'esigenza di novellare, in parte qua, la disposizione di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del codice».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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