Il diritto del minore all'ascolto alla luce della riforma del processo civile

Sabina Anna Rita Galluzzo
04 Maggio 2023

La recente riforma in materia di processo civile testimonia quanto il tema dell'ascolto del minore sia tenuto in primaria considerazione dall'ordinamento italiano, anche alla luce della normativasovranazionale di riferimento. L'analisi della legislazione, così come modificata dal d.lgs.149/2022, e della giurisprudenza in materia mostra come il diritto del minore ad essere ascoltato abbia assunto un ruolo centrale in tutte le questioni che lo coinvolgono. L'ascolto del minore è infatti espressione del principio del superiore interesse dello stesso e strumento della sua partecipazione nei processi decisionali.
Il quadro normativo

Dal momento dell'emanazione della Convenzione di New York del 1989, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata con l. 191/1976) la persona minore di età, in virtù di una vera e propria rivoluzione culturale, non viene più considerata oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti. Il minorenne, pertanto, una volta inteso come destinatario passivo dei diritti, diviene un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi, che va ascoltato, informato, e rispettato.

In questo contesto ruolo centrale assume il suo diritto all'ascolto in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, diritto che, affermato a livello internazionale dalla Convenzione di New York (da qui Conv. Onu), ha fatto molta strada nel nostro ordinamento negli ultimi 30 anni.

Norma di riferimento in materia è l'art. 12 della Convenzione citata che, in coerenza con la concezione del minore come protagonista e partecipe delle scelte che riguardano la sua vita, prevede l'obbligo per gli Stati parti:

- di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,

- di fornire in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,

- di tenere conto delle opinioni espresse dal bambino in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Superiore interesse del minore

Il diritto del minore all'ascolto così delineato costituisce uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare, è strettamente connesso ad un altro principio, quello secondo il quale in ogni procedura che lo riguarda e in ogni decisione relativa al minore va tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art. 3 Conv. Onu).

Assumere infatti una decisione nei riguardi del fanciullo che tenga conto di quello che è il suo superiore interesse presuppone necessariamente una conoscenza delle sue esigenze e quindi un suo ascolto.

L'audizione, o meglio il diritto del minore ad essere ascoltato, è dunque lo strumento per fare partecipare la persona minore di età al procedimento destinato ad emettere una decisione che riguarda e che a volte modifica radicalmente la sua vita attraverso la manifestazione dei propri desideri e bisogni. Si tratta di un potere dato al minore, capace di discernimento, di influire sulla formazione del convincimento del giudice.

Atti internazionali

La necessità di garantire la massima partecipazione del minore nella determinazione delle decisioni che hanno riflessi sulla sua esistenza è affermata anche nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 febbraio 1996, ratificata dall'Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77, nell'ambito della quale vengono proclamati come diritti del bambino, capace di sufficiente discernimento, tanto quello di ricevere informazioni adeguate quanto quello di esprimere le proprie opinioni, opinioni che devono essere tenute in debito conto dai soggetti deputati a prendere decisioni in ordine alla vita del minore stesso (art. 3 Conv. Onu).

Le disposizioni di tale Convenzione infatti sono soprattutto finalizzate a garantire che i minori possano sempre partecipare, adeguatamente informati, ai procedimenti giudiziari che li riguardano e in tal senso in particolare si prevede che il bambino ha il diritto di chiedere, personalmente o tramite altre persone od organismi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti giudiziari che lo riguardano quando la legge nazionale priva i detentori della responsabilità di genitori della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi (art. 4)

Sempre in ambito internazionale si sottolinea il Regolamento UE, 2019/1111 del 25 giugno 2019 secondo il quale i minorenni in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale.

L'ascolto è altresì previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con l. 64/1994) che all'art. 13 stabilisce che il giudice può rifiutare il ritorno del minore nel Paese da cui è stato illegittimamente trasferito nel caso in cui questi si opponga ed abbia un'età e una maturità tali da rendere opportuno il fatto di tenere in considerazione il suo parere.

Anche la Carta europea dei diritti fondamentali all'art. 24 stabilisce che “i bambini possono esprimere liberamente la loro opinione, ed essa viene presa in considerazione per le questioni che li riguardano”.

Audizione nell'ordinamento italiano

L'ordinamento italiano, in adempimento agli obblighi assunti con la firma della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha attribuito, negli anni, una rilevanza sempre crescente all'ascolto del minore. In particolare, in materia si sono succedute importanti riforme.

Innanzitutto, la c.d. riforma della filiazione (l. 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, e d.lgs. 154/2013), che con l'introduzione dell'art. 315-bis c.c. ha stabilito un generale diritto per il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.Successivamente, da ultimo, il d.lgs. 149/2022 (che attua la delega ricevuta dal Governo con la legge 26 novembre 2021 n. 206, per l'efficienza del processo civile, oltre che per la revisione degli strumenti alternativi delle controversie e misure di razionalizzazione in materia di famiglia, nonché in materia di esecuzione) che riordina ed innova le disposizioni in materia.

Norma cardine della materia è l'art. 315-bis c.c. che stabilisce la regola generale secondo cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il principio, in seguito alle recenti modifiche, è ripreso nel codice di procedura civile dal nuovo art. 473-bis.4 posto dalla riforma nel titolo relativo al procedimento in materia di persone, minorenni, e famiglie. La disposizione prevede un diritto del minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, all'ascolto nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Valore alle opinioni del minore

Si stabilisce altresì che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

È questa un'importante innovazione in linea con le indicazioni internazionali sancite prima tra tutte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (l. 176/1991) che attribuisce rilevanza alle opinioni espresse dal minore, stabilendo che le stesse devono essere debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità. Lo stesso principio si ritrova nella Convenzione de L'Aja in materia di adozione internazionale (l. 476/1998), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24), nonché nel Regolamento (UE) 2019/1111. Oltre, dunque, al diritto del minore all'ascolto viene stabilito che, in conformità con il fatto che lo stesso viene considerato soggetto di diritti, deve essere dato spazio nelle procedure che lo riguardano all'autodeterminazione, alla sua personalità, e alle sue aspettative.

La valutazione del giudice, peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza, può non coincidere con quanto espresso dal minore in sede di ascolto. In tal caso vi è un preciso onere di motivazione sulle ragioni che inducono a discostarsi dal punto di vista espresso dal minore (Cass. 12957/2018; Cass. 18846/2016). L'onere di motivazione dovrà essere direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore con la conseguenza che laddove si sia in presenza di c.d. “giovani adulti” (ad esempio ragazzi diciassettenni) e quindi di soggetti certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, dovranno essere adeguatamente e puntualmente esplicate le ragioni in base alle quali la decisione del giudice si discosta da quanto espresso (Cass. 7773/2012).

Quando non si procede all'ascolto

Essere ascoltato è dunque un diritto del minore, dal quale non deriva necessariamente un “obbligo” del giudice di procedervi. La legge, infatti, stabilisce che il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Secondo le nuove disposizioni inoltre il minore non viene ascoltato anche in caso di impossibilità fisica o psichica o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 337-octies c.c. in materia di scioglimento del rapporto genitoriale (attualmente abrogato) e di quanto richiesto dalla giurisprudenza si stabilisce altresì che

nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Il Legislatore accoglie con tali limitazioni le istanze della giurisprudenza che ha nei vari interventi, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, stabilito che l'ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minore stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che a quest'ultimo possano derivarne.

Secondo molteplici provvedimenti di legittimità infatti “il diniego di ascolto del minore può essere fondato sulla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell'interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori” (Cass. 6645/2013; Cass. 13241/2011). Viene così definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale nato in relazione all'art. 155-bis c.c. secondo il quale la mancata audizione del minore, determina la nullità delle decisioni a seguito di un difetto del contraddittorio (Cass., sez. un. 22238/2009).

Il giudice deve comunque fornire adeguata motivazione in relazione alle ragioni che lo hanno indotto a non procedere all'audizione (art. 473-bis.4 comma 2 che riprende sul punto l'abrogato art. 336-bis c.c.). Si afferma infatti che non vi è violazione alcuna in tema di ascolto del minore quando il giudice procedente motivi adeguatamente il rigetto (Cass. 26352/2022; 20323/2022).

La tutela del minore, nei predetti procedimenti, pertanto, si realizza mediante la previsione del suo ascolto, la cui omissione costituisce violazione del principio del contraddittorio a meno che non sia sorretta da una espressa motivazione, riflettente l'assenza di discernimento o altre gravi ragioni (Cass. n. 7262/2022).

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto occasione di intervenire in materia appoggiando l'orientamento giurisprudenziale citato. In relazione al mancato ascolto del minore la Corte ha ricordato che secondo consolidati principi “affermare che i tribunali interni sono sempre tenuti ad ascoltare un minore durante un'udienza nella quale è in gioco il suo affidamento significherebbe andare troppo lontano”. La Corte europea infatti ritiene che spetti al giudice valutare se sia opportuno procedere all'audizione tenendo sempre in considerazione le particolari circostanze del singolo caso, l'età e la maturità del minore interessato (CEDU, sez. II, B. c. Italia, 15 maggio 2007, Ricorso no 38972/06).

Lo stesso ragionamento si applica nel caso in cui vi è un accordo dei genitori. È palese infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minore. Il bambino pertanto, come sostenuto anche dalla Cassazione, non va necessariamente coinvolto nel giudizio instaurato tra i genitori (Cass. 6645/2013).

Minore infradodicenne e capacità di discernimento

Non si procede inoltre all'ascolto quando il minore non è considerato dal giudice capace di discernimento. La legge, sia in generale agli art. 315–bis c.c. e 473-bis.4 c.p.c., che nello specifico nelle varie disposizioni, distingue tra il minore che ha compiuto i dodici anni e quello più piccolo. Il primo si presume capace di discernimento e quindi ha, di regola, diritto ad essere ascoltato, in relazione al secondo invece la scelta se procedere o meno all'audizione viene affidata al prudente apprezzamento del giudice il quale deve tener conto dell'età, della capacità di discernimento e del grado di maturità del minore stesso. In tal senso la giurisprudenza ha più volte chiarito che il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Si sottolinea in proposito che la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto può essere considerata, come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sè, all'abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti (Cass. 9691/2022).

Nei vari casi sottoposti alla giurisprudenza, si ritrovano decisioni in cui il bambino, che non è stato ascoltato dal giudice aveva quattro anni (Cass. 19544/2003), sei anni (Cass. 4246/2019), sette anni (Cass. 9501/ 1998; Cass. S.U. 19664/ 2014), dieci anni (Cass. 11328/ 1997) e persino undici (Cass. 1474/2021; Cass. 16753/2007). In altri casi invece l'ascolto è stato ritenuto necessario e si trattava di minori di otto e dodici anni (Cass. 12293/2010), 10 anni (Cass. 18864/2016).

Si sottolinea altresì che incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto, sia che ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento sia che reputi l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, (Cass. 1474/2021; Cass. 10774/2019).

Modalità dell'ascolto

Attualmente, dunque, per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio (per quelli già instaurati si applica la disciplina previgente ex art. 336 -bis c.c.) le modalità dell'ascolto sono previste dall'art. 473-bis.5 c.p.c. secondo il quale l'ascolto deve essere condotto dal giudice che non può delegare a terzi neanche ai giudici onorari, ma può farsi assistere da un esperto o altro ausiliario. Prima di tale riforma invece il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità, poteva delegare ad esperti l'audizione del minore purché tale scelta fosse adeguatamente motivata.

La norma stabilisce inoltre che nel caso di più minori questi vengano ascoltati separatamente.

L'ascolto, secondo le nuove disposizioni deve essere tale da assicurare la serenità e riservatezza del minore: pertanto, i genitori, i difensori e il curatore speciale possono assistere all'audizione solo previa autorizzazione del giudice (l'articolo 473-bis.5. c.p.c.). Gli stessi, peraltro possono seguire l'ascolto senza autorizzazione del giudice in presenza di mezzi idonei a salvaguardare il minore, quali vetro a specchio e impianto citofonico (ai sensi dell'art. 152-quater disp. att. c.c. che riporta quanto era previsto dall'abrogato art 38-bis disp att. c.c.)

Il giudice, prima di procedere all'ascolto, deve indicare i temi oggetto dell'adempimento alle parti e ai difensori, al curatore speciale del minore, e al pubblico ministero che possono di proporre argomenti e temi di approfondimento.

In ogni caso, per assicurare il più corretto svolgimento dell'ascolto ed evitare dubbi o contrasti successivi, è previsto che il giudice debba procedere alla videoregistrazione dell'ascolto del
minore. In proposito si evidenzia che la norma di cui all'articolo 152-quinquies disp. att. c.c. affida a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia la predisposizione delle regole tecniche necessarie per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico.

In assenza di videoregistrazione, il giudice dovrà procedere a una verbalizzazione quanto più analitica possibile dell'ascolto, anche dando conto del contegno del minore.

Il minore deve sempre, come era già previsto in precedenza, e in adempimento di quanto stabilito dagli accordi internazionali (l. 20 marzo 2003, n. 77) essere informato sulla natura del procedimento nonché sugli effetti dell'ascolto. Il fanciullo infatti deve infatti essere consapevole di quel che gli sta accadendo e degli effetti delle sue dichiarazioni deve capire che le opinioni e le valutazioni espresse saranno tenute in considerazione ai fini della decisione finale, ma non saranno in alcun modo vincolanti e potranno essere disattese.

Sempre al fine di creare il minor turbamento possibile al minore, e in linea con protocolli e linee guida di vari Tribunali secondo le nuove disposizioni l'udienza deve essere fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore.

Le disposizioni, come riformate, stabiliscono inoltre l'obbligo del giudice di ascoltare senza ritardo il minore nel caso in cui questi rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. In tali casi può anche essere disposta l'abbreviazione dei termini processuali, stante l'urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare (art. 473-bis.6 c.p.c.).

Tali precauzioni vanno adottate altresì qualora siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La norma, dettata al fine di garantire effettività al prioritario diritto del minore ad avere una famiglia, tende a superare tutte quelle situazioni in cui ritardi processuali rischiano di compromettere le relazioni affettive tra il minore e i suoi familiari.

Le altre norme sull'ascolto del minore

Il diritto all'ascolto del minore è previsto inoltre in molte altre disposizioni: dalle azioni di status (art. 250 c.c. e 269 c.c.), al procedimento per l'attribuzione del cognome (art. 262 c.c.), al procedimento per la scelta del tutore (art. 348 c.c.).

Il minore ha altresì diritto ad essere sentito ai sensi dell'art. 371 c.c., nel caso in cui il giudice tutelare, su proposta del tutore debba deliberare, tra l'altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto ovvero sui suoi studi. In tale ipotesi la legge prevede, come in precedenza, il limite di dieci anni per l'ascolto, limite già più favorevole al minore che viene ritenuto in grado di esprimere un suo giudizio in merito a decisioni, quali quelle indicate, in grado di incidere notevolmente sulla sua vita quotidiana.

La normativa che per la prima volta ha previsto e disciplinato l'ascolto del minore è peraltro quella in materia di adozione nazionale e internazionale che stabiliva, già precedentemente alla riforma, che il minore dodicenne e anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento va ascoltato in relazione ai momenti più salienti della procedura tra i quali: l'affidamento (art.4), la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 15), l'affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art. 22), l'adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (art.7 e 25), l'adozione in casi particolari (art. 45).

Fondamentale è inoltre l'ascolto del minore nelle procedure in cui si decide del suo affidamento nell'ambito dello scioglimento della coppia genitoriale. Attualmente norma di riferimento è sempre l'art. 473-bis.4 c.p.c. Precedentemente l'obbligatorietà dell'ascolto in tali giudizi per il dodicenne e anche per quello di età inferiore quando capace di discernimento era stata introdotta dalla legge sull'affido condiviso (l. 54/2006, art 155-sexies c.c. ora abrogato) e poi trasposta dal d.lgs. 154/2013 nell'art. 337-octies c.c. ora abrogato applicabile ai giudizi di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio o ai procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Novità del d.lgs. 149/2022

Il d.lgs. 149/2022 è inoltre intervenuto in materia di ascolto del minore su alcune specifiche disposizioni.

Si consideri innanzitutto l'attuale primo comma dell'articolo 145 c.c. secondo il quale il giudice chiamato ad intervenire in caso di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza deve ascoltare i figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capaci di discernimento. In precedenza, era previsto l'ascolto dei figli conviventi che avessero compiuto il sedicesimo anno di età.

La riforma ha inoltre introdotto disposizioni particolari, dedicate alle violenze domestiche o di genere. In quest'ambito è previsto che il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. A tutela della serenità del minore non si procede all'ascolto quando lo stesso è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive per evitare che i reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria (art. 473-bis.45).

L'ascolto del minore è stato introdotto anche in materia di negoziazione assistita. Da più parti in particolare si evidenziava come il fatto che mancasse la possibilità di ascoltare il minore fosse causa di diseguaglianza tra quei figli che possono partecipare ed esprimere i propri pensieri nel giudizio relativo alla separazione tra i loro genitori, quando questa è regolamentata in sede giurisdizionale, e quelli che invece restano esclusi perché la questione è risolta al di fuori delle aule giudiziarie. In questo senso la riforma ha modificato la disciplina della negoziazione assistita prevedendo che quando il P.M. ritiene l'accordo raggiunto dalle parti non rispondente all'interesse dei figli oppure ritiene sia opportuno procedere al loro ascolto, trasmette l'accordo, entro cinque giorni al presidente del tribunale, il quale, può procedere all'ascolto diretto del minore secondo le regole ordinarie (art. 6 d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014).

La disposizione in esame, oltre a colmare le lacune indicate, ha il fine di agevolare la circolazione degli atti di negoziazione assistita in materia familiare in ambito internazionale e in particolare dell'Unione europea, in quanto tanto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, quanto nel nuovo regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, l'ascolto del minore è requisito necessario per permettere la piena circolazione degli atti disciplinanti l'affidamento dei minori, in ambito europeo e internazionale.

Conclusioni

Esaminando l'evoluzione legislativa e l'interesse della giurisprudenza in materia si evidenzia comunque come il diritto del minore ad essere ascoltato abbia assunto una primaria importanza e abbia un ruolo centrale nei procedimenti che lo riguardano. La riforma sulla filiazione (l. 219/2012) prima e quella sul processo civile ora (d.lgs.149/2022) pongono al centro l'attenzione al minore, alle sue esigenze e dunque al suo ascolto in linea con quanto richiesto nel 1989 dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia ai Paesi firmatari.

In conformità con il principio della ricerca del superiore interesse del minore, il best interest of the child, sono sorte infatti numerose iniziative in merito.

Si considerino in tal senso i numerosi protocolli e linee guida stilati da alcuni tribunali per i minorenni e da alcuni tribunali ordinari volti a regolamentare l'ascolto nei vari procedimenti, prevedendone tra l'altro le modalità, la presenza delle parti, i criteri per valutare la capacità di discernimento dell'infradodicenne, e in alcuni casi anche l'orario migliore per l'audizione.

Importante nell'evoluzione della materia è stata un'indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale” realizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con la collaborazione dell'Istituto degli innocenti. Il lavoro mostra come l'ascolto sia sul territorio nazionale un diritto generalmente garantito, pur in presenza di prassi non omogenee all'interno dei vari uffici giudiziari. L'indagine fa comunque emergere come per l'attuazione di tale diritto si tenga in particolare considerazione la capacità di discernimento del minorenne e “la necessità di fare il possibile per salvaguardare l'equilibrio psichico del fanciullo, nonostante manchino spesso stanze adibite all'ascolto e, nei tribunali ordinari, il giudice che procede all'ascolto raramente possieda competenze specifiche”.

L'ascolto del minore infine è anche oggetto delle raccomandazioni che a inizio 2019 il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha rivolto all'Italia. In particolare il Comitato ha accolto con favore l'introduzione nella legislazione del diritto del bambino di essere ascoltato in contesti selezionati, e ha raccomandato di promuovere la partecipazione significativa e autorizzata di tutti i bambini all'interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e di includerli nel processo decisionale in tutte le questioni che li riguardano, anche in materia ambientale.

Alla luce del fatto inoltre che il minore ha diritto ad esprimere le proprie opinioni in ogni questione che lo concerne e non soltanto in ambito processuale si evidenzia l'istituzione della Consulta delle ragazze e dei ragazzi presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza chiamata a esprimersi su tematiche fondamentali per i minori quali tra le altre il consenso al trattamento dei dati personali degli under 18 per iscriversi a servizi online, la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” e la semplificazione di documenti relativi a diritti dell'infanzia in un linguaggio facilmente comprensibile ai più piccoli.La stessa Autorità promuove campagne volte a raccogliere le opinioni dei minori su vari argomenti quali la scuola (“la scuola che vorrei”) o il loro futuro (“il futuro che vorrei”).

Norme a confronto

Le norme in vigore

Art. 315-bis c.c.

- Diritto del minore all'ascolto in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano

Art 473-bis.4 c.p.c.

- Diritto del minore all'ascolto nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano

- Casi in cui non si procede all'ascolto

- Ascolto in presenza di accordi dei genitori

Art 473-bis.5 c.p.c.

- Modalità dell'ascolto

- Cautele a tutela del minore

Art. 473-bis.6

- Casi di ascolto del minore senza ritardo

artt. 152-quater disp. att. c.p.c.

- Modalità di partecipazione all'ascolto dei difensori, curatore e p.m. tramite vetro a specchio e impianto citofonico

Art.152- quinquies disp. att. c.p.c.

- regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto

Le norme abrogate

Art 336 – bis c.c.

- Modalità dell'ascolto del minore

Art. 337- octies c.c.

- Poteri del giudice

- Ascolto in presenza di accordi dei genitori

Art 38-bis disp. att. c.c.

- Modalità di partecipazione all'ascolto dei difensori, curatore e p.m. tramite vetro a specchio e impianto citofonico

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