L'istanza di accesso civico deve inequivocabilmente perseguire un interesse pubblico
04 Maggio 2023
Il caso. La vicenda trae origine da un'istanza di accesso agli atti presentata da un operatore economico classificatosi al quarto posto della graduatoria di una gara d'appalto, intento ad acquisire tutta la documentazione della procedura sia ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 50/2016, che dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013 sull'accesso civico.
A seguito di un iniziale diniego da parte della stazione appaltante, l'impresa presentava un primo ricorso al TAR, nella cui decisione si ordinava all'amministrazione di procedere al riesame della richiesta di accesso. Successivamente, la stazione appaltante si conformava a quanto statuito dai Giudici Amministrativi e trasmetteva la documentazione richiesta, omettendo le parti inerenti il know-how degli altri partecipanti. Avverso tale accoglimento parziale dell'istanza, l'operatore economico proponeva nuovo ricorso al TAR, pretendendo l'esibizione della documentazione completa.
Il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso e, tra le varie motivazioni a sostegno di tale decisione, rilevava quella secondo cui la copiosa documentazione trasmessa dalla stazione appaltante aveva di certo soddisfatto l'interesse dell'impresa ricorrente secondo le funzioni proprie dell'istituto, ovvero“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”(cfr. art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) (tranne minime parti strettamente connesse alla protezione del know how aziendale che, alla luce delle ragioni d'opposizione manifestate dalle società controinteressate e condivise dalla Stazione appaltante, sono rimaste secretate).
In conclusione, si può affermare che, nonostante il legislatore non imponga all'interessato di motivare l'istanza formulata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, quest'ultima debba essere disattesa ove non risulti inequivocabilmente volta al perseguimento di un interesse pubblico. Ne deriva che non rientra nel campo di applicazione della suddetta normativa la richiesta di accesso finalizzata al soddisfacimento di un interesse conoscitivo meramente privato, del singolo operatore economico.
Tale pronuncia si pone sul solco di altri precedenti giurisprudenziali, secondo cui “sebbene il legislatore non chieda all'interessato di formalmente motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa va disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato” (ex multiis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 settembre 2022, n. 11507; in tal senso anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 13 settembre 2022, n. 2391; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II , 14 febbraio 2022, n. 136 che peraltro non esclude la contestuale sussistenza di un interesse privato; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 dicembre 2021, n. 1819). |