Tribunale di Roma: obblighi informativi e modalità di redazione e deposito dei rapporti/relazioni

La Redazione
04 Maggio 2023

Il 24 aprile 2023, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha diffuso una nota in tema di obblighi informativi gravanti sui professionisti nell'ambito delle procedure regolate dalla Legge fallimentare e dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha emesso, in data 24 aprile 2023, la nota n. 154/2023 denominata “Obblighi informativi gravanti sui professionisti nell'ambito delle procedure regolate dalla Legge fallimentare e dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza”. Tale nota giunge anche a seguito di quella diffusa dal Presidente del Tribunale in data 23 dicembre 2022 ove si chiedeva di sensibilizzare tutti gli operatori all'uso di files strutturati tipici previsti dalla normativa sul processo civile telematico per l'invio degli atti delle procedure concorsuali.

Come si legge nelle premesse, il documento è rivolto a tutti i professionisti che svolgono il ruolo di curatore, commissario, liquidatore o ausiliario nell'ambito delle procedure concorsuali, di insolvenza o dirette a regolare la crisi d'impresa, ed è motivato dall'esigenza – dettata dalle recenti novità in tema di diritto della crisi e dell'insolvenza, in primis l'entrata in vigore del nuovo CCII – di richiamare l'attenzione di tali soggetti sugli obblighi informativi da rispettare e sulle modalità di redazione e trasmissione dei relativi rapporti e/o relazioni all'Ufficio giudiziario.

Il documento è strutturato nel modo che segue.

Obblighi informativi relativi ai procedimenti regolati dalla Legge fallimentare

  • Procedure fallimentari: in particolare viene richiamato il dettato dell'art. 33 l. fall. (relazione particolareggiata del curatore) e dell'art. 119, comma 1 fall., di recente integrato dall'art. 14 del D.Lgs. 149/2022 del 10 ottobre 2022 che ha aggiunto il seguente periodo: “Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma”;
  • Procedure di concordato preventivo liquidatorio: viene richiamato l'art. 182, comma 6 l. fall. che richiama per l'applicazione l'art. 33, comma 5, primo, secondo e terzo periodo l. fall.;
  • Procedure di concordato preventivo in continuità aziendale: viene richiamato l'art. 186-bis l. fall. con riferimento al nuovo obbligo di presentazione da parte del commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione ex art. 172, comma 1 l. fall., di un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 5 l. fall.

Obblighi informativi relativi ai procedimenti regolati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

  • Procedimenti di liquidazione giudiziale: viene richiamato l'art. 130 CCII che, ai commi 1, 4 e 9, impone al curatore diverse incombenze documentali nei confronti del Tribunale – tra le quali il deposito di un rapporto riepilogativo periodico semestrale – nonché l'art. 235 l. fall. in tema di rapporto riepilogativo finale;
  • Liquidazione controllata
  • Concordato preventivo
  • Concordato preventivo con cessione dei beni
  • Concordato semplificato
  • Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Indicazioni relative alle modalità di redazione e deposito dei rapporti/relazioni informative

Il documento segnala l'obbligo dei professionisti di formare i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali avvalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle software house nei redattori aggiornati e tenuti a garantire la coerenza tra la parte testuale del rapporto ed i dati ivi inseriti.

Viene poi indicato che i rapporti dovranno essere completi ed esaustivi,ed è precluso l'utilizzo dell'"atto generico" o degli atti non nativi digitali. Viene incentivato il ricorso ai file strutturati XDS, tenuto conto dei diversi risvolti positivi che essi hanno.

Chiude il documento l'invito, rivolto ai professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali ad attenersi alle disposizioni in esso contenute provvedendo a depositare dalla successiva scadenza prevista in ogni singola procedura i rapporti redatti in forma completa in modo conforme a quanto indicato.

Si rimanda al documento allegato per una lettura completa della nota.