Credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione giudiziale: prededucibile?

La Redazione
04 Maggio 2023

Il Tribunale di Reggio Emilia fornisce una intepretazione sistematica dell'art. 6 CCII, individuando una comunanza di ratio tra le fattispecie considerate in tale articolo e il credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale.

Il Giudice delegato in una procedura di liquidazione giudiziale, in sede di esame e formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche, ha fornito una interpretazione sistematica dell'art. 6 CCII, in tema di prededucibilità del credito del professionista che assiste il debitore nel proporre domanda di liquidazione giudiziale. Di seguito le massime:

Il credito del professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, gode della prededuzione in forza di una interpretazione logico-sistematica dell'art. 6 CCII. Il dato letterale dell'art. 6 può essere superato in via interpretativa in ragione dell'eadem ratio che accomuna le fattispecie considerate espressamente in tale articolo e il credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio, al quale – pertanto – va riconosciuto carattere prededucibile nello stato passivo della liquidazione giudiziale.

Non sarebbe ragionevole riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista soltanto nel caso in cui lo strumento prescelto sia stato quello degli ADR o del concordato preventivo, perché tale determinazione è il risultato di una attività di studio e lavoro che almeno in parte coincide a prescindere dall'esito finale, che non può essere con certezza conosciuto al momento dell'accettazione dell'incarico.

L'ammissione al passivo in prededuzione del credito professionale sorto in funzione della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio, non subisce limite del 75%, previsto solo con riferimento alle procedure concordate di soluzione della crisi (adr e concordato preventivo). Limite che non sussiste per la prededuzione prevista in tema di liquidazione controllata dall'art. 277 CCII.