Affidabilità del singolo operatore economico: l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione
05 Maggio 2023
Il caso: La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione presentata da un'impresa partecipante avverso la graduatoria ed il provvedimento di aggiudicazione, in favore di altra ditta, della gara di appalto per l'affidamento di servizi. Le doglianze avanzate dalla ricorrente sono molteplici, ma quella che rileva in questa sede è la presunta violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, a causa della mancata considerazione, da parte della stazione appaltante, di pregresse vicende penalmente rilevanti a carico dell'impresa aggiudicataria, da cui sarebbe dovuto dipendere un giudizio di inaffidabilità della stessa e la conseguente esclusione alla gara.
La sentenza in commento, ritenendo infondate le censure mosse dalla ricorrente, fa luce sull'ampio margine di discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nel valutare l'affidabilità di un operatore economico, che, ove non ci si trovi davanti ai casi di esclusione automatica previsti dalla legge, può essere desunta da qualsiasi elemento a disposizione dell'amministrazione. Inoltre, la sentenza si conforma ad altri precedenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2011, n. 1583) nel ritenere che, di fronte ad un illecito/reato non grave dichiarato dall'operatore economico, la stazione appaltante possa motivare l'ammissione dello stesso alla gara in maniera sintetica o, addirittura, per facta concludentia.
In conclusione, si può affermare che i fatti dichiarati da un operatore economico non possono determinare l'esclusione dello stesso dalla gara ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando non siano attinenti all'oggetto dell'appalto, siano risalenti nel tempo e di lieve entità. In tali casi, la decisione di ammettere alla gara l'impresa interessata spetta esclusivamente alla stazione appaltante, a cui non può sostituirsi il Giudice Amministrativo. |