Esecuzione di un contratto di appalto: la giurisdizione sulle controversie afferenti le questioni di natura patrimoniale

05 Maggio 2023

Le controversie afferenti a questioni di natura patrimoniale relative alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale di appalto tra la P.A. e l'operatore economico ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario. A seguito della stipulazione del contratto, l'Amministrazione non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela.

Il caso. La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto di appalto tra la ASL Roma 2 e un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), avente ad oggetto l'erogazione dei servizi tecnologici e la fornitura di vettori energetici in favore di tale Ospedale.

Nello specifico, nella fase esecutiva del rapporto sorgevano tra le parti questioni attinenti ad anomalie e malfunzionamenti nella gestione dell'appalto, che portavano la ASL Roma 2 ad annullare tutti i certificati di pagamento e conformità emessi negli anni precedenti nei confronti del RTI.

Quest'ultimo, deducendo che la stazione appaltante aveva annullato atti di natura economico-finanziaria privi di natura provvedimentale (e aveva dunque utilizzato impropriamente il suo potere di autotutela), impugnava tale annullamento, sopponendo la questione alla cognizione del Tar Lazio.

La giurisdizione nelle controversie relative a questioni di natura patrimoniale nella fase esecutiva di un contratto di appalto. Nella pronuncia in questione, l'adito Tar affronta la problematica sulla giurisdizione relativa alle controversie afferenti questioni di natura patrimoniale nella fase esecutiva di un rapporto contrattuale di appalto.

Il giudice amministrativo, innanzitutto, distingue la fase pubblicistica della operazione contrattuale e quella privatistica: la prima si conclude con la comunicazione dell'aggiudicazione, mentre la seconda prende avvio con la stipula del contratto.

Sulla scorta di tale distinzione, il medesimo organo Giudicante afferma che, mentre la potestà cognitiva delle condotte e dei provvedimenti assunti prima della definizione della procedura di affidamento dei contratti di appalto (o nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto) rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di provvedimenti relativi all'esecuzione dell'accordo negoziale appartiene alla giurisdizione ordinaria.

A tale ultimo riguardo, il Giudice amministrativo osserva altresì che a seguito della stipulazione del contratto, l'Amministrazione non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar Lazio, osservando che il petitum sostanziale del ricorso introduttivo del giudizio aveva avuto ad oggetto l'esecuzione del contratto di appalto ed in particolare la sua contabilità, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti del Giudice ordinario.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.