Tax ruling: le decisioni fiscali anticipate a favore del soggetto passivo potrebbero costituire aiuti di Stato illegali solo se manifestamente errate

La Redazione
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05 Maggio 2023

Secondo l'Avvocato Generale Kokott (4 maggio 2023, C‑454/21 P e C‑451/21 P), la Commissione ha erroneamente dichiarato che il Lussemburgo ha concesso al gruppo E., nell'ambito di ristrutturazioni, aiuti di Stato illegali sotto forma di vantaggi fiscali. Soltanto il diritto nazionale, infatti, costituirebbe il quadro di riferimento, e solo decisioni fiscali anticipate manifestamente errate sulla base di tale diritto nazionale potrebbero dar luogo a un vantaggio selettivo.

Con decisione del 20 giugno 2018, la Commissione ha dichiarato che il Lussemburgo ha concesso al gruppo E., nell'ambito di ristrutturazioni all'interno del Lussemburgo, aiuti di Stato illegali.

Al gruppo sarebbe stato promesso, in talune decisioni fiscali anticipate, un trattamento fiscale in forza del quale la quasi totalità degli utili realizzati da due società figlie in Lussemburgo sarebbe alla fine sfuggita alla tassazione. Infatti, sebbene a livello delle società figlie operative avesse avuto luogo unicamente un'imposizione bassa sul fondamento di una base imponibile concordata, le società madri hanno beneficiato dell'esenzione per i redditi da partecipazioni (privilegio di partecipazione).

Ciò avrebbe comportato la concessione di un vantaggio selettivo al gruppo E. in deroga alla normativa tributaria lussemburghese. Dal diritto nazionale, infatti, sarebbe ricavabile un corrispondente principio di corrispondenza (esenzione a livello della società madre solo in caso di previa tassazione a livello della società figlia). Inoltre, l'amministrazione finanziaria avrebbe omesso in maniera inammissibile di applicare una disposizione intesa a prevenire abusi.

Il Tribunale dell'Unione europea, adito dal gruppo E. e dal Lussemburgo, ha condiviso integralmente il punto di vista della Commissione e ha respinto i ricorsi [1]. Il gruppo Engie e il Lussemburgo hanno quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Nelle sue conclusioni presentate il 4 maggio 2023, l'Avvocato Generale Juliane Kokott propone alla Corte di accogliere le impugnazioni e, di conseguenza, di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione.

L'Avvocato Generale Kokott sottolinea anzitutto che le decisioni fiscali anticipate non costituiscono di per sé aiuti inammissibili. Esse rappresenterebbero uno strumento importante per garantire la certezza del diritto. Non sarebbero problematiche sotto il profilo del diritto in materia di aiuti fintantoché le stesse siano accessibili a tutti i soggetti passivi e siano conformi alla rispettiva legge tributaria nazionale, la quale costituirebbe l'unico quadro di riferimento.

Nella fattispecie, la Commissione e il Tribunale si sarebbero basati in partenza su un quadro di riferimento errato. Essi avrebbero infatti ritenuto che la normativa tributaria lussemburghese all'epoca in vigore contenesse un principio di corrispondenza, ossia che un'esenzione per i redditi da partecipazioni a livello della società madre presupponga una tassazione degli utili sottostanti a livello della società figlia.

Un siffatto collegamento non sarebbe tuttavia evidente e non potrebbe semplicemente essere inserito in via esegetica nel diritto lussemburghese in quanto eventualmente preferibile. Attraverso la normativa in materia di aiuti non potrebbe essere configurato un diritto tributario ideale da parte delle istituzioni dell'Unione.

Inoltre, l'Avvocato Generale Kokott si pronuncia a favore di un criterio di valutazione comunque soltanto ristretto in relazione alle decisioni tributarie delle autorità tributarie, il quale sia limitato a un controllo di plausibilità. Non ogni decisione fiscale anticipata errata, bensì unicamente le decisioni fiscali anticipate manifestamente errate a favore del soggetto passivo potrebbero costituire un vantaggio selettivo ed essere considerate una violazione della normativa in materia di aiuti. Altrimenti, la Commissione diventerebbe de facto un ufficio tributario di ultimo grado e i giudici dell'Unione, attraverso il controllo delle decisioni della Commissione, giudici tributari supremi, il che inciderebbe sull'autonomia fiscale degli Stati membri nel settore delle imposte non armonizzate.

Nel caso di specie, le decisioni fiscali anticipate non sarebbero manifestamente errate.

Anche in sede di controllo, sotto il profilo della normativa in materia di aiuti, dell'applicazione di disposizioni generali sull'abuso da parte delle autorità tributarie nazionali, il parametro di controllo dovrebbe essere ristretto a un controllo di plausibilità. Si potrebbe ritenere sussistente un'applicazione manifestamente erronea solo qualora non possa essere spiegato in modo plausibile il motivo per cui, nel caso concreto, non dovrebbe sussistere un abuso in tal senso.

Nel caso di specie, l'esistenza di un abuso di strumenti giuridici secondo il diritto lussemburghese non sarebbe tuttavia evidente sarebbe stata dimostrata dalla Commissione.

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[1] Sentenza del 12 maggio 2021, Lussemburgo/ Commissione, T-516/18 e T-525/18.