Giudizi avanti al giudice di pace: è necessaria l'istanza ex art. 281-sexies c.p.c. ai fini dell'equa riparazione?

Franco Petrolati
08 Maggio 2023

La Corte d'appello di Napoli rinvia alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la soluzione della seguente questione di diritto: se avanti al giudice di pace, nel regime anteriore alla riforma del processo civile, sia applicabile la modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c.
Massima

E' disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. della questione di diritto – oggetto di due divergenti soluzioni nella giurisprudenza di merito – relativa alla applicabilità del rimedio preventivo dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. nei giudizi avanti al giudice di pace (anteriori al 28 febbraio 2023).

Il caso

Nel luglio 2022 viene richiesto alla Corte di appello di Napoli, ai sensi della legge n. 89/2001, l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio svoltosi dal 2017 al 2021 avanti al giudice di pace; il consigliere designato dichiara inammissibile il ricorso per mancato esperimento del rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter legge n. 89/2001 e costituito dalla proposizione dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c.. Contro tale decreto è proposta opposizione avanti alla stessa Corte sostenendosi che la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c. non sia applicabile ai giudizi avanti al giudice di pace. La Corte richiama la sussistenza, al riguardo, di due indirizzi interpretativi divergenti, senza alcun precedente nomofilattico; in considerazione, quindi, della rilevanza della questione di diritto, dispone il rinvio degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. per la soluzione di tale questione.

La questione

Si tratta di stabilire se avanti al giudice di pace, nel regime anteriore alla riforma ex d.lgs. n. 149/2022, sia applicabile la modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, se gravi sulla parte interessata l'onere di proporre l'istanza di definizione del giudizio in tale modalità quale rimedio preventivo al fine di far valere il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio (art. 1-ter, comma 1, art. 2, legge n. 89/2001).

Le soluzioni giuridiche

Secondo l'indirizzo sostenuto dall'opponente, l'art.281-sexies c.p.c. è compatibile con il solo procedimento avanti al tribunale, come evidenziato dalla titolazione del capo III-bis (Del procedimento avanti al tribunale in composizione monocratica)e desumibile dalla “struttura semplificata” del procedimento avanti al giudice di pace, rispetto a quello ordinario, argomentata in motivazione dalla Corte Costituzionale (C. cost. sent. n. 154/1997); la disciplina degli artt. 319 e segg, c.p.c., infatti, delinea un procedimento speciale già ispirato agli obiettivi di concentrazione e celerità della trattazione e prevede, in particolare, all'art. 321 c.p.c. la discussione orale quale unica modalità di decisione.

In tal senso la Cassazione ha analogamente ritenuto che l'art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo ex art.1-ter legge n. 89/2001, non sia compatibile con il rito del lavoro in quanto l'art. 429 c.p.c. – come novellato nel 2008 (art. 53 d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008) - già prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione (Cass., sent. n. 16741/2022).

Secondo l'altro indirizzo, invece, condiviso dal consigliere designato, l'art. 311 c.p.c. contiene un rinvio proprio alle norme “relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili” ed ha, quindi, espressamente previsto la possibilità della loro applicazione ai giudizi davanti al giudice di pace.

In particolare, l'art. 321 c.p.c. prevede in generale la modalità decisoria adottabile in via ordinaria dal giudice di pace ma non esclude affatto l'applicabilità di forme ulteriori di definizione, particolari ed alternative, più utili ed efficaci: in tal senso la Cassazione, a sezioni unite, ha già ritenuto che la decisione del giudice di pace possa avvenire a seguito sia di trattazione scritta o mista ex art. 281-quinquies c.p.c. sia di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. in applicazione ex art. 311 c.p.c. delle norme vigenti avanti al tribunale in composizione monocratica (Cass., sez. un., sent. n. 13794/2012).

In effetti, mentre nello schema decisorio dell'art. 281-sexies c.p.c. la sentenza viene emessa nella stessa udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della motivazione al termine della discussione orale, al contrario il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 321 c.p.c. non è contestuale ma deve essere effettuato in cancelleria nel termine, ordinatorio, di 15 giorni dalla discussione, con conseguente differimento anche della decorrenza del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione.

Nello stesso precedente nomofilattico richiamato dall'opponente (Cass. sent. n. 16741/2022) si riconosce, del resto, che l'art. 281-sexies c.p.c. era ritenuto compatibile anche con il rito del lavoro nella vigenza della pregressa formulazione dell'art. 429 c.p.c. (prima della richiamata novella del 2008), nella quale non era prevista la lettura della motivazione in udienza contestualmente alla lettura del dispositivo; analogamente, quindi, dovrebbe ritenersi compatibile l'art. 281-sexies c.p.c. con la mera discussione orale prevista dall'art. 321 c.p.c., senza il contestuale deposito della sentenza che costituisce l'elemento strutturale e caratterizzante della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

La Corte napoletana evidenzia, quindi, che i due divergenti orientamenti interpretativi hanno diviso la sua stessa giurisprudenza di merito e che la questione di diritto merita di essere rinviata alla Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., in difetto di precedenti nomofilattici, in quanto suscettibile di riproporsi come dirimente per tutti i giudizi avanti al giudice di pace rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1-ter legge n. 89/2001, vale a dire ai giudizi che alla data del 31 ottobre 2016 non hanno superato il limite della ragionevole durata o, comunque, a quelli promossi successivamente a tale data.

Osservazioni

Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., introdotto dalla riforma c.d. Cartabia (art. 3, comma 27, lett. c), d.lgs. n. 149 /2022), trova applicazione anche ai procedimenti pendenti, come quello in esame, alla data del 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 7, d. lgs. cit.).

Tra i presupposti espressamente richiesti a pena di inammissibilità vi è che la questione di diritto non sia stata “ancora risolta dalla Corte di Cassazione” (art. 363-bis, commi 1 e 3, c.p.c.).

La Corte napoletana, pur allegando che non risulta “alcun precedente giurisprudenziale della Suprema Corte al riguardo”, richiama un passo motivazionale di una sentenza a sezioni unite della Cassazione (Cass. sent. n. 13794/2012) ove si afferma espressamente l'applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c. ai giudizi avanti al giudice di pace.

Il precedente richiamato è orientato, invero, a risolvere una diversa questione di diritto, relativa alla eventualità che la data di pubblicazione di una sentenza non coincida con quella di effettivo deposito del provvedimento: questione certamente ben diversa da quella relativa alla applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c. quale rimedio preventivo ex art. 1-ter legge n. 89/2001.

E' da riconoscere, tuttavia, che la compatibilità tra il giudizio avanti al giudice di pace e la modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c., così come autorevolmente affermata in sede nomofilattica, rende problematico uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

In prospettiva futura, è da considerare, poi, che a seguito della riforma c.d. Cartabia il procedimento avanti al giudice di pace, per i giudizi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022), è conformato al nuovo procedimento semplificato di cognizione (artt. 281-undecies e segg. c.p.c.) e, in particolare, nel nuovo art. 321 c.p.c. si prevede che ai fini della decisione il giudice di pace “procede ai sensi dell'art. 281-sexies”.

Il legislatore della riforma sembra, quindi, aver risolto la questione per il futuro mediante l'adozione, in via ordinaria, proprio della modalità decisoria “orale”, in tal senso rendendo inutile il rimedio preventivo dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c.

Tale modalità decisoria, tuttavia, pur essendo ancora compresa tra i rimedi preventivi espressamente previsti dall'art. 1-ter legge n. 89/2001 (così come riformulato dopo la riforma c.d. Cartabia), è stata depotenziata nella sua efficacia in quanto il nuovo comma 3 aggiunto all'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice, all'esito della discussione, di non provvedere contestualmente alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, essendo possibile in alternativa adottare la modalità del deposito della sentenza in cancelleria entro il termine ordinatorio che, avanti al giudice di pace, è ancora pari a 15 gg. successivi all'udienza (art. 321, comma 2, c.p.c.).

Tale alternativa alla decisione contestuale all'udienza è verosimilmente giustificata dall'eventualità che la discussione tra le parti non si sia limitata ad un mero richiamo agli atti bensì abbia evidenziato elementi nuovi o, comunque, tali da rendere il giudizio più complesso rispetto a quanto prospettabile ex ante: in tal senso appare di per sé ragionevole e volta a rivalutare il ruolo dell'udienza di discussione. Tuttavia sembra evidente che l'efficacia dell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. risulti affievolita quale rimedio preventivo rispetto al diritto alla ragionevole durata del processo.

Riferimenti

La richiamata sentenza della Corte costituzionale (C. cost., sent., 29 maggio 1997, n. 154) argomenta che al procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione “il regime di decadenze e preclusioni proprio del rito ordinario, svolgentesi innanzi al tribunale e al pretore, che è invece incompatibile con la struttura semplificata del giudizio innanzi al giudice di pace, la cui disciplina risulta ragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario” e, quindi, conclude nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 318, comma 1 e 164, comma 1, c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

L'inapplicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo ex art. 1-ter legge n. 89/2001, al rito del lavoro è affermata da Cass., sez. II, ord. 24 maggio 2022, n. 16741.

L'arresto delle Sezioni Unite del 2012 (Cass., sez. un., sent. 1° agosto 2012, n. 13794) è annotato, invece, da G. TRAVAGLINO, Pubblicazione della sentenza e attività certificativa del cancelliere, in Corr. Merito, 2012, 1018, e A. VANNI, Pubblicazione della sentenza, in Giur.it, 2013, 909.