Decreto lavoro: le novità in sintesi

La Redazione
08 Maggio 2023

Pubblichiamo una tabella con la sintesi delle principali novità nel decreto lavoro su contratto a termine, obblighi informativi e di trasparenza, contratto di espansione, misure di inclusione sociale e lavorativa.

Al fine di offrire una sintesi delle principali misure introdotte dal Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto lavoro), forniamo una tabella riepilogativa, evidenziando le novità corredate dalla normativa di riferimento.

Novità

Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023)

Normativa oggetto di modifica

Disciplina del contratto di lavoro a termine

- variano le causali indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi).

I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

• nei casi previsti dai contratti collettivi;

• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

• per sostituire altri lavoratori.

- Esclusi dalla nuova disciplina:

• i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;

• i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca. (A tali contratti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96).

Art. 24. - Disciplina del contratto di lavoro a termine

Articolo 19, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, commi 1, lett. a), b) e b-bis), 1.1. e 5-bis, Apposizione del termine e durata massima

Contratto di espansione

- Fino al 31 dicembre 2023 per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso al pensionamento anticipato entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

Restano fermi impegno di spesa complessivo e numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico, di cui all'originario contratto di espansione.

Art. 25. - Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

Art. 41, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, comma 1-quater, Contratto di espansione

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

- Le informazioni su orario di lavoro, la sua programmazione e il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore indicando o il riferimento normativo o il contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

- Il datore di lavoro consegna o mette a disposizione del personale (anche mediante pubblicazione su sito web), i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, ed eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro

Art. 26. - Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, comma 1, lett. a), b)

Art. 1, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, commi 5-bis, 6-bis, Informazioni sul rapporto di lavoro

Obblighi informativi sui rapporti di lavoro “integralmente automatizzati”

- Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato deve informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati per:

le indicazioni rilevanti ai fini

- della assunzione o del conferimento dell'incarico

- la gestione o cessazione del rapporto di lavoro;

- l'assegnazione di compiti o mansioni e indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

- Gli obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Art. 26. - Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, comma 2, lett. a), b)

Art. 1-bis, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, commi 1 e 8, Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Incentivi all'occupazione giovanile

- Previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 27. - Incentivi all'occupazione giovanile

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

- Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi.

- Estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri.

- Obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Art. 14. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 1

Artt. 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Inclusione sociale e lavorativa

- Dal 1° gennaio 2024, si introduce l'assegno di inclusione misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

- Beneficiari, famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60; l'importo che potrà arrivare a 500 euro al mese, elevabile a 630 euro se il nucleo è composto da over 67 o con disabili gravi, cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto.

- Il beneficio mensile (non inferiore a 480 euro all'anno, non imponibili IRPEF) sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario dovrà a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l'impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

- Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

- Incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o stagionale, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

Artt. 1-13

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

-Innalzato, dal 2 al 6 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Confermato l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

- Estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Artt. 39-42

Si rimanda alla news: Decreto lavoro in Gazzetta ufficiale: le principali novità sui contratti a termine, obblighi di informazione e le altre misure per l'inclusione sociale