In G.U. la legge di conversione del c.d. decreto Cutro
08 Maggio 2023
Il testo del d.l. n. 20/2023 ha subito alcune modificazioni durante la fase di conversione in legge, come risulta dal testo coordinato pubblicato, unitamente alla legge di conversione n. 50/2023, sulla G.U. del 5 maggio 2023, n. 104. Flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri. Il testo prevede, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (art. 1) e misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 2). Sono inoltre previste disposizioni in tema di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote (art. 3), in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (art. 4) e di conversione dei permessi di soggiorno per minori stranieri non accompagnati (art. 4-bis). L'art. 5 detta disposizioni sull'ingresso dei lavoratori nel settore agricolo e contrasto delle agromafie e modifiche al sistema di accoglienza (art. 5-ter). Sono poi previste misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti (art. 6). Prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare. Il Capo II introduce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con modifiche al d.lgs. n. 286/1998 e l'introduzione dell'art. 12-bis che prevede il delitto di «morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina». La nuova fattispecie prevede che «chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone». Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale (art. 9), in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale (art. 9-bis), in materia di cessazione della protezione internazionale (art. 9-ter), per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri (art. 10). Il periodo di durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio viene esteso con la possibilità di proroga per altri 45 giorni (art. 10-bis).
*Fonte: DirittoeGiustizia |