“Separ-orzio”: arriva il primo sì del Tribunale di Milano
09 Maggio 2023
Due coniugi, in comunione dei beni, hanno chiesto al Tribunale di Milano, con ricorso redatto ai sensi degli articoli 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., di pronunziare all'interno dello stesso giudizio la loro separazione personale e, decorsi i sei mesi di legge e dunque divenuta procedibile la relativa domanda, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto. In particolare, con la separazione, le parti avevano hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alla divisione dei beni ricadenti nel pregresso regime di comunione. Con sentenza non definitiva del 5 maggio 2023, i giudici meneghini hanno accolto l'impostazione del ricorso e dunque hanno dichiarato la separazione personale dei coniugi, omologato le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e preso atto delle ulteriori statuizioni personali. Con separata ordinanza il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per la successiva pronunzia sullo scioglimento del vincolo. Il Tribunale di Milano ha preso così definitiva posizione sulla questione del c.d. separar-orzio, ovvero sulla possibilità di cumulare, anche all'interno dei procedimenti su domanda congiunta, domanda di separazione e divorzio: una possibilità che in base, alle indicazioni fornite, in alcuni tribunali (Genova, Vercelli, Modena) era ammessa e in altri (Bari, Padova, Firenze) negata. La sentenza è di notevole interesse per una serie di profili che si possono così riassumere: a) il cumulo di domande di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c. è possibile non solo nei procedimenti contenziosi ma anche in quelli su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.; b) il tribunale, investito della richiesta, omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e prende atto delle ulteriori statuizioni c) nei procedimenti su domanda congiunta non è necessario depositare la documentazione economica richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c. anche in caso di richiesta di trattazione scritta, ove le parti si siano reciprocamente dispensate dal relativo incombente; d) nel caso di trattazione scritta, la data in cui si scioglie la comunione deve essere individuata in quella di scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c.; e) in caso di cumulo di domande "la modifica unilaterale" delle conclusioni formulate per il divorzio è ammissibile solo in presenza di allegazione dei fatti nuovi, così come espressamente indicati dall'art. 473-bis.19, comma secondo. La pronunzia in commento si caratterizza sia per la sua portata innovatrice sia perché costituisce corretta interpretazione delle norme introdotte dal d.lgs 149/2022, come suggerito anche dalla dottrina allo stato maggioritaria. |