Osservatorio antimafia – Elementi indiziari sufficienti a confermare il rischio di legami con la criminalità organizzata

03 Maggio 2023

Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma che implica una prognosi assistita da indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere plausibile il solo pericolo di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento interdittivo si profila, infatti, legittimo, quando vi siano elementi indiziari che, considerati sulla base della loro connessione sinergica, siano idonei a rappresentare l'esistenza di un tentativo di condizionamento mafioso, secondo il criterio del “più probabile che non”. Anche ove il provvedimento non enunci espressamente, al proprio interno, gli specifici elementi indiziari idonei a confermare il rischio di infiltrazione, esso non può, solo per tal ragione, considerarsi viziato sotto il profilo della carente motivazione laddove risulti chiaro il richiamo ad una pronuncia penale contenente tali specifiche circostanze fattuali, venendo in rilievo un'ipotesi di valida integrazione per relationem dell'impianto motivazionale.

Il caso. Il Consiglio di Stato chiarisce preliminarmente che, ai fini dell'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, è sufficiente il ricorrere di un tentativo di infiltrazione finalizzato a condizionare le scelte dell'impresa e che, trattandosi di una fattispecie di pericolo,gli elementi indiziari complessivamente considerati, anche alla luce della relativa connessione sinergica, assumono specifica rilevanza qualora siano idonei a prospettare il rischio di condizionamento mafioso secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il fenomeno mafioso, invero, non concretandosi necessariamente in fatti univocamente illeciti e potendosi estrinsecare anche attraverso attività di intimidazione o condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, necessita di strumenti di indagine aventi natura cautelare e preventiva, perseguendo obiettivi di massima anticipazione dell'azione di contrasto del fenomeno criminale, come sancito dall'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

Alla luce delle suddette finalità di prevenzione, quindi, il potere amministrativo prefettizio deve essere esercitato con ampio margine di accertamento e apprezzamento delle circostanze indiziarie sintomatiche della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendo a ciò corrispondere un controllo giurisdizionale non tanto teso a rinnovare la valutazione dei fatti, quanto piuttosto a verificare che la motivazione provvedimentale non risulti viziata da palesi profili di travisamento delle circostanze fattuali o di incongruenza logica.

Nel particolare, il Collegio evidenzia che la consistenza della mole di elementi indiziari non pare depotenziabile enfatizzando l'assenza di risultanze munite del rigore probatorio dell'accertamento penale, posto che la costante giurisprudenza ha chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di raggiungere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, lasciando emergere in modo plausibile il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sSez. III, nn. 6105/2019 e 758/2019).

In tale ambito, le linee indiziarie che possono assumere rilevanza nel quadro istruttorio riguardano, a titolo esemplificativo, l'interruzione del vincolo consortile successivamente alla data di emissione del provvedimento interdittivo, che rappresenta una consolidata modalità elusiva del controllo di prevenzione antimafia e non denota alcuna spontanea presa di distanza dell'impresa dal consorzio avente legami con la criminalità organizzata; la sussistenza di legami associativi stabili tra l'impresa inibita ed altra già gravata da analoga misura (Cons. Stato, sez. III, n. 2232/2016); nonché l'ipotesi della costituzione di un nuovo e stabile soggetto giuridico, quale elemento sintomatico dell'esistenza di vincoli associativi e sodalizi criminali dotato della massima rilevanza indiziaria (Cons. Stato, sez. III, n. 2774/2016).

Nel delineato contesto, l'informativa che non enunci direttamente, al proprio interno, gli elementi indiziari idonei a confermare il rischio di infiltrazione non può solo per tal ragione considerarsi viziata sotto il profilo della motivazione laddove risulti chiaro il richiamo effettuato ad una pronuncia penale contenente tali significative circostanze fattuali, venendo in rilievo un'ipotesi di valida integrazione per relationem della motivazione del provvedimento prefettizio.

Sull'argomento, si v. in dottrina: A. Corrado e M. Interlandi, Prevenzione amministrativa e interdittive antimafia. Profili di diritto amministrativo, in L. Della Ragione, A. Marandola, A. Zampaglione (a cura di) Misure di prevenzione interdittive antimafia e procedimento, pp. 765 ss., Milano, 2022; M. Mazzamuto, Profili di documentazione amministrativa antimafia, in www.giustamm.it, 2016, n. 3; G. Gallone, La prevenzione amministrativa del rischio-corruzione, in Il diritto dell'economia, 2018, n. 2; S. Vinti, I protocolli di legalità nelle procedure di evidenza pubblica e il giudice amministrativo come nuovo protagonista nelle politiche anticorruzione, in www.giustamm.it, 2016, n. 2; M. Menna, La prevenzione tra stabilizzazione del giudizio, esigenza di legittimazione e flessibilità sostanziale, in Dir. pen. e proc., 2019, n. 2; R. Cantone, B. Coccagna, L'impresa raggiunta da interdittiva antimafia tra commissariamenti prefettizi e controlli giudiziari, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani (a cura di) Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019; G. Nanula, La lotta alla mafia; Strumenti giuridici; strutture di coordinamento, legislazione vigente, Milano, 2016; A. Longo, La ‹‹massima anticipazione di tutela››. Interdittive antimafia e sofferenze costituzionale, in Federalismi.it, 16 ottobre 2019, 5-8; A. Cariola, Che contenuto ha la libertà personale? Interdittive antimafia, sindacato sull'esercizio del potere amministrativo e problemi di giurisdizione, in www.giusitiza-amministrativa.it, 13 marzo 2021; N. Noccelli, Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, in www.giustizia-amministrativa.it, 2021F. Fracchia, M. Occhiena, Il giudice amministrativo e l'inferenza logica: “più probabile che non” e “oltre”, “rilevante probabilità” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Paradigmi argomentativi e rilevanza dell'interesse pubblico, in Diritto dell'economia, 2018, n. 3..

Osservatorio sulla Giurisprudenza in tema di misure amministrative di prevenzione della criminalità organizzata