Ricorso all'Adunanza plenaria: restituzione degli atti alla sezione competente per l'esame degli altri motivi di ricorso come presupposto di ammissibilità

Redazione Scientifica
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10 Maggio 2023

Ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., l'Adunanza plenaria ha restituito gli atti alla Sezione rimettente senza esaminare i quesiti formulati, non avendo quest'ultima valutato l'ammissibilità e la fondatezza di altri motivi del ricorso per revocazione.

L'ordinanza in commento, nel richiamare i principi posti dalla pronuncia del Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, evidenzia che la sentenza di secondo grado, in assenza di esplicita graduazione dei motivi, può autonomamente stabilire in vista della completa tutela dell'interesse legittimo ed al contempo della legalità e dell'interesse pubblico, le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento”, con la conseguenza che è “possibile che, in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte” .

Tanto premesso, il collegio rileva che l'ordinanza di rimessione ha proposto i quesiti all'Adunanza plenaria senza aver preventivamente vagliato il secondo e il terzo motivo del ricorso per revocazione, in quanto l'eventuale accoglimento di uno, o di entrambi, avrebbe reso superflua la pronuncia sul primo motivo di ricorso dal quale è scaturita la rimessione all'Adunanza plenaria.

Pertanto, è stata disposta la restituzione degli atti alla sezione competente affinché siano esaminati prioritariamente il secondo e il terzo motivo di ricorso per revocazione.

Solo se questi risulteranno inammissibili o infondati, la Sezione dovrà poi valutare l'ammissibilità e la fondatezza del primo motivo del ricorso per revocazione.