Vendita internazionale: clausola Incoterms Ex Works-Franco fabbrica (c.d. EXW)

La Redazione
10 Maggio 2023

Spesso nei contratti di vendita internazionale di beni sono previste le c.d. clausole Incoterms (International Commercial Terms) che disciplinano gli obblighi tra venditore e compratore nella fase del trasporto. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sugli effetti che derivano, ai fini della determinazione della giurisdizione, dall'inserimento della clausola Ex works-Franco fabbrica (c.d. EXW).

La clausola Incoterms "Ex works - franco fabbrica" (c.d. EXW) prevede che il venditore adempia alle proprie obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la sede della società produttrice/venditrice o il suo magazzino). Il compratore ritirerà in tale luogo i propri beni.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che tale clausola, se inserita in un contratto di vendita internazionale, è idonea a determinare, in assenza di elementi che indichino con evidenza il contrario, anche il luogo di consegna della merce e, di riflesso, anche la giurisdizione. Di conseguenza, poiché ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. a e b Reg. UE 1215/2012, in caso di vendita internazionale di beni, è competente il giudice del luogo (situato in uno Stato membro) in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, sarà competente a decidere il giudice del Paese della parte venditrice.

La pronuncia delle Sezioni Unite origina dal seguente caso concreto: due aziende, una produttrice/venditrice italiana e un'acquirente francese, sottoscrivevano un contratto di compravendita internazionale di beni. In tale contratto era stata inserita la clausola EXW in base alla quale la società acquirente avrebbe dovuto ritirare i suoi colli presso il magazzino della società italiana. A seguito del mancato pagamento da parte dell'acquirente, la società italiana agiva in via monitoria nei confronti dell'acquirente. Questi, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., si opponeva al decreto ingiuntivo lamentando, tra le altre cose, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese. Il Tribunale, all'esito del processo, accoglieva l'eccezione dell'attrice opponente e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Tale decisione veniva confermata anche in appello. La società italiana, soccombente in entrambi i gradi di merito, decideva di agire in Cassazione, la quale, alla luce dei precedenti orientamenti della Suprema Corte, riteneva necessario l'intervento delle Sezioni Unite e rimetteva alle stesse la questione.

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