Procedibilità a querela: la Riforma Cartabia ha ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la procedibilità a querela
11 Maggio 2023
La riforma Cartabia si è mossa, principalmente, al fine di ridurre i tempi del processo penale, da un lato, e di favorire forme di definizione anticipata, dall'altro lato, per esigenze di deflazione del sistema in linea con gli obiettivi concordati nel PNRR. Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso due interventi: il primo intervento si è sostanziato nell'ampliamento del novero dei reati procedibili a querela e il secondo nell'apportare alcune modifiche in tema di remissione di querela. Sotto il primo profilo, sul quale solo ci si soffermerà in questa sede, i reati cui estendere la procedibilità a querela sono stati individuati in base ai seguenti criteri:
Sono, invece, rimasti procedibili d'ufficio quei reati rispetto ai quali viene in rilievo una dimensione sopra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela. Tutto ciò è pienamente conforme alle linee-guida fissate nell'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021. A norma di tale ultima disposizione, infatti, le modifiche in tema di procedibilità a querela, andavano attuate nel rispetto dei seguiti principi e criteri direttivi: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590–bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità; c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico; d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone». Il legislatore delegante, dunque, ha optato, come strategia di politica criminale, di ricorrere, non già a una massiccia depenalizzazione, come pure in passato aveva fatto, ma all'estensione nei termini più ampi possibili del regime di procedibilità a querela, tenendo però conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato. Ha così introdotto un filtro importante, rimesso sostanzialmente alla manifestazione di volontà della persona offesa, che assume quindi un ruolo centrale, che consente di sottrarre all'attenzione del giudice penale quelle ipotesi rispetto alle quali ad esempio la persona offesa non abbia un interesse, effettivo e concreto, oltre che persistente, alla celebrazione del processo, e, di contro, di portare all'attenzione del giudice penale solo quelle ipotesi in cui è effettivamente richiesto il suo intervento. Ampliamento del novero dei reati procedibili a querela
Il primo intervento di modifica si è sostanziato, come anticipato, nell'ampliare il novero dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa. Si tratta di alcuni delitti contro la persona, di alcuni delitti contro il patrimonio e di due contravvenzioni. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa, in cui sono messe a confronto la vecchia e la nuova formulazione delle norme incriminatrici interessate dalle modifiche:
Tra i delitti contro la persona per i quali la procedibilità a querela di parte è stata ampliata viene in rilievo, innanzitutto, quello di lesioni personali. La procedibilità di tale reato, infatti, non dipende più dalla durata della malattia non superiore a giorni venti (cd lesioni lievissime). Quindi, le lesioni personali diventano procedibili a querela anche quando la durata della malattia è compresa tra giorni ventuno e giorni quaranta (cd lesioni lievi); le lesioni personali restano però procedibili d'ufficio quando sono gravi e gravissime (art. 583 c.p.), quando sono presenti alcune concorrenti circostanze aggravanti (artt. 61, n. 11-octies, 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1), e nel secondo comma dell'art. 577 c.p.) e quando la malattia ha una durata superiore a giorni venti ma il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. Tale ampliamento delle ipotesi di reato di lesioni personali procedibili a querela, poi, dovrebbe comportare, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs.n. 150 del 2022, anche un susseguente e correlativo ampliamento della competenza, ratione materiae, del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela, con l'eccezione, però, dei reati di lesioni personali “commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”, espressamente esclusi dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, ma divenuti oggi procedibili a querela. Anche il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis c.p. è stato interessato dall'intervento riformatore in materia di procedibilità. In particolare, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, tale intervento è stato dettato dalla necessità di recepire il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale che, pur dichiarando non fondata la relativa questione, aveva sollecitato il legislatore a «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis c.p.». A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), le ipotesi-base del reato di lesioni personali stradali, cioè non aggravate, di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. diventano procedibili a querela (ferma la cognizione, però, del Tribunale); quelle aggravate, di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, c.p. restano procedibili d'ufficio; quella attenuata, di cui all'art. 590-bis, comma 7, c.p., dovrebbe essere procedibile a querela, per evitare disparità di trattamento con quelle base; e infine, nell'ipotesi di più eventi lesivi, di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, c.p., quando non vi siano circostanze aggravanti, la procedibilità pure dovrebbe essere a querela, essendosi in presenza, come si legge sempre nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, non già di circostanze aggravanti, ma di ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati «i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti». Va, con riguardo al delitto di lesioni personali stradali, solo segnalato che tale reato, nelle ipotesi-base di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p., resta procedibile a querela anche se commesso ai danni di persona incapace, per età o per infermità, dal momento che la legge delega ha dato rilievo a tale condizione solo in relazione ai reati ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 590-bis c.p. Si tratta, però, di una scelta legislativa che si presta a critiche evidenti per la sua irragionevolezza. La procedibilità a querela dei delitti di sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, pure, è stata ampliata. A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), le ipotesi-base del reato di sequestro di persona, cioè non aggravate, di cui all'art. 605, comma 1, c.p., le ipotesi-base del reato di violenza privata, cioè non aggravate, di cui all'art. 610, comma 1, c.p., le ipotesi-base del reato di minaccia, cioè non aggravate, di cui all'art. 612, comma 1, c.p. e le ipotesi-base del reato di violazione di domicilio, nonché l'ipotesi di violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle cose, sono procedibili a querela; quelle aggravate, di cui all'art. 605, commi 2, 3 e 4, c.p., all'art. 610, comma 2, c.p., all'art. 612, comma 2 c.p. (e se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva), e all'art. 614, comma 3 c.p. (esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose) restano procedibili d'ufficio; le ipotesi-base del reato di sequestro di persona, del reato di violenza privata e del reato di minaccia e quella aggravata dalla violenza sulle cose del reato di violazione di domicilio, se commesse nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, restano, però, procedibili d'ufficio; e infine, quelle attenuate, di cui all'art. 605, comma 5, c.p., dovrebbero essere procedibili a querela, per evitare disparità di trattamento con quelle base e in linea con quanto già ritenuto per il delitto di cui all'art. 590-bis c.p. Tra i delitti contro il patrimonio per i quali la procedibilità a querela di parte è stata ampliata viene in rilievo, in primo luogo, quello di furto. Qui la riforma Cartabia ha inciso profondamente, in quanto le ipotesi di reato di furto procedibili d'ufficio sono state, sensibilmente e drasticamente, ridotte, circoscrivendole, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, a quelle che «connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta». A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), il reato di furto aggravato ex art. 61 n. 7 c.p., ossia dal danno patrimoniale di rilevante gravità, prima procedibile d'ufficio, diventa procedibile a querela, perché, nell'ottica del legislatore, nulla esclude che anche tale danno possa essere risarcito o riparato, con conseguente remissione di querela ed estinzione del reato; il reato di furto aggravato in forza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., fatta eccezione per quelle di cui al n. 7 (con esclusione di quella dell'esposizione della res alla pubblica fede) e di cui al n. 7-bis, pure, prima procedibile d'ufficio, diventa procedibile a querela, perché, in linea con lo spirito che ha informato l'intervento riformatore, in tutti questi casi l'oggetto materiale della condotta conserva una dimensione individuale; il reato di furto aggravato perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7, c.p.), ovvero perché commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7-bis, c.p.), invece, resta procedibile d'ufficio, perché si è ritenuta prevalente la dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta; il reato di furto, sempre, nell'ipotesi-base e in quelle aggravate, quale che sia la circostanza aggravante constatata, resta, altresì, procedibile d'ufficio, se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, in linea con quanto già disposto in relazione ai delitti contro la persona. L'introdotta procedibilità a querela della maggior parte dei reati di furto ha, però, evidenti e importanti riflessi in tema di arresto in flagranza per tali reati. Infatti, per i reati di furto divenuti procedibili a querela non sarà più possibile eseguire l'arresto, senza la querela, anche solo orale, della vittima presente nel luogo, anche se per gli stessi continua a essere previsto l'arresto obbligatorio (per alcune ipotesi di furto aggravato ex art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.) in caso di flagranza. E tale evenienza sarà tutt'altro che infrequente, sicché è auspicabile un intervento normativo finalizzato a porvi rimedio.
La procedibilità a querela dei delitti di turbativa violenta del possesso di cose immobili, danneggiamento, truffa, frode informatica e appropriazione indebita, pure, è stata ampliata. A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili diventa procedibile a querela; le ipotesi-base del reato di danneggiamento, di cui all'art. 635, comma 1, c.p., fatta eccezione per quelle commesse in occasione dell'interruzione di un servizio pubblico, diventano procedibili a querela; le ipotesi-base del reato di truffa, di cui all'art. 640, comma 1, c.p. e quella aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità del reato di truffa, in linea in quest'ultimo caso con quanto già statuito per il furto, sono-diventano procedibili a querela; le ipotesi-base del reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter, comma 1, c.p. e quella aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità del reato di frode informatica, in linea in quest'ultimo caso con quanto già statuito per il furto e per la truffa, sono-diventano procedibili a querela; l'appropriazione indebita, aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se ulteriormente aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità, pure, diventa procedibile a querela; la turbativa violenta del possesso di cose immobili, il danneggiamento, la truffa, la frode informatica e l'appropriazione indebita aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se commesse nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, restano, però, sempre, procedibili d'ufficio; e parimenti, restano, sempre, procedibili d'ufficio la truffa, la frode informatica e l'appropriazione indebita aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, le quali però devono essere diverse dalla recidiva. Merita, a questo punto, di essere evidenziata una disparità di trattamento, in punto di procedibilità, che si è venuta a creare tra il furto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che è divenuto procedibile a querela, e il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, che è rimasto procedibile d'ufficio. Trattasi, anche in questo caso, di un evidente e irragionevole difetto di coordinamento tra l'art. 624, ultimo comma, c.p., che, come detto, espressamente esclude ora la procedibilità d'ufficio per i fatti di furto commessi su cose esposte alla pubblica fede, e l'art. 635, comma 2, n. 1), c.p., che non è stato toccato dalla Riforma Cartabia e che, quindi, continua a prevedere la procedibilità d'ufficio in relazione ai fatti di danneggiamento aventi a oggetto le cose indicate nel n. 7) dell'art. 625 c.p., ivi comprese quelle esposte alla pubblica fede, benchè i primi fatti siano indubbiamente più gravi, che necessita indubbiamente di essere emendato e che, in mancanza di un intervento legislativo, potrà essere oggetto di questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale. La riforma ha inciso anche sulla procedibilità delle contravvenzioni: alla regola generale della procedibilità d'ufficio, sempre e in ogni caso, delle contravvenzioni, prima esistente, è stata sostituita quella della procedibilità a querela di talune di esse, e precisamente di quella del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p. e di quella delle molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p., se e nella misura in cui offendano beni personali facenti capo a individui determinati. In particolare, la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. diventa procedibile a querela nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, mentre resta procedibile d'ufficio nei casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità e nell'ipotesi, del tutto eterogenea, di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi, tutte situazioni in cui viene in rilievo un'offesa di natura pubblicistica. Quella di cui all'art. 660 c.p.p. diventa procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi in cui la persona offesa è incapace per età o per infermità.
La Riforma Cartabia, dunque, come si può agevolmente desumere da questo breve excursus, fa sempre salva la procedibilità d'ufficio dei reati interessati dalle modifiche, se e nella misura in cui la persona offesa sia incapace per infermità o per età. E tali due nozioni possono essere delimitate, ai fini interpretativi, ricorrendo, rispettivamente, all'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata con riferimento al reato di cui all'art. 643 c.p. e alla circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 c.p., che, nella sostanza, in entrambi i casi, richiede, oltre al sussistere delle condizioni in termini oggettivi, un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di apprezzare la debolezza fisica o psichica e di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, in relazione all'età, giovane o avanzata, della persona offesa, al fine di assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta. Il catalogo dei reati interessati dalle modifiche in tema di procedibilità è, dunque, decisamente ampio, in termini sia di tipologia che, soprattutto, quantitativi; basti pensare al riguardo ai reati di furto, che costituiscono reati di assai frequente contestazione. Le ricadute pratiche, in termini di deflazione del sistema, saranno, quindi, importanti. Norme transitorie
Con riferimento al regime di procedibilità alcune norme transitorie ci sono e hanno anche subito delle modifiche. Per quanto concerne il mutato regime di procedibilità di alcuni reati, che da procedibili d'ufficio sono diventati procedibili a querela, manca una norma transitoria. Si tratta di una scelta precisa, in quanto, essendosi in presenza di un istituto sostanziale, inquadrabile tra quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, è pacifica l'applicabilità dell'art. 2, comma 4, c.p., ossia la regola della lex mitior e non del tempus regit acutum: dunque, le nuove previsioni, in quanto più favorevoli, operano in tutti i procedimenti in corso e anche per fatti commessi prima. Relativamente all'esercizio del diritto di querela e ai termini per la presentazione della querela, l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, invece, reca un'espressa disciplina transitoria, la quale però è stata modificata dall'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022. L'art. 85 stabilisce/stabiliva che: 1) per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto (quindi fino al 29 dicembre 2022) divenuti perseguibili a querela il termine ordinario per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma (quindi dal 30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (comma 1); 2) per i reati già procedibili d'ufficio per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), sia già stata esercitata l'azione penale, l'autorità giudiziaria (il PM in fase di indagini preliminari e il Giudice in fase dibattimentale) informa la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (comma 2). L'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, però, ha mantenuto fermo il comma 1 dell'art. 85 e ha interamente riscritto il comma 2 dell'art. 85. In particolare, l'art. 85, comma 2, ha riguardo ora solo alle misure cautelari personali in corso in relazione a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto e divenuti perseguibili a querela, prevedendo che le misure cautelari personali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) perdono efficacia se entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (quindi entro il 19 gennaio 2023) l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela e che durante la pendenza di tale termine i termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono sospesi. Quindi, a seguito di tale modifica, è onere esclusivo della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l'ordinario termine di mesi tre, decorrente dall'entrata in vigore della riforma, viene meno l'obbligo in capo all'autorità giudiziaria di ricerca e informazione della persona offesa, salvo che non sia in corso di esecuzione una misura cautelare personale e la declaratoria di improcedibilità può essere adottata solo dopo il perfezionarsi della fattispecie complessa a formazione progressiva consistente nella mancata attivazione da parte della persona offesa e nel decorso del termine trimestrale. L'onere di attivarsi della persona offesa e il perfezionarsi della fattispecie complessa a formazione progressiva che può condurre alla declaratoria di improcedibilità riguardano sicuramente quei reati, divenuti procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della riforma (ipotesi testualmente prevista dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022), ma sembra che debbano estendersi anche ai reati, divenuti procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e per i quali è già esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della riforma (ipotesi testualmente prevista dall'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, ma poi, a seguito della riscrittura di tale disposizione, scomparsa), perché, altrimenti, a ragionare diversamente, in questa seconda ipotesi, non si potrebbe fare altro che adottare una declaratoria immediata di improcedibilità per estinzione del reato per difetto di querela, senza attendere il decorso del termine trimestrale, ma ciò condurrebbe a una irragionevole disparità di trattamento tra le due ipotesi, sostanzialmente similari, dipendente unicamente da un “factum principis” del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa, risultato quest'ultimo che il legislatore voleva e vuole a tutti i costi evitare. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 si legge, infatti, che «si tratta di un esito che rischia dunque di “trascurare” le ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega). La necessità di scongiurare un risultato normativo che sacrifichi le ragioni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” costituisce dunque una ragionevole (art. 3 Cost) giustificazione per introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole». L'avviso alla persona offesa, che, come si è appena detto, è ora dovuto solo in pendenza di una misura cautelare personale, deve, però, reputarsi non necessario, per evidenti ragioni pratiche e per evitare inutili formalismi, quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato esercitato, perché ad esempio la persona offesa, pur in relazione a un reato originariamente procedibile d'ufficio, aveva manifestato la volontà di procedere per la punizione del colpevole e quando risulti dagli atti, in via alternativa, che la persona offesa abbia rinunciato al diritto di querela, in modo espresso o tacito, ex art. 124 c.p., o che il diritto di querela sia estino per morte della persona offesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 c.p., o che sia già intervenuta remissione di querela ex art. 152 c.p. o che la persona offesa non sia stata identificata o risulti irreperibile. E in tale seconda carrellata di ipotesi non può che adottarsi una declaratoria immediata di improcedibilità per estinzione del reato per difetto di querela, senza attendere il decorso del termine trimestrale, perché attendere il decorso di quest'ultimo si rivelerebbe del tutto inutile e perché si può così raggiungere un risultato deflattivo pressoché immediato. Il nuovo comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 non si applica, invece, alle misure cautelari reali, le quali non sono affatto contemplate. Quindi, l'efficacia di tali misure non è soggetta al termine perentorio di venti giorni dall'entrata in vigore della riforma, come previsto espressamente per le misure cautelare personali; le misure cautelari reali, però, dovrebbero, in ogni caso, essere revocate, ove non sia presentata la querela entro il termine ordinario decorrente dall'entrata in vigore della riforma (quindi dal 30 dicembre 2022), anche nell'ipotesi in cui i beni assoggettati a vincolo cautelare reale siano soggetti a confisca obbligatoria, salvo che non si tratti di res intrinsecamente pericolose ex art. 240, comma 2, n. 2, c.p. L'art. 5-bisd.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, ha introdotto un comma 2 bis dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, stabilendo che durante la pendenza dei termini per presentare la querela (sia quello ordinario sia quello di venti giorni nel caso in cui vi sia in corso una misura cautelare personale) si applica l'art. 346 c.p.p. e, quindi, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove con incidente probatorio e, quindi, possono essere raccolte le prove a rischio dispersione. Con riguardo ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima dell'entrata in vigore della riforma (quindi fino al 29 dicembre 2022) e connessi con un delitto divenuto perseguibile a querela per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2020, l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come interpolato dall'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, con l'aggiunta del comma 2 ter, pure, reca un'espressa norma transitoria, stabilendo che per tali reati si continua a procedere d'ufficio e, quindi, il mutamento di procedibilità dei reati connessi non incide sulla perdurante procedibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In tal modo, il legislatore ha voluto evidentemente evitare effetti indiretti sfavorevoli su tali tre reati, i quali non sono stati toccati dalla Riforma, ove connessi con reati divenuti, invece, procedibili a querela in conseguenza dell'intervento riformatore e per far ciò ha considerato la procedibilità del reato connesso come un presupposto di fatto per l'applicazione della legge penale indifferente a successive modifiche normative, in linea con la giurisprudenza prevalente. Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 85, ovviamente, i termini di prescrizione continuano a decorrere, non essendo prevista alcuna causa di sospensione degli stessi. Conclusioni
Gli interventi di riforma realizzati con il d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di procedibilità hanno un obiettivo ambizioso, ridurre il numero dei procedimenti-processi con effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, regolamentando, però, in modo equilibrato i diritti delle persone offese.
I reati coinvolti sono indubbiamente numerosi, ma i diritti delle persone offese, in linea di massima, sempre, salvaguardati adeguatamente attraverso disposizioni specifiche di tipo per così dire “protettivo”, come si è visto in precedenza.
E ciò consente di superare quelle critiche che pure sono state mosse, sul tema qui in esame, contro la Riforma Cartabia, accusata di “privatizzare” o “degradare” la tutela di taluni beni, nel senso che le persone offese potrebbero essere spinte verso una definizione domestica della vicenda più per la paura di ritorsioni o per la preoccupazione dei costi materiali e morali di un processo che per una scelta libera e consapevole.
Solo la concreta applicazione, però, potrà restituirci l'effettiva incidenza di tale scelta di politica criminale in termini di effettivo raggiungimento degli obiettivi avuti di mira, senza sacrificio eccessivo dei diritti delle persone offese.
E il relativo bilancio richiederà qualche mese prima di poter essere stilato. |