Procedibilità a querela: la Riforma Cartabia ha ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la procedibilità a querela

11 Maggio 2023

Con la riforma Cartabia anche la procedibilità a querela ha ambiti di applicazione più estesi: è stato, infatti, ampliato il catalogo dei delitti, contro la persona e contro il patrimonio, procedibili a querela; è stata prevista, anche, per due contravvenzioni, autentica novità del sistema, la procedibilità a querela; tale ampliamento e tale previsione innovativa sono stati, però, controbilanciati dalla perdurante procedibilità d'ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica e psichica).
La riforma Cartabia e gli interventi di modifica in tema di procedibilità a querela

La riforma Cartabia si è mossa, principalmente, al fine di ridurre i tempi del processo penale, da un lato, e di favorire forme di definizione anticipata, dall'altro lato, per esigenze di deflazione del sistema in linea con gli obiettivi concordati nel PNRR.

Tali obiettivi sono stati perseguiti anche attraverso due interventi: il primo intervento si è sostanziato nell'ampliamento del novero dei reati procedibili a querela e il secondo nell'apportare alcune modifiche in tema di remissione di querela.

Sotto il primo profilo, sul quale solo ci si soffermerà in questa sede, i reati cui estendere la procedibilità a querela sono stati individuati in base ai seguenti criteri:

  1. in linea generale, reati di non particolare gravità, di ridotto disvalore e di contenuta offensività, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali, che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie;
  2. nello specifico reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo ad anni due;
  3. e lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Sono, invece, rimasti procedibili d'ufficio quei reati rispetto ai quali viene in rilievo una dimensione sopra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela.

Tutto ciò è pienamente conforme alle linee-guida fissate nell'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134/2021. A norma di tale ultima disposizione, infatti, le modifiche in tema di procedibilità a querela, andavano attuate nel rispetto dei seguiti principi e criteri direttivi: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590–bis, primo comma, del codice penale; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità; c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico; d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone».

Il legislatore delegante, dunque, ha optato, come strategia di politica criminale, di ricorrere, non già a una massiccia depenalizzazione, come pure in passato aveva fatto, ma all'estensione nei termini più ampi possibili del regime di procedibilità a querela, tenendo però conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato. Ha così introdotto un filtro importante, rimesso sostanzialmente alla manifestazione di volontà della persona offesa, che assume quindi un ruolo centrale, che consente di sottrarre all'attenzione del giudice penale quelle ipotesi rispetto alle quali ad esempio la persona offesa non abbia un interesse, effettivo e concreto, oltre che persistente, alla celebrazione del processo, e, di contro, di portare all'attenzione del giudice penale solo quelle ipotesi in cui è effettivamente richiesto il suo intervento.

Ampliamento del novero dei reati procedibili a querela

Il primo intervento di modifica si è sostanziato, come anticipato, nell'ampliare il novero dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa.

Si tratta di alcuni delitti contro la persona, di alcuni delitti contro il patrimonio e di due contravvenzioni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa, in cui sono messe a confronto la vecchia e la nuova formulazione delle norme incriminatrici interessate dalle modifiche:

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 582 c.p. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 582 c.p. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 590-bisc.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-bisc.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Art. 605 c.p. Sequestro di persona.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Art. 605 c.p. Sequestro di persona.

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 610 c.p. Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Art. 610 c.p. Violenza privata.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Art. 612 c.p. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

Art. 612 c.p. Minaccia.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 614 c.p. Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 614 c.p. Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 624 c.p. Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7) e 625.

Art. 624 c.p. Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

Art. 635 c.p. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635 c.p. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;


3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente

o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7

.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età,

e numero 7

.

Art. 649-bis c.p. Casi di procedibilità d'ufficio.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

Art. 649-bis c.p. Casi di procedibilità d'ufficio.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità

o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità

.

Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Tra i delitti contro la persona per i quali la procedibilità a querela di parte è stata ampliata viene in rilievo, innanzitutto, quello di lesioni personali. La procedibilità di tale reato, infatti, non dipende più dalla durata della malattia non superiore a giorni venti (cd lesioni lievissime). Quindi, le lesioni personali diventano procedibili a querela anche quando la durata della malattia è compresa tra giorni ventuno e giorni quaranta (cd lesioni lievi); le lesioni personali restano però procedibili d'ufficio quando sono gravi e gravissime (art. 583 c.p.), quando sono presenti alcune concorrenti circostanze aggravanti (artt. 61, n. 11-octies, 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n. 1), e nel secondo comma dell'art. 577 c.p.) e quando la malattia ha una durata superiore a giorni venti ma il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Tale ampliamento delle ipotesi di reato di lesioni personali procedibili a querela, poi, dovrebbe comportare, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs.n. 150 del 2022, anche un susseguente e correlativo ampliamento della competenza, ratione materiae, del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela, con l'eccezione, però, dei reati di lesioni personali “commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente”, espressamente esclusi dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, ma divenuti oggi procedibili a querela.

Anche il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis c.p. è stato interessato dall'intervento riformatore in materia di procedibilità. In particolare, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, tale intervento è stato dettato dalla necessità di recepire il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale che, pur dichiarando non fondata la relativa questione, aveva sollecitato il legislatore a «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis c.p.». A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), le ipotesi-base del reato di lesioni personali stradali, cioè non aggravate, di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. diventano procedibili a querela (ferma la cognizione, però, del Tribunale); quelle aggravate, di cui all'art. 590-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, c.p. restano procedibili d'ufficio; quella attenuata, di cui all'art. 590-bis, comma 7, c.p., dovrebbe essere procedibile a querela, per evitare disparità di trattamento con quelle base; e infine, nell'ipotesi di più eventi lesivi, di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, c.p., quando non vi siano circostanze aggravanti, la procedibilità pure dovrebbe essere a querela, essendosi in presenza, come si legge sempre nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, non già di circostanze aggravanti, ma di ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati «i quali devono essere separatamente considerati, anche ai fini del regime di procedibilità a querela, che pertanto non viene meno in caso di pluralità di eventi lesivi, sempre che non ricorra una o più delle predette circostanze aggravanti».

Va, con riguardo al delitto di lesioni personali stradali, solo segnalato che tale reato, nelle ipotesi-base di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p., resta procedibile a querela anche se commesso ai danni di persona incapace, per età o per infermità, dal momento che la legge delega ha dato rilievo a tale condizione solo in relazione ai reati ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 590-bis c.p. Si tratta, però, di una scelta legislativa che si presta a critiche evidenti per la sua irragionevolezza.

La procedibilità a querela dei delitti di sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, pure, è stata ampliata. A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), le ipotesi-base del reato di sequestro di persona, cioè non aggravate, di cui all'art. 605, comma 1, c.p., le ipotesi-base del reato di violenza privata, cioè non aggravate, di cui all'art. 610, comma 1, c.p., le ipotesi-base del reato di minaccia, cioè non aggravate, di cui all'art. 612, comma 1, c.p. e le ipotesi-base del reato di violazione di domicilio, nonché l'ipotesi di violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle cose, sono procedibili a querela; quelle aggravate, di cui all'art. 605, commi 2, 3 e 4, c.p., all'art. 610, comma 2, c.p., all'art. 612, comma 2 c.p. (e se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva), e all'art. 614, comma 3 c.p. (esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose) restano procedibili d'ufficio; le ipotesi-base del reato di sequestro di persona, del reato di violenza privata e del reato di minaccia e quella aggravata dalla violenza sulle cose del reato di violazione di domicilio, se commesse nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, restano, però, procedibili d'ufficio; e infine, quelle attenuate, di cui all'art. 605, comma 5, c.p., dovrebbero essere procedibili a querela, per evitare disparità di trattamento con quelle base e in linea con quanto già ritenuto per il delitto di cui all'art. 590-bis c.p.

Tra i delitti contro il patrimonio per i quali la procedibilità a querela di parte è stata ampliata viene in rilievo, in primo luogo, quello di furto. Qui la riforma Cartabia ha inciso profondamente, in quanto le ipotesi di reato di furto procedibili d'ufficio sono state, sensibilmente e drasticamente, ridotte, circoscrivendole, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, a quelle che «connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta». A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), il reato di furto aggravato ex art. 61 n. 7 c.p., ossia dal danno patrimoniale di rilevante gravità, prima procedibile d'ufficio, diventa procedibile a querela, perché, nell'ottica del legislatore, nulla esclude che anche tale danno possa essere risarcito o riparato, con conseguente remissione di querela ed estinzione del reato; il reato di furto aggravato in forza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., fatta eccezione per quelle di cui al n. 7 (con esclusione di quella dell'esposizione della res alla pubblica fede) e di cui al n. 7-bis, pure, prima procedibile d'ufficio, diventa procedibile a querela, perché, in linea con lo spirito che ha informato l'intervento riformatore, in tutti questi casi l'oggetto materiale della condotta conserva una dimensione individuale; il reato di furto aggravato perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7, c.p.), ovvero perché commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7-bis, c.p.), invece, resta procedibile d'ufficio, perché si è ritenuta prevalente la dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta; il reato di furto, sempre, nell'ipotesi-base e in quelle aggravate, quale che sia la circostanza aggravante constatata, resta, altresì, procedibile d'ufficio, se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, in linea con quanto già disposto in relazione ai delitti contro la persona.

L'introdotta procedibilità a querela della maggior parte dei reati di furto ha, però, evidenti e importanti riflessi in tema di arresto in flagranza per tali reati. Infatti, per i reati di furto divenuti procedibili a querela non sarà più possibile eseguire l'arresto, senza la querela, anche solo orale, della vittima presente nel luogo, anche se per gli stessi continua a essere previsto l'arresto obbligatorio (per alcune ipotesi di furto aggravato ex art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.) in caso di flagranza. E tale evenienza sarà tutt'altro che infrequente, sicché è auspicabile un intervento normativo finalizzato a porvi rimedio.

La procedibilità a querela dei delitti di turbativa violenta del possesso di cose immobili, danneggiamento, truffa, frode informatica e appropriazione indebita, pure, è stata ampliata. A regime, quindi (ossia dal 30 dicembre 2022), il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili diventa procedibile a querela; le ipotesi-base del reato di danneggiamento, di cui all'art. 635, comma 1, c.p., fatta eccezione per quelle commesse in occasione dell'interruzione di un servizio pubblico, diventano procedibili a querela; le ipotesi-base del reato di truffa, di cui all'art. 640, comma 1, c.p. e quella aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità del reato di truffa, in linea in quest'ultimo caso con quanto già statuito per il furto, sono-diventano procedibili a querela; le ipotesi-base del reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter, comma 1, c.p. e quella aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità del reato di frode informatica, in linea in quest'ultimo caso con quanto già statuito per il furto e per la truffa, sono-diventano procedibili a querela; l'appropriazione indebita, aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se ulteriormente aggravata dal danno cagionato di rilevante gravità, pure, diventa procedibile a querela; la turbativa violenta del possesso di cose immobili, il danneggiamento, la truffa, la frode informatica e l'appropriazione indebita aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se commesse nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, restano, però, sempre, procedibili d'ufficio; e parimenti, restano, sempre, procedibili d'ufficio la truffa, la frode informatica e l'appropriazione indebita aggravata ex art. 646, comma 2, c.p. o ex art. 61 n. 11 c.p., se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, le quali però devono essere diverse dalla recidiva.

Merita, a questo punto, di essere evidenziata una disparità di trattamento, in punto di procedibilità, che si è venuta a creare tra il furto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che è divenuto procedibile a querela, e il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, che è rimasto procedibile d'ufficio. Trattasi, anche in questo caso, di un evidente e irragionevole difetto di coordinamento tra l'art. 624, ultimo comma, c.p., che, come detto, espressamente esclude ora la procedibilità d'ufficio per i fatti di furto commessi su cose esposte alla pubblica fede, e l'art. 635, comma 2, n. 1), c.p., che non è stato toccato dalla Riforma Cartabia e che, quindi, continua a prevedere la procedibilità d'ufficio in relazione ai fatti di danneggiamento aventi a oggetto le cose indicate nel n. 7) dell'art. 625 c.p., ivi comprese quelle esposte alla pubblica fede, benchè i primi fatti siano indubbiamente più gravi, che necessita indubbiamente di essere emendato e che, in mancanza di un intervento legislativo, potrà essere oggetto di questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

La riforma ha inciso anche sulla procedibilità delle contravvenzioni: alla regola generale della procedibilità d'ufficio, sempre e in ogni caso, delle contravvenzioni, prima esistente, è stata sostituita quella della procedibilità a querela di talune di esse, e precisamente di quella del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 c.p. e di quella delle molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p., se e nella misura in cui offendano beni personali facenti capo a individui determinati. In particolare, la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. diventa procedibile a querela nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, mentre resta procedibile d'ufficio nei casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità e nell'ipotesi, del tutto eterogenea, di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi, tutte situazioni in cui viene in rilievo un'offesa di natura pubblicistica. Quella di cui all'art. 660 c.p.p. diventa procedibile a querela, salvo che nell'ipotesi in cui la persona offesa è incapace per età o per infermità.

La Riforma Cartabia, dunque, come si può agevolmente desumere da questo breve excursus, fa sempre salva la procedibilità d'ufficio dei reati interessati dalle modifiche, se e nella misura in cui la persona offesa sia incapace per infermità o per età. E tali due nozioni possono essere delimitate, ai fini interpretativi, ricorrendo, rispettivamente, all'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata con riferimento al reato di cui all'art. 643 c.p. e alla circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 c.p., che, nella sostanza, in entrambi i casi, richiede, oltre al sussistere delle condizioni in termini oggettivi, un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di apprezzare la debolezza fisica o psichica e di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, in relazione all'età, giovane o avanzata, della persona offesa, al fine di assicurare la coerenza dell'applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta.

Il catalogo dei reati interessati dalle modifiche in tema di procedibilità è, dunque, decisamente ampio, in termini sia di tipologia che, soprattutto, quantitativi; basti pensare al riguardo ai reati di furto, che costituiscono reati di assai frequente contestazione. Le ricadute pratiche, in termini di deflazione del sistema, saranno, quindi, importanti.

Norme transitorie

Con riferimento al regime di procedibilità alcune norme transitorie ci sono e hanno anche subito delle modifiche.

Per quanto concerne il mutato regime di procedibilità di alcuni reati, che da procedibili d'ufficio sono diventati procedibili a querela, manca una norma transitoria. Si tratta di una scelta precisa, in quanto, essendosi in presenza di un istituto sostanziale, inquadrabile tra quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, è pacifica l'applicabilità dell'art. 2, comma 4, c.p., ossia la regola della lex mitior e non del tempus regit acutum: dunque, le nuove previsioni, in quanto più favorevoli, operano in tutti i procedimenti in corso e anche per fatti commessi prima.

Relativamente all'esercizio del diritto di querela e ai termini per la presentazione della querela, l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, invece, reca un'espressa disciplina transitoria, la quale però è stata modificata dall'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022.

L'art. 85 stabilisce/stabiliva che:

1) per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto (quindi fino al 29 dicembre 2022) divenuti perseguibili a querela il termine ordinario per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma (quindi dal 30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (comma 1);

2) per i reati già procedibili d'ufficio per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), sia già stata esercitata l'azione penale, l'autorità giudiziaria (il PM in fase di indagini preliminari e il Giudice in fase dibattimentale) informa la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (comma 2).

L'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, però, ha mantenuto fermo il comma 1 dell'art. 85 e ha interamente riscritto il comma 2 dell'art. 85.

In particolare, l'art. 85, comma 2, ha riguardo ora solo alle misure cautelari personali in corso in relazione a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto e divenuti perseguibili a querela, prevedendo che le misure cautelari personali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) perdono efficacia se entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (quindi entro il 19 gennaio 2023) l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela e che durante la pendenza di tale termine i termini previsti dall'art. 303 c.p.p. sono sospesi.

Quindi, a seguito di tale modifica, è onere esclusivo della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l'ordinario termine di mesi tre, decorrente dall'entrata in vigore della riforma, viene meno l'obbligo in capo all'autorità giudiziaria di ricerca e informazione della persona offesa, salvo che non sia in corso di esecuzione una misura cautelare personale e la declaratoria di improcedibilità può essere adottata solo dopo il perfezionarsi della fattispecie complessa a formazione progressiva consistente nella mancata attivazione da parte della persona offesa e nel decorso del termine trimestrale.

L'onere di attivarsi della persona offesa e il perfezionarsi della fattispecie complessa a formazione progressiva che può condurre alla declaratoria di improcedibilità riguardano sicuramente quei reati, divenuti procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della riforma (ipotesi testualmente prevista dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022), ma sembra che debbano estendersi anche ai reati, divenuti procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e per i quali è già esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della riforma (ipotesi testualmente prevista dall'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, ma poi, a seguito della riscrittura di tale disposizione, scomparsa), perché, altrimenti, a ragionare diversamente, in questa seconda ipotesi, non si potrebbe fare altro che adottare una declaratoria immediata di improcedibilità per estinzione del reato per difetto di querela, senza attendere il decorso del termine trimestrale, ma ciò condurrebbe a una irragionevole disparità di trattamento tra le due ipotesi, sostanzialmente similari, dipendente unicamente da un “factum principis” del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa, risultato quest'ultimo che il legislatore voleva e vuole a tutti i costi evitare. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 si legge, infatti, che «si tratta di un esito che rischia dunque di “trascurare” le ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega). La necessità di scongiurare un risultato normativo che sacrifichi le ragioni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” costituisce dunque una ragionevole (art. 3 Cost) giustificazione per introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole».

L'avviso alla persona offesa, che, come si è appena detto, è ora dovuto solo in pendenza di una misura cautelare personale, deve, però, reputarsi non necessario, per evidenti ragioni pratiche e per evitare inutili formalismi, quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato esercitato, perché ad esempio la persona offesa, pur in relazione a un reato originariamente procedibile d'ufficio, aveva manifestato la volontà di procedere per la punizione del colpevole e quando risulti dagli atti, in via alternativa, che la persona offesa abbia rinunciato al diritto di querela, in modo espresso o tacito, ex art. 124 c.p., o che il diritto di querela sia estino per morte della persona offesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 c.p., o che sia già intervenuta remissione di querela ex art. 152 c.p. o che la persona offesa non sia stata identificata o risulti irreperibile. E in tale seconda carrellata di ipotesi non può che adottarsi una declaratoria immediata di improcedibilità per estinzione del reato per difetto di querela, senza attendere il decorso del termine trimestrale, perché attendere il decorso di quest'ultimo si rivelerebbe del tutto inutile e perché si può così raggiungere un risultato deflattivo pressoché immediato.

Il nuovo comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 non si applica, invece, alle misure cautelari reali, le quali non sono affatto contemplate. Quindi, l'efficacia di tali misure non è soggetta al termine perentorio di venti giorni dall'entrata in vigore della riforma, come previsto espressamente per le misure cautelare personali; le misure cautelari reali, però, dovrebbero, in ogni caso, essere revocate, ove non sia presentata la querela entro il termine ordinario decorrente dall'entrata in vigore della riforma (quindi dal 30 dicembre 2022), anche nell'ipotesi in cui i beni assoggettati a vincolo cautelare reale siano soggetti a confisca obbligatoria, salvo che non si tratti di res intrinsecamente pericolose ex art. 240, comma 2, n. 2, c.p.

L'art. 5-bisd.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, ha introdotto un comma 2 bis dell'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, stabilendo che durante la pendenza dei termini per presentare la querela (sia quello ordinario sia quello di venti giorni nel caso in cui vi sia in corso una misura cautelare personale) si applica l'art. 346 c.p.p. e, quindi, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove con incidente probatorio e, quindi, possono essere raccolte le prove a rischio dispersione.

Con riguardo ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., commessi prima dell'entrata in vigore della riforma (quindi fino al 29 dicembre 2022) e connessi con un delitto divenuto perseguibile a querela per effetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2020, l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come interpolato dall'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. n. 199 del 2022, con l'aggiunta del comma 2 ter, pure, reca un'espressa norma transitoria, stabilendo che per tali reati si continua a procedere d'ufficio e, quindi, il mutamento di procedibilità dei reati connessi non incide sulla perdurante procedibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. In tal modo, il legislatore ha voluto evidentemente evitare effetti indiretti sfavorevoli su tali tre reati, i quali non sono stati toccati dalla Riforma, ove connessi con reati divenuti, invece, procedibili a querela in conseguenza dell'intervento riformatore e per far ciò ha considerato la procedibilità del reato connesso come un presupposto di fatto per l'applicazione della legge penale indifferente a successive modifiche normative, in linea con la giurisprudenza prevalente.

Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 85, ovviamente, i termini di prescrizione continuano a decorrere, non essendo prevista alcuna causa di sospensione degli stessi.

Conclusioni

Gli interventi di riforma realizzati con il d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di procedibilità hanno un obiettivo ambizioso, ridurre il numero dei procedimenti-processi con effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, regolamentando, però, in modo equilibrato i diritti delle persone offese.

I reati coinvolti sono indubbiamente numerosi, ma i diritti delle persone offese, in linea di massima, sempre, salvaguardati adeguatamente attraverso disposizioni specifiche di tipo per così dire “protettivo”, come si è visto in precedenza.

E ciò consente di superare quelle critiche che pure sono state mosse, sul tema qui in esame, contro la Riforma Cartabia, accusata di “privatizzare” o “degradare” la tutela di taluni beni, nel senso che le persone offese potrebbero essere spinte verso una definizione domestica della vicenda più per la paura di ritorsioni o per la preoccupazione dei costi materiali e morali di un processo che per una scelta libera e consapevole.

Solo la concreta applicazione, però, potrà restituirci l'effettiva incidenza di tale scelta di politica criminale in termini di effettivo raggiungimento degli obiettivi avuti di mira, senza sacrificio eccessivo dei diritti delle persone offese.

E il relativo bilancio richiederà qualche mese prima di poter essere stilato.

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