Impugnazione degli esiti di una gara suddivisa in lotti in presenza di un vincolo di aggiudicazione

Flaminia Bruschi
12 Maggio 2023

In caso di gara suddivisa in lotti, il concorrente che intenda conseguire l'aggiudicazione di un dato lotto valendosi del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis di gara (dunque, deducendo che il concorrente risultato aggiudicatario del lotto di suo interesse avrebbe dovuto aggiudicarsene un altro), è tenuto ad impugnare non solo l'aggiudicazione del lotto ambito ma anche l'aggiudicazione di tutti i lotti che gli precludono di conseguire il risultato sperato.

Il caso Il Collegio è stato chiamato ad esaminare il ricorso proposto da un operatore economico partecipante ad una gara suddivisa in lotti che lamentava l'erroneità del meccanismo di aggiudicazione che – per come applicato dalla stazione appaltante - non gli avrebbe consentito, in virtù del vincolo di aggiudicazione e del correlato meccanismo di scorrimento delle graduatorie, di ottenere l'aggiudicazione del lotto di suo interesse.

Ai fini della decisione il TAR si è soffermato sull'analisi della disciplina di gara e della natura del provvedimento di aggiudicazione gravato.

Al riguardo il TAR ha anzitutto rilevato che la lex specialis di gara prevedeva un vincolo di aggiudicazione, consentendo a ciascun operatore di non conseguire più di uno dei lotti in gara. Detto meccanismo operava in particolare in modo tale che nel caso in cui un concorrente fosse risultato primo in graduatoria provvisoria in più i lotti, si sarebbe aggiudicato esclusivamente il lotto con il punteggio totale più elevato. L'altro lotto, invece, sarebbe stato aggiudicato al successivo concorrente in graduatoria. Sicché, una volta individuato l'aggiudicatario nel primo lotto esaminato in ordine crescente, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all'eliminazione dell'aggiudicatario dalla graduatoria per i successivi confronti e ad aggiornare le posizioni seguenti, passando al lotto successivo col medesimo criterio, fino ad assegnare a ciascun lotto un unico vincitore in possesso del proprio miglior punteggio di gara.

Ciò premesso, il TAR ha osservato come - trattandosi di gara ad oggetto plurimo - il provvedimento di aggiudicazione ricava dal bando la stessa natura di atto plurimo (in senso stretto) ad effetti scindibili, in quanto costituisce la sommatoria di più provvedimenti individuali - che si fondono in un atto unico - riferiti a distinti operatori in relazione ai quali spiegano autonomi effetti nella sfera giuridica.

Alla luce del prioritario criterio di interpretazione letterale del disciplinare di gara e tenendo conto delle modalità operative individuate dalla stazione appaltante, emerge, sotto il profilo sostanziale, come la graduatoria di ciascun lotto sia interdipendente e quindi correlata alle graduatorie degli altri lotti in virtù del prefigurato vincolo di aggiudicazione per come disciplinato nella lex specialis. Ed allora è evidente come l'erronea definizione della graduatoria di un lotto (di cui si duole il ricorrente) si riverbera necessariamente su quella degli altri lotti.

In conclusione. Ne deriva che sotto il profilo processuale la ricorrente potrebbe ottenere il risultato cui ambisce con il ricorso soltanto a condizione che vengano a cadere anche le aggiudicazioni dei lotti disposte in favore di quei concorrenti che, individuati secondo le regole di gara, gli precludono di conseguire il risultato sperato.

A questo fine, ha osservato il TAR, è necessaria l'espressa impugnazione di tutte le predette aggiudicazioni. Ciò in quanto le aggiudicazioni di che trattasi non sono legate tra loro da un nesso di presupposizione logica-giuridica suscettibile di determinare l'annullamento in via automatica delle aggiudicazioni ulteriori rispetto a quella espressamente impugnate.

Poiché, nel caso di specie, la ricorrente non ha impugnato le aggiudicazioni di tutti i lotti messi a gara, l'intero gravame è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

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