Art. 44 CCII: proroga del termine per il deposito della documentazione in pendenza dell’istanza di liquidazione giudiziale

La Redazione
12 Maggio 2023

Il Tribunale di Brescia decide su una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1 lett. a), CCII avanzata in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale, quest'ultima depositata da un presunto creditore prima dell'originario ricorso ex artt. 40 e 44 CCII per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione.

Si riassumono brevemente i passaggi precedenti al decreto in oggetto.

  • In data 6 febbraio 2023 l'ex legale della debitrice - in qualità di creditore - depositava istanza per la liquidazione giudiziale;
  • In data 8 marzo 2023 la debitrice depositava ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con cui chiedeva la fissazione del termine per la presentazione del piano di ristrutturazione, della domanda di omologa degli accordi e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII;
  • In data 10 marzo il Tribunale fissava con decreto il termine a sessanta giorni;
  • In data 10 aprile la ricorrente chiedeva la proroga del termine di ulteriori sessanta giorni. Insisteva poi per la concessione della proroga segnalando che l'istante non sarebbe suo creditore e conseguentemente non sarebbe legittimato a chiedere la liquidazione giudiziale.

La questione al vaglio dei Giudici è dunque la seguente: vista la lettera dell'art. 44 CCII, è possibile la proroga del termine ivi prevista in pendenza di istanza per la liquidazione giudiziale?

Il Tribunale, premesso che la lettera della legge (che consente la proroga “in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale”) parrebbe escludere la prorogabilità del termine nel caso di specie, condivide tuttavia la prospettiva della ricorrente. Tralasciando gli aspetti attinenti alla fondatezza del credito dell'istante, pur decisivi ai fini della pronuncia, sono interessanti alcuni principi enunciati dai Giudici bresciani.

In primo luogo, ritiene il Tribunale che “la possibilità, per l'imprenditore, di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla liquidazione giudiziale, non possa essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate”. Tale conclusione viene ricavata (oltreché dalla generale impostazione del Codice della crisi) dalla lettura dell'art. 4 CCII, enunciante il dovere dei creditori di comportarsi secondo buona fede nel corso dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché di collaborare lealmente con il debitore, e dell'art. 7 CCII, da cui sarebbe estrapolabile un principio generale, applicabile sia al debitore sia ai creditori, volto ad evitare abusi.

Proseguono i Giudici: “Alla luce di tali considerazioni può affermarsi che il tribunale, nel decidere sulla proroga ex art. 44 CCII in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, sia chiamato ad una delibazione sulla stessa con esclusione della sua efficacia preclusiva laddove sia formulabile un giudizio prognostico di manifesta inammissibilità/infondatezza”.

Vagliata, dunque, la fondatezza del credito vantato dall'istante e concluso per la soluzione negativa, il Tribunale ritiene che “la pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale non sia ostativa alla concessione della proroga” e accoglie l'istanza di proroga ai sensi dell'art. 44 CCII.