Consumatori: in caso di cancellazione di un volo per decesso di un membro dell'equipaggio, i passeggeri hanno diritto all'indennizzo

La Redazione
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12 Maggio 2023

La CGUE (11 maggio 2023, cause riunite da C-156/22 a C-158/22) chiarisce che la cancellazione di un volo in ragione dell'improvviso decesso del copilota non esonera la compagnia aerea dall'obbligo di indennizzare i passeggeri. Un tale decesso, per quanto tragico, non costituisce una «circostanza eccezionale», ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell'equipaggio, è inerente al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea e rientra nella gestione della pianificazione dell'equipaggio e dell'orario di lavoro del personale.

Il 17 luglio 2019, una compagnia aerea portoghese avrebbe dovuto operare un volo alle 6:05 del mattino da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Lo stesso giorno, alle 4:15 del mattino, il copilota del volo in questione è stato trovato morto nel letto della sua stanza d'albergo. Sconvolto da questo evento, l'intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo, sicché il volo è stato cancellato. Un equipaggio sostitutivo è partito da Lisbona alle 11:25 ed è arrivato a Stoccarda alle 15:20. I passeggeri sono stati quindi trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo fissato per le 16:40.

Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno ceduto i loro diritti derivanti da tale cancellazione a società che forniscono assistenza legale ai passeggeri aerei. La compagnia aerea ha rifiutato di versare a tali società la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei [1], facendo valere che l'improvviso decesso del copilota costituiva una circostanza eccezionale che esonera il vettore aereo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

Adito della controversia, il Tribunale del Land, Stoccarda, chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento.

Con la sentenza pronunciata il giorno 11 maggio 2023, la Corte ricorda che le misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra cui quelle relative alla pianificazione degli equipaggi e dell'orario di lavoro del personale, rientrano nel normale esercizio delle attività del vettore aereo.

Dato che la gestione di un'assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell'equipaggio e dell'orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali». Ne consegue che il vettore aereo non è esonerato dall'obbligo di indennizzare i passeggeri.

La Corte precisa che, per quanto tragica e definitiva, la situazione di un decesso improvviso non è diversa, giuridicamente, da quella in cui un volo non possa essere effettuato perché un membro del personale si è ammalato improvvisamente poco prima della partenza del volo. Pertanto, è l'assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore, di modo che quest'ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi.

La Corte aggiunge che il fatto che il membro dell'equipaggio in questione avesse pienamente rispettato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa applicabile non può rimettere in discussione questa conclusione perché chiunque può essere colpito da una malattia o da un decesso improvvisi in qualsiasi momento.

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[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).