Compravendita conclusa fuori dai locali commerciali: quali tutele per il consumatore?

31 Maggio 2023

Quali sono le tutele riconosciute dall’ordinamento all’acquirente in un contratto di compravendita concluso fuori dai locali commerciali?

Il 7 aprile 2023, Caia stipulava un contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico con una venditrice porta a porta che si era recata presso la sua abitazione; le parti pattuivano la cifra complessiva di 18.000,00 euro e Caia provvedeva a corrispondere un anticipo di 5.000,00 euro.

La sera stessa Caia chiedeva un consulto a un'amica esperta del settore e apprendeva che il valore sul mercato dell'impianto era del 70% in meno.

Caia chiede quali tutele attivare, ribadendo di aver concluso il contratto di fretta, sollecitata dalla venditrice, e di voler riottenere la cifra corrisposta a titolo di anticipo.

La vendita c.d. porta a porta rappresenta una realtà che, dopo aver perso terreno con l'avvento degli acquisti online, è tornata in auge negli ultimi anni e che richiede particolari cautele anche a causa delle peculiari condizioni in cui viene portata a termine; i venditori “porta a porta” sono incaricati che non agiscono necessariamente con un vincolo di subordinazione con l'azienda produttrice e promuovono i prodotti permettendo agli acquirenti di visionare la merce direttamente al proprio domicilio e consentendo la stipula del contratto di vendita nella medesima circostanza.

Al fine di tutelare i consumatori ed evitare che i professionisti abusino delle predette condizioni, il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) prevede una normativa ad hoc per regolamentare i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, da intendersi come quei contratti stipulati tra un operatore commerciale e un consumatore in un luogo diverso dal negozio del professionista oppure stipulati all'interno del negozio ma preceduti da un approccio – da parte dell'operatore commerciale nei confronti dell'acquirente – avvenuto in un luogo diverso.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 206/2005, prima della conclusione del contratto negoziato fuori dei locali commerciali il venditore è tenuto a fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie ai fini della trasparenza del rapporto, tra le quali vi sono le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto della vendita, l'identità e i recapiti del venditore, il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte – o, in caso di impossibilità, le precise modalità di calcolo del prezzo finale – e gli oneri aggiuntivi, ad esempio il prezzo di spedizione, le modalità di pagamento e ogni altra informazione riguardante il contratto di vendita.

Nel caso di specie, il contratto stipulato tra Caia e la venditrice “porta a porta” avente ad oggetto l'acquisto di un impianto fotovoltaico per un corrispettivo pari a 18.000,00 euro rientra sicuramente nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali, dal momento che la venditrice si era recata personalmente presso il domicilio dell'acquirente Caia ove, dopo aver mostrato alla stessa il prodotto, aveva concluso l'accordo di compravendita.

Complice la conclusione dell'accordo avvenuta in un breve lasso di tempo, Caia si rivolgeva ad un'amica esperta del settore e chiedeva una conferma della bontà dell'operazione.

Tuttavia, dal colloquio emergeva che l'affare concluso da Caia era tutt'altro che conveniente, considerato che, comprato altrove, l'impianto fotovoltaico acquistato sarebbe costato circa il 70% in meno della cifra richiesta dalla venditrice "porta a porta”.

Ciò considerato, Caia è interessata a sapere se sia possibile recedere dal contratto e ottenere il rimborso della cifra corrisposta alla venditrice.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 206/2005, l'acquirente dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione. Le modalità di comunicazione dell'intenzione di recedere devono essere espressamente indicate nel contratto di vendita; in assenza di un'idonea indicazione, è sufficiente una dichiarazione esplicita e firmata attraverso la quale il consumatore indica la propria volontà, ad esempio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

l venditore è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore – comprese le spese di consegna standard eventualmente sostenute dall'acquirente – senza ritardo, in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui è stato richiesto il rimborso.

Entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso, il consumatore è tenuto a restituire i beni, qualora sia entrato già in possesso degli stessi, sostenendo solo il costo diretto della restituzione.

Giova precisare che ogni limitazione al diritto di recesso pattuita dalle parti in sede di accordo è da ritenersi nulla.

Infine, l'art. 58 D.Lgs. 206/2005 stabilisce che «se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma dell'art. 52 e s. D.Lgs. 206/2005, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 56 c. 2 D.Lgs. 206/2005 modif. dall'art. 1 c. 19 D.Lgs. 26 /2023 (costi supplementari di consegna), e dall'art. 57 D.Lgs. 206/2005 modif. dall'art. 1 c. 20 lett. a D.Lgs. 26/2023 (obblighi del consumatore in caso di recesso)».

In conclusione, Caia ha il diritto di recedere dal contratto entro e non oltre quattordici giorni dalla data in cui è stato formalizzato il contratto di vendita, senza dover fornire alcuna motivazione.