Copia cartacea di atti depositati telematicamenteFonte: DM 3 maggio 2023
15 Maggio 2023
Il decreto, che si compone di 4 articoli, individua, come precisato dall'art. 1, rubricato «Oggetto» «le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, nonche' delle copie cartacee degli atti depositati con modalita' telematiche».
L'art. 2 detta disposizioni per la «Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo». Il comma 1 prevede che «Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato». Il comma 2 dispone che «Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo e' formato e tenuto secondo le modalita' previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
L'art. 3 detta prescrizioni in tema di «Copia di atti depositati con modalita' telematiche». Il comma 1 prevede «La parte interessata richiede il rilascio di copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico mediante accesso al portale dei servizi telematici istituito in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, oppure con istanza presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario». Il comma 2 dispone che «Il rilascio della copia informatica o del duplicato informatico degli atti e dei documenti di cui al comma 1, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, avviene tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia». Il comma 3 stabilisce che «Il rilascio di copia cartacea degli atti e dei documenti di cui al comma 1 e' effettuato dalla cancelleria, previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti».
Conclude le previsioni del decreto in esame la clausola di «Invarianza finanziaria», contenuta nell'art. 4, secondo la quale «Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». |