Corte d’appello Milano: deposito delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia presentate in udienza o camerali

15 Maggio 2023

La Corte d'appello di Milano fornisce indicazioni sulle modalità di deposito delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia, limitatamente alle istanze presentate in udienza o camerali, attesa la presenza di prassi non coerenti con le inderogabili disposizioni dettate dall'art. 37-bis d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020.

L'art. 37-bis del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 dispone che il deposito telematico sia la modalità esclusivadi presentazione delle istanze di liquidazione. La successiva circolare DGSIA del 6 Ottobre 2020 regola tale modalità, senza eccezioni.

Atteso che risultano ancora prassi non coerenti con tali inderogabili disposizioni, anche se limitatamente alle istanze presentate in udienza penale o camerali, la Corte d'appello di Milano dispone che le modalità telematiche di deposito delle istanze di liquidazione siano applicate a partire dal 15 maggio 2023, senza eccezione alcuna.

Si precisa che la procedura resta invariata rispetto a quella in uso per le istanze depositate fuori udienza e segue le istruzioni operative diramate con nota di questa Corte n. prot. 10429/Pres/16 del 18 novembre 2016, le cui informazioni relative al codice modello e descrizione registro andranno osservate per tutte le richieste di liquidazione, anche per quelle presentate in udienza penale o camerali - settore penale.

Eccezionalmente per le istanze di liquidazione presentate direttamente in udienza dinanzi al giudice, sarà consentito, oltre alla trasmissione dell'istanza WEB, il deposito cartaceo, da presentarsi comunque unitamente alla ricevuta di deposito dell'istanza WEB. Così facendo si potrà anche procedere all'emissione del decreto di liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo. In tal caso il difensore, nel trasmettere (parallelamente al deposito cartaceo in udienza) l'istanza WEB sulla piattaforma SIAMM, dovrà indicare nel campo “Cancelleria” dì LSG nella sezione “Ufficio destinatario dell'istanza” la dicitura “RICHIESTA LIQUIDAZIONE IN UDIENZA” e dovrà inoltre allegare (come primissimo atto) la ricevuta PDF generata dalla piattaforma SIAMM al momento del caricamento dell'istanza. La specificazione "Richiesta liquidazione in udienza" è molto importante e velocizzerà notevolmente la trattazione della pratica, giacché il personale addetto all'importazione si limiterà a verificare la correttezza dei dati inseriti nel SIAMM, procedendo direttamente al recupero dell'istanza e del relativo decreto di liquidazione prodotti in udienza.

Di seguito si riportano le regole tecniche per l'adozione del deposito telematico delle richieste.

Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia. Il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio, avviene attraverso il servizio LSG (Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia); il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo https://lsg.giustizia.it/.

Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione in forma di documento informatico: 1) La richiesta di liquidazione è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG; 2) La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste sulla procedura informatizzata; 3) È possibile allegare due file contenenti la documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF; b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno: c) La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione della richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

Deposito della richiesta. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione “download” disponibile al termine della procedura. Contestualmente il sistema genera un file “pdf” di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all'art. 3, comma 3.

Gestione della richiesta. Il personale amministrativo dell'Ufficio a seguito delle verifiche sulla documentazione può accettare o rifiutare il deposito. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG e insieme ai documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale.

Tabella relativa alla documentazione da allegare ai fini dell'emanazione del decreto di liquidazione: Tipologia di beneficiario

Documentazione richiesta

Difensore – Patrocinio a spese dello Stato

Decreto di ammissione al Gratuito Patrocinio o copia del verbale di udienza da cui risulti il provvedimento di ammissione, istanza di liquidazione, Nota spese, documentazione giustificativa di eventuali spese, iscrizione del difensore all'elenco speciale per il patrocinio a spese dello Stato.

Difensore – d'Ufficio di imputato irreperibile

Nomina a difensore, Decreto di irreperibilità o, in mancanza, documentazione che provi la ricerca dell'irreperibile di fatto, istanza di liquidazione e nota spesa, documentazione giustificativa di eventuali spese.

Difensore – d'Ufficio di imputato insolvibile

Nomina a difensore, Documentazione che provi l'insolvibilità dell'imputato, istanza di liquidazione e nota spese; documentazione giustificativa di eventuali spese

Difensore per i procedimenti speciali

Oltre alla precedente documentazione, aggiungere l'Ordinanza in materia specialistica della V sez. penale (MAE, estradizione, ingiusta detenzione, delibazione) o le ordinanze SIGE

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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