Costituzione in appello senza produrre i file della notifica telematica: quali conseguenze?

Carmelo Minnella
17 Maggio 2023

La questione in esame è la seguente: qualora la costituzione dell'appellante avvenga in violazione delle norme che regolano le sue forme, la costituzione dell'appellato che nulla contesta in merito all'inosservanza delle stesse, sana la nullità della costituzione in ogni caso?
Massima

La sanatoria delle nullità della costituzione dell'appellante da inosservanza delle forme, in conseguenza della costituzione dell'appellato che nulla eccepisca incontra un limite: occorre che degli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello. In mancanza, si avrà la declaratoria dell'improcedibilità dell'appello.

Il caso

La società Alfa, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, intimava ad altra società, Beta, e al suo socio precetto per il pagamento di una data somma, oltre interessi moratori e spese di procedura. Avverso tale atto di precetto, gli intimati proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contestando la debenza degli interessi moratori e la violazione delle tariffe professionali nella determinazione delle competenze di precetto. L'opposizione veniva accolta in primo grado dall'adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Veniva interposto appello dalla società Beta, dichiarato improcedibile perché nell'atto di costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione del gravame non depositando né il file telematici della sua effettuazione con PEC, né copie analogiche della stessa. Proseguendo nel suo percorso motivazionale, la Corte partenopea riteneva non possibile la sanatoria per effetto della costituzione della parte appellata, la quale, oltre a non aver eccepito nulla sul punto, ha depositato la copia dell'atto di appello e della relata di notifica in files in formato pdf (diverso e non equipollente al prescritto file in formato xml) e mancando comunque documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione.

La società Beta ricorreva in cassazione sostenendo che, con un unico motivo di gravame, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 165 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994.

Si censurava, in sostanza, la declaratoria di improcedibilità dell'appello per non aver il giudice territoriale reputato la nullità della costituzione della parte appellante sanata per effetto della costituzione dell'appellata, poiché compiuta con l'allegazione (con file in formato pdf) dell'atto di citazione in appello unitamente alla relazione di notifica (recante la medesima data di esecuzione indicata dall'appellante) e senza contestazione "in merito alla conformità delle ricevute delle notifiche eseguite via PEC ed allegate in PDF da parte appellante".

A sostegno della prospettiva difensiva, viene richiamato il pacifico orientamento di legittimità, cristallizzato dalle Sezioni Unite, per il quale la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex art. 165 c.p.c., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività della costituzione medesima" (Cass. civ., sez. un., n. 16598/2016).

La questione

La questione in esame è la seguente: qualora la costituzione dell'appellante avvenga in violazione delle norme che regolano le sue forme, la costituzione dell'appellato che nulla contesta in merito all'inosservanza delle stesse, sana la nullità della costituzione in ogni caso?

Le soluzioni giuridiche

Dopo aver risolto alcune questioni preliminari – statuendo la tardività del controricorso della società Beta perché per le cause di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini – la Suprema Corte ritiene infondato il motivo in quanto intende dare continuità all'orientamento che colpisce con l'improcedibilità soltanto all'inosservanza del “termine” per la costituzione e non anche per sulle “violazioni attinenti alle sue forme” e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo.

Di recente, ad esempio, è stata considerata tempestiva la costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, tale da non determinare l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ., n. 33601/2022). Nella specie, Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC.

Pertanto, l'improcedibilità si produce solo nel caso di costituzione fuori termine e non di inosservanza delle forme della costituzione; qualora sussiste un vizio di forma, la nullità che ne consegue risulta sanata dall'avvenuta costituzione dell'appellante senza che questo eccepisse nulla riguardo al vizio formale inficiante la costituzione dell'appellato.

Per la sentenza in commento – ecco il punto centrale – «È tuttavia doveroso puntualizzare come la sanatoria della nullità della costituzione dell'appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell'appellato incontri un limite: occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello».

Viene all'uopo richiamato uno specifico precedente nel quale si è ritenuto che la costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale determina l'improcedibilità del gravame ove la velina non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante" (Cass. civ. n. 3527/2017).

«Proprio la descritta situazione si è verificata nel caso in esame. A giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione il giudice territoriale ha infatti posto la mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell'atto di appello. Nella gravata sentenza si dà conto del fatto che parte appellante non ha depositato i files telematici della notifica dell'appello, effettuata con posta elettronica certificata, "nè copie analogiche della stessa"; si rileva che anche nella produzione degli appellati non è presente "il file della notificazione loro indirizzata telematicamente"; si evidenzia, conclusivamente, che gli appellati non hanno depositato "al pari dell'appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione".

Nell'illustrato contesto, effettivamente la Corte d'appello versava, all'udienza ex art. 350 c.p.c., nella impossibilità di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell'atto di appello alla parte appellata: irrilevante la mancata contestazione di quest'ultima sul punto (in materia sottratta alla disponibilità delle parti), priva di significatività a tal fine risultando la relazione di notifica (prodotta dagli appellati con file in formato pdf), siccome, trattandosi di notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita da avvocato ai sensi della l. n. 53/1994, costituita da documento informatico separato redatto dall'avvocato notificante ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, inidoneo ad attestare l'epoca di effettiva spedizione (e, a maiori, di consegna) dell'atto».

Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso va disatteso e il ricorso rigettato.

Osservazioni

Le conclusioni cui giunge la sentenza in commento sono condivisibili e mettono in guardia non sull'importanza, nel processo civile telematico, di allegare i file con la corretta estensione .xml piuttosto che con il classico pdf. Con i file xml che, nel caso di specie, si sarebbe consentito al giudice di appello di verificare la tempestività o meno del ricorso.

Nell'odierno caso, infatti, la mancata prova, al momento della celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione, della notifica dell'atto di appello, non ha dato la possibilità al giudice di seconde cure di verificare il rispetto dei termini per promuovere il gravame “con un file la cui estensione garantisse con certezza l'effettiva spedizione e consegna dell'atto”. Solo i files con estensione .xml sono idonei ad attestare l'epoca in cui è “telematicamente (e giuridicamente) certo” che il gravame sia stato spedito e consegnato.

Certo, nel caso di specie sarebbe bastato anche il deposito di copia cartacea della notifica telematica dell'appello, eseguita via PEC, per sanare la nullità e salvarsi dalla improcedibilità del gravame.

Ove l'esegesi della norma, infatti, offra più chiavi di lettura - come quella per cui solo il deposito telematico degli originali e dei duplicati informatici potrebbe ritenersi necessario al fine di fornire la prova della tempestività della sua costituzione - deve preferibilmente indirizzarsi in direzione della più ampia espansione del diritto di difesa quale espressione dei principi sovranazionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU).

Va in definitiva rifiutata la tesi, talvolta sposata, che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente. Occorre invece promuovere la ricerca di un punto di equilibrio tra notificazione in via telematica dell'atto di appello e inosservanza delle forme di costituzione altrimenti si finisce per relegare in una condizione di sostanziale non cale, così ledendo i valori sovranazionali dianzi richiamati, oltre alla lettera della legge, la natura formale del vizio e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo (Cass. civ. n. 33601/2022).