Appalto d'opera e utilizzo di materiali difettosi forniti da terzi: quale risarcimento per l'appaltatore?

La Redazione
18 Maggio 2023

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle azioni risarcitorie in favore dell'appaltatore che ha acquistato da terzi materiali difettosi, poi utilizzati per l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto di appalto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. vendita a catena

In questo tipo di vendita, infatti, ogni successivo acquirente agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa e ciò in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza.

Ne consegue che, a favore dell'appaltatore, è possibile configurare due distinte azioni risarcitorie:

  • una a titolo contrattuale, relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale (ai sensi dell'art. 1494 c. 2 c.c.) relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella di cui all'art. 1668 c.c.);
  • l'altra a titolo extracontrattuale, finalizzata a tenere indenne l'appaltatore per quanto versato al committente ai sensi dell'art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Infine, in merito alla denuncia dei vizi nella vendita a catena, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 1495 c. 2 c.c., spetta all'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.

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