Responsabilità penale delle imprese: per la CGUE, l'impresa non può trasferire a un terzo preposto la responsabilità per violazioni delle disposizioni UE

La Redazione
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18 Maggio 2023

La Corte, con sentenza dell'11 maggio 2023 (C-155/22), afferma che un'impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su un terzo. Il diritto dell'Unione osta ad una disposizione nazionale che, consentendo un simile trasferimento della responsabilità, impedisce la contestazione dell'onorabilità dell'impresa e l'adozione di sanzioni nei suoi confronti.

Il diritto dell'Unione prevede che le imprese di trasporto debbano soddisfare un requisito di onorabilità. In particolare, né l'impresa né il suo gestore dei trasporti o altra «persona interessata» individuata dallo Stato membro di cui trattasi devono essere stati oggetto di condanna penale grave o di sanzione per una grave infrazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro o l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo. Siffatte condanne o sanzioni possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore.

Un'impresa di trasporti austriaca ha nominato, conformemente alla propria normativa nazionale, un «preposto responsabile» che assumeva la responsabilità del rispetto dei tempi di guida presso tale impresa. Questa persona non era né il gestore dei trasporti, né rivestiva il ruolo di mandatario con poteri di rappresentanza verso l'esterno dell'impresa. Essa non esercitava nemmeno un'influenza determinante sulla gestione dell'impresa. Essa contesta, dinanzi al giudice austriaco, diverse ammende inflittele dall'amministrazione per la violazione delle norme sulle ore di guida giornaliere e sull'uso del tachigrafo.

Secondo tale giudice, la designazione a preposto responsabile comporta il trasferimento a tale persona della responsabilità penale per le infrazioni in questione. Inoltre, secondo il diritto austriaco, il comportamento della persona così designata non può essere preso in considerazione al fine di valutare se l'impresa in questione soddisfi il requisito di onorabilità previsto dal diritto dell'Unione. Il giudice austriaco si chiede se, in circostanze simili, siffatta designazione sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Nell'odierna sentenza, la Corte osserva anzitutto che un preposto come quello in questione deve essere considerato come «persona interessata» individuata dallo Stato membro, cosicché il suo comportamento deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'onorabilità dell'impresa di cui trattasi.

Essa rileva poi che una normativa nazionale come quella in esame osta, in violazione del diritto dell'Unione, alla contestazione dell'onorabilità delle imprese di trasporti su strada e all'adozione di sanzioni nei loro confronti, sebbene le persone che devono essere considerate, in relazione a tali le imprese, quali «persone interessate», abbiano commesso gravi violazioni delle norme del diritto dell'Unione.

Infatti, le gravi condanne pronunciate nei confronti di tali persone e le sanzioni irrogate non darebbero mai luogo ad un procedimento di accertamento dell'onorabilità dell'impresa interessata, né verrebbero prese in considerazione in sede di accertamento da parte delle competenti autorità ai fini della verifica che le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti previsti dal diritto dell'Unione.

Pertanto, la commissione di infrazioni, indipendentemente dal loro numero e gravità, non potrebbe mai comportare la perdita di siffatta onorabilità né, conseguentemente, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada.

La Corte conclude che il diritto dell'Unione osta a che un'impresa designi un preposto quale responsabile del rispetto delle disposizioni dell'Unione in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, e trasferisca così a quest'ultimo la responsabilità penale per le violazioni di tali disposizioni, quando il diritto nazionale non consente di prendere in considerazione le violazioni così imputate a detto preposto al fine di valutare se l'impresa di trasporto soddisfi il requisito di onorabilità.