Rinvio pregiudiziale: una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE non impedisce al giudice del rinvio di proseguire parzialmente il procedimento principale

La Redazione
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18 Maggio 2023

Con la sentenza pronunciata il 17 maggio 2023 (C-176/22), la Corte afferma che il diritto dell'Unione non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda. Il giudice del rinvio può compiere atti processuali che ritiene necessari, come la raccolta di elementi di prova, e che non gli impediscono di conformarsi alla successiva risposta della Corte.

La procura bulgara ha accusato due investigatori di polizia di corruzione. Uno di essi ha contestato la qualificazione giuridica di corruzione da parte della procura. Il giudice bulgaro al quale sono stati sottoposti gli atti di imputazione si è interrogato sul suo potere di riqualificare il reato di cui trattasi senza informarne previamente l'imputato. A tal riguardo ha quindi sottoposto una (prima) domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Detta domanda è oggetto di una causa diversa da quella in oggetto, causa che, si precisa, è tuttora pendente dinanzi alla Corte [1].

Il giudice bulgaro si è quindi chiesto se deve sospendere l'intero procedimento principale fino alla risposta della Corte o se può continuare a esaminare la causa e, segnatamente, continuare a raccogliere elementi di prova, fermo restando che non prenderà decisioni nel merito prima di aver ricevuto tale risposta. Detto giudice ha quindi rivolto una seconda questione pregiudiziale alla Corte per chiarire quest'altro punto.

Con la sentenza pronunciata in data 17 maggio 2023, la Corte risponde affermando che il diritto dell'Unione non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

Infatti, la preservazione dell'effetto utile del procedimento di rinvio pregiudiziale non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale e quella della risposta della Corte, di proseguire il procedimento principale per compiere taluni atti processuali. Si tratta di atti che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell'ambito del procedimento principale, alla riposta della Corte.

Dal momento che una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata alla Corte anche in una fase precoce del procedimento principale, il giudice del rinvio, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, deve poter proseguire tale procedimento per detti atti processuali.

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[1] La causa pendente C-175/22 BK (Riqualificazione dl l'infrazione). Detta causa riguarda l'interpretazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), e del diritto fondamentale all'accesso a un giudice imparziale, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.