Risarcimento dei danni per mancata conclusione del procedimento di aggiudicazione

19 Maggio 2023

In presenza di domanda di risarcimento dei danni non per responsabilità precontrattuale o per lesione dell'aspettativa, ma per la mancata conclusione del procedimento (di aggiudicazione con la stipula del contratto), la stessa ben può essere accolta limitatamente alle spese contrattuali sostenute e documentate, non anche in relazione alla voce di lucro cessante caratterizzata dalla mancata evasione degli ordinativi di terzi. Per questi ultimi, invero, osta al riconoscimento sia il disposto di legge sia la mancata dimostrazione dell'incidenza delle risorse da tenere a disposizione dell'Amministrazione in vista dell'esecuzione dell'appalto, così che rimane priva di prova la necessaria consequenzialità tra ritardo del provvedimento e perdita delle occasioni di guadagno altrui (essendo i due fatti posti in semplice correlazione temporale, non eziologica, tra di loro).

Il caso. La sentenza in commento si pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conclusione del procedimento di aggiudicazione con la sottoscrizione del contratto. In particolare, la ricorrente ha motivato la propria domanda rappresentando che, a seguito della comunicazione di aggiudicazione dei lavori effettuata dalla Stazione appaltante e della presentazione dei documenti e della costituzione delle cauzioni definitive da parte dell'impresa, quest'ultima non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla sottoscrizione del contratto. Tuttavia, nelle more, la ricorrente non aveva dato seguito ad alcune proposte commerciali per non compromettere l'impegno assunto con la Stazione appaltante.

Nella propria memoria difensiva, l'ente ha motivato la mancata stipula del contratto esponendo che la realizzazione degli impianti oggetto dell'appalto erano stati ritenuti eccessivamente onerosi ed antieconomici e, pertanto, si era determinato a interrompere in autotutela la procedura di gara.

La soluzione. Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente alle spese contrattuali sostenute e documentate ma non anche in relazione alle voci di lucro cessante costituite dalla mancata evasione degli ordinativi di terzi. Sul punto, il TAR ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata sottoscrizione del contratto entro il termine previsto dalla normativa di cui all' art. 32, d.lgs. n. 50/2016, non preclude la possibilità di stipularlo stante la natura meramente ordinatoria dello stesso, ma, al più, attribuisce all'affidatario il diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio, da esercitarsi mediante la notificazione di un atto alla Stazione appaltante, oltre che il diritto al rimborso delle spese contrattuali, circostanza che dunque rende irrilevante la mancata adozione di un provvedimento formale di revoca o annullamento in autotutela dell'aggiudicazione (provvedimento che nel caso di specie non è intervenuto), posto che già la mancata stipula del contratto, in quanto tale, legittima la parte interessata (che si sia sciolta, come nel caso di specie, dal vincolo dell'aggiudicazione) a ripetere le somme sopportate per la partecipazione alla gara.

Al contrario, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante in ragione dell'insussistenza di un obbligo in capo all'Amministrazione di concludere la gara con la sottoscrizione del contratto e la mancata dimostrazione dell'incidenza delle risorse da tenere a disposizione dell'Amministrazione in vista dell'esecuzione dell'appalto tale da non rendere evidente la consequenzialità tra ritardo del provvedimento e perdita delle occasioni di guadagno altrui.

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