Anche il Tribunale di Lamezia Terme sulla domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio

Redazione Scientifica
19 Maggio 2023

Anche il Tribunale di Lamezia Terme si è trovato a dover dirimere una controversia, avente ad oggetto una domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, proposta da due coniugi, ai sensi degli artt. 473-bis.49, comma 1 e 473-bis.51 c.p.c.

Nel caso di specie, dato che la causa in esame deve essere rimessa in istruttoria e che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del giudizio, deve essere concesso il termine ex art. 127-ter c.p.c. Il termine in questione deve essere fissato dopo 6 mesi dalla comparizione figurata delle parti innanzi al giudice istruttore e dal deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cit., con l'obiettivo di assicurare la procedibilità della domanda di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, l. n. 898/1970.

Oltre a codesti provvedimenti, i coniugi dovranno anche attestare espressamente che:

  • sono a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
  • di aver letto le condizioni della separazione e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
  • di rinunciare entrambi a comparire in udienza e di non volersi riconciliare;
  • e di rinunciare sia al deposito giudiziale della documentazione ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c., sia all'impugnazione della pronuncia in oggetto.

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