Requisiti professionali per la nomina del RUP nelle procedure di gara sopra la soglia europea

22 Maggio 2023

I chiarimenti dell'ANAC sui requisiti professionali obbligatori del RUP, nel parere n. 8/2023, con il richiamo alle disposizioni previste nelle Linee guida n. 3.

Con il parere n. 8/2023 l'ANAC ha chiarito quali sono i requisiti obbligatori, di esperienza e professionali, per la scelta del RUP nelle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni sopra le soglie di rilevanza europea, con particolare riferimento al profilo attinente alla necessaria (o meno) maturazione delle competenze previste nelle Linee Guida n. 3 (“di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»”) nell'ambito dell'Ufficio appalti e contratti dell'ente di appartenenza.

L'Autorità ha ricordato che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il RUP è nominato “tra i dipendenti di ruolo (…) dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. (…) Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.”

L'amministrazione aggiudicatrice, sulla base della dotazione organica e dei requisiti di professionalità posseduti dai dipendenti in servizio è tenuta ad individuare il RUP, con riferimento alla singola procedura di gara e secondo le modalità prescritte dalla normativa.

Quanto ai requisiti professionali, l'ANAC – richiamando le Linee guida n. 3 – ha rilevato che il RUP deve essere dotato “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente: a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo; b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

In particolare, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, il RUP deve essere "in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture".

L'Autorità ha quindi ribadito che, in coerenza con le previsioni dell'art. 31 del CCP e secondo le indicazioni fornite nelle citate Linee Guida n. 3, il RUP deve essere in possesso di titoli di studio e di esperienza e formazione professionale adeguati e coerenti alla tipologia ed entità del servizio o fornitura oggetto dell'affidamento; l'adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP non deve, però, “necessariamente riferirsi a quella maturata in un unico ufficio dell'amministrazione aggiudicatrice” (potendo quindi riferirsi anche all'esperienza maturata in altri uffici dell'amministrazione); in ogni caso, spetta alla amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare in concreto (in relazione quindi alle caratteristiche e complessità della singola procedura di gara) se il RUP individuato sia effettivamente in possesso di requisiti idonei ed adeguati rispetto all'incarico da espletare.

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