Separazione e divorzio congiunti? Sì, ma devono passare sei mesi

Redazione Scientifica
22 Maggio 2023

La Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di proporre domanda congiunta di separazione e divorzio ex art. 473-bis c.p.c., purchè la stessa sia presentata entro sei mesi dal termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.

Il Tribunale di Vercelli si è pronunciato su una richiesta di separazione consensuale dei coniugi, con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I coniugi, in questo caso, hanno sfruttato una delle disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia presentando, con il ricorso introduttivo, domanda congiunta di separazione e divorzio ex art. 473-bis c.p.c. Il Tribunale di Vercelli ha precisato che la domanda di divorzio non è però procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, l. n. 898/1970. Pronunciando dunque la separazione consensuale dei coniugi, il Collegio ha contestualmente disposto la remissione della causa al ruolo del Giudice Relatore affinché, decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/1970 e a confermare le condizioni già formulate per il divorzio.