Mediatore e diritto alla provvigione

La Redazione
23 Maggio 2023

Ancora una volta la Cassazione affronta il problema del diritto alla provvigione in capo al mediatore, affermando che tale diritto sussiste anche nel caso in cui l'affare sia concluso in forma diversa rispetto a quanto pattuito nell'incarico di mediazione.

Il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore stesso (art. 1755 c.c.).

Per « affare » si intende quell'operazione di natura economica, suscettibile di conseguenze giuridiche, che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione del negozio, per la risoluzione o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

L'affare, quindi, deve intendersi in senso generico ed empirico, anche ove si articoli in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico.

L'attività del mediatore deve essere, perciò, remunerata anche quando le parti diano all'affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera, come pure è consentito che le parti sostituiscano altri a se stessi nella stipulazione del contratto, senza pregiudizio per i diritti del mediatore.

Sussiste l'identità dell'affare ai fini del diritto alla provvigione quando i contraenti, anziché perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l'operazione sia stata condotta in porto per effetto dell'opera del mediatore.

Nel caso concreto una società conferiva un incarico ad un agente immobiliare al fine di trasferire a terzi alcuni immobili. Successivamente, però, veniva conclusa una cessione di quote sociali, non da parte della società, ma da parte dei soci. La società sosteneva che, non essendoci identità tra l'affare concluso e quello per cui era stata svolta la mediazione e tra le parti poste in contatto dal mediatore e quelle che avevano perfezionato la cessione, l'agente immobiliare non poteva pretendere dalla società alcuna provvigione, dovendo rispondere del pagamento i soci che avevano ceduto le proprie quote. Il mediatore, però, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società che si opponeva al provvedimento senza successo sia in primo grado che in appello. L'agente immobiliare aveva, quindi, pieno diritto alla provvigione per la mediazione svolta in relazione all'operazione di cessione di quote della società opponente. La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado.

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