Il Tribunale di Reggio Emilia applica la Tabella milanese sul danno parentale ma riduce il danno morale ed esclude la componente dinamico relazionale

Alessandro Lovato
22 Maggio 2023

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1360/2022, fa applicazione della nuova tabella milanese sul danno da perdita del rapporto parentale integrata a punti, diminuendo il risarcimento alla sola quota relativa alla componente morale del danno ed escludendo, invece, la componente dinamico relazionale.
Massima

Ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve farsi riferimento sia al danno “morale” sofferto per la perdita del rapporto, sia all'altra componente di danno legata all'aspetto aspetto dinamico relazionale, che va a incidere sulle relazioni di vita esterne che patisce il soggetto superstite. Laddove sia data prova della insussistenza di relazioni tra la vittima e il danneggiato, l'importo liquidabile sulla base rinnovate tabelle a punti del Tribunale di Milano, dovrà essere epurato di tale componente di danno e quindi liquidata solo la quota corrispondente al danno “morale” sofferto dal superstite per la perdita del rapporto parentale.

Il caso

Tizio conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia il conducente di un autocarro e il suo assicuratore per la RCA, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale derivatogli dalla morte della propria figlia diciottenne, avvenuta nell'ottobre del 2018, a causa dell'investimento della stessa, mentre stava attraversando una strada sulle strisce pedonali.

Tale iniziativa giudiziaria, seguiva una precedente azione civile esercitata dal padre nel processo penale, all'esito del quale, il Tribunale Penale di Reggio Emilia, aveva accertato la responsabilità̀ del conducente dell'autocarro nella determinazione del sinistro, dichiarando il conducente colpevole del delitto di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e, quanto alle statuizioni civilistiche, aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidando in favore della stessa, una provvisionale di € 50.000,00.

Dopo avere accertato la responsabilità esclusiva del conducente anche in sede civile (nei confronti dei convenuti che non avevano partecipato al processo penale), il tribunale, passando ad esaminare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale lamentato dal padre della vittima, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova di un danno ulteriore rispetto a quello già liquidato dal giudice penale, con la citata provvisionale.

Il Tribunale, per pervenire a tale statuizione, ha ritenuto che l'esito dell'istruttoria svolta, su impulso della parte convenuta, abbia dato piena prova del fatto che nonostante il rapporto parentale, il padre non si sia occupato della figlia in vita, affidandola durante l'infanzia alle prevalenti cure dei nonni materni e, dal 2012, alle sole cure della madre e della sua nuova famiglia in Italia, disinteressandosi della sua crescita, mantenimento e formazione.

Fatta tale premessa il Tribunale richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (citando, Cass. n. 10107/2011) ha affermato che al fine della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, debba farsi riferimento sia al danno interno sofferto per la perdita, sia all'altra componente di danno legato ad un aspetto dinamico relazionale, tale da incidere sulle relazioni di vita esterne che patisce il soggetto superstite.

Passando ad analizzare il danno da riconoscere e liquidare nel caso in esame, pur riconoscendo che all'esito dell'istruttoria era emerso un comportamento “deplorevole” del padre verso la propria figlia quanto al mancato sostegno economico e morale, non era invece emersa la sussistenza di un rapporto di indifferenza od odio tra i soggetti legali al rapporto di parentela, tale da giustificare il mancato riconoscimento della sofferenza patita dal padre per la prematura perdita della figlia adolescente e, dunque, la mancata liquidazione di un danno non patrimoniale di tipo “morale” per la perdita del rapporto parentale.

Di qui il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale da parte del padre, ma nella sola componente del danno morale.

Così facendo, calcolava il danno, con l'impiego delle nuove tabelle milanesi “a punti” sul danno da perdita del rapporto parentale, e attribuiva: 16 (rectius 26) punti per l'età della vittima primaria; 20 punti per l'età della vittima secondaria; 14 punti per la sopravvivenza di un superstite del de cuius; e così pervenendo all'importo di euro 201.900,00 liquidabile in favore del padre. Quindi, tenuto conto che nel caso in esame, doveva essere liquidato la sola componente del danno costituita dal danno morale – mancando un danno parentale da perdita, legato ad un aspetto dinamico relazionale - riteneva congruo riconoscerne una somma pari ad ¼ e, per questa ragione riteneva “più che sufficiente a soddisfare il risarcimento dovuto al padre, la somma già riconosciutagli dal giudice penale a titolo di provvisionale, per l'importo di € 50.000,00, alla quale non sarà aggiunta nessuna ulteriore somma.”

Per queste ragioni, il Tribunale, accertato che il sinistro per cui è causa era avvenuto senza il concorso di colpa della vittima, dichiarava l'assicuratrice obbligata a manlevare l'assicurato ed il conducente nei limiti della polizza per la RC auto; accoglieva la domanda risarcitoria nei limiti di quanto già liquidato all'attore con la sentenza penale dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia (€ 50.000,00) e condannava i convenuti al suo pagamento, in solido e con manleva da parte dell'assicuratore, oltre al pagamento di interessi da calcolarsi al tasso legale dal deposito della sentenza sino all'effettivo pagamento; rigettava la domanda di riconoscimento a di un importo a titolo di risarcimento del danno parentale ulteriore rispetto a quanto ottenuto in via provvisionale con sentenza penale dal GUP del Tribunale di Reggio Emilia e compensava le spese di lite tra le parti in causa.

La questione

La principale questione esaminata dal Tribunale è la seguente: laddove parte convenuta abbia fornito la prova dell'insussistenza di un rapporto genitoriale, tale da inficiare la presunzione della sussistenza di una lesione della componente dinamico relazionale del danno da perdita del rapporto parentale, una volta calcolato il danno sulla base dei punteggi derivanti dall'applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle Milanesi, può, il Giudice, distinguere le due componenti di danno e diminuire il risarcimento, liquidando la sola parte di danno relativa alla sofferenza morale conseguente alla perdita del rapporto, escludendo la parte relativa alla componente dinamico relazionale?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale perviene a risolvere affermativamente la questione, stabilendo che al fine della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve farsi riferimento sia al danno sofferto per la perdita, sia al danno legato ad un aspetto dinamico-relazione che va a incidere sulle relazioni di vita esterne che patisce il soggetto superstite.

Il danno in questione, infatti, non può coincidere con la mera lesione dell'interesse alla sussistenza di un legame di parentela in senso formale, in quanto è necessario valutare nel caso concreto lo sconvolgimento esistenziale e la sofferenza esteriore che deriva dalla recisione di tale legame, ricordando come in questi termini si sia espressa la Suprema Corte stabilendo che: “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. ci., sez. III, n. 10107/2011).

Una volta che il convenuto abbia allegato e provato la insussistenza di un rapporto parentale nella sua componente dinamico relazionale, il giudice laddove non possa escludere che non vi sia stata comunque una sofferenza per la perdita tragica del rapporto e per la perdita della possibilità di recupero del rapporto, potrà liquidare solo la componente sofferenziale del danno, riducendo la somma derivante dall'applicazione dei punti di cui alla relativa tabella, epurandola dalla componente riferibile agli aspetti dinamico relazionali del danno.

Osservazioni

La sentenza in esame affronta la delicata questione relativa alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base della nuova tabella milanese integrata a punti, nel caso in cui il rapporto familiare sfugga a quei criteri di “normalità” in base ai quali lo si possa ritenere “presunto”, a fronte della prova della insussistenza di un rapporto parentale nella sua componente dinamico relazionale.

Ritenendo di dover liquidare solo la componente sofferenziale del danno, opera una riduzione del risultato ottenuto sulla base dei quattro primi parametri tabellari, pur di natura sostanzialmente “anagrafica”, rimarcandone la duplicità costitutiva, in quanto comprensivi anch'essi sia della componente di danno costituita dalla sofferenza interiore che di quella dinamico relazionale, “depurando” così il risultato ottenuto, dalla componente di danno dinamico relazionale non riconoscibile in capo al genitore, per la perdita del rapporto con la figlia, riconoscendogli tuttavia la (sola) componente del danno da sofferenza interiore.

La rilevanza della decisione è costituita dal fatto che va ad affrontare e risolvere, in uno dei primi impieghi della rinnovata tabella, il tema della liquidazione del danno in misura inferiore ai risultati ottenibili dalla matematica applicazione dei primi quattro parametri che, come più volte osservato, sono fondati su aspetti sostanzialmente “anagrafici”, così da portare, salvo prova contraria, ad automatismi di calcolo su base documentale.

Come è noto, le Tabelle Milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale integrate a punti, sono state strutturate, seguendo i criteri indicati dalla Suprema Corte, sulla base di cinque parametri.

I primi quattro, hanno una connotazione sostanzialmente “anagrafica”, avendo ad oggetto: l'età della vittima, l'età del danneggiato; la convivenza del danneggiato con la vittima; la sopravvivenza di superstiti nel nucleo familiare, mentre il quinto parametro, va invece a valorizzare, come specificato nel testo della rinnovata tabella, ad illustrazione del parametro, la qualità ed intensità dello specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).

Il Tribunale, nella sentenza in esame, facendo propri gli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. n. 10107/2011), afferma che “al fine della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve farsi riferimento sia al danno sofferto per la perdita, sia al danno legato ad un aspetto dinamico relazionale, tale da incidere sulle relazioni di vita esterne che patisce il soggetto superstite.”.

Tale duplice componente del danno da perdita del rapporto parentale nei propri aspetti di sofferenza interiore e dinamico relazionale, è stata infatti affermata e ribadita in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione ove si è affermato che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili” (Cass civ., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164, i cui principi sono stati espressamente richiamati da Cass. civ., 21 marzo 2022, n. 9010).

Le stesse rinnovate tabelle milanesi hanno espressamente previsto che anche il conteggio derivante dai primi quattro parametri “anagrafici”, esprima il “danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)”.

Nel caso esaminato, il tribunale ha ritenuto che parte convenuta avesse dato prova di una serie di elementi atti ad inficiare la presunzione dell'esistenza del legame affettivo tra il padre e la figlia, considerando l'assoluta assenza di frequentazioni e l'inesistenza di rapporto parentale al di là del “vincolo di sangue”, non potendo tuttavia escludere che il padre avesse comunque sofferto per la perdita tragica e violenta della figlia e per la predita della possibilità di recupero del rapporto con la ragazza.

Così facendo, dopo aver calcolato il danno liquidabile sulla base del punteggio ottenibile dall'applicazione dei valori previsti nei primi 4 parametri anagrafici in 201.900,00 euro, non ritenendo evidentemente, a fortiori, che vi fossero elementi per valutare un'attribuzione di punti in relazione alla componente di danno derivante dalla compromissione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, costituente il parametro e), riduce severamente il risultato ottenuto, affermando di volere riconoscere la sola componente di danno sofferenziale per la perdita del rapporto con la figlia che quantifica in un quarto facendolo coincidere con la provvisionale di 50 mila euro, già riconosciuta in sede penale, non riconoscendone la componente di danno dinamico relazionale alla quale, dunque, attribuisce la residua maggior quota.