La rimessione della causa al primo giudice per mancata integrazione del contradditorio ha priorità assoluta

22 Maggio 2023

Laddove sia stata proposta in primo grado una pluralità di domande, tutte ribadite in sede di appello, e per una parte delle stesse sia configurabile litisconsorzio necessario e sia mancata integrazione del contraddittorio, il giudice di appello è tenuto a rimettere l'intera causa al primo giudice?
Massima

La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice ad quem - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.

Il caso

A seguito di un sinistro stradale occorso in territorio svizzero, che coinvolgeva un motociclo ed un'autovettura rispettivamente condotti da un cittadino italiano e da uno svizzero, la persona trasportata sul motociclo subiva lesioni gravissime e, previo trasporto in un presidio ospedaliero italiano, decedeva.

I genitori e la nonna della vittima convenivano in giudizio, innanzi a Tribunale italiano, il conducente del motociclo ed il suo assicuratore (AA), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della rispettiva figlia e nipote.

Costituitisi in giudizio, entrambi i convenuti eccepivano che la responsabilità dell'occorso doveva essere ascritta al conducente dell'autovettura e chiedevano, ottenendola, autorizzazione a chiamare in causa quest'ultimo ed il suo assicuratore (BB).

Dei due chiamati si costituiva unicamente l'assicuratore BB, il quale ammetteva che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta esclusivamente al proprio assicurato, tuttavia eccependo che la stima del danno doveva essere compiuta in base alla legge svizzera.

Con memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (testo vigente ante d.lgs. n. 149/2022 - n.d.r.), gli attori estendevano la domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.

All'esito della fase, il Tribunale adito respingeva la domanda proposta contro il conducente del motoveicolo e l'assicuratore AA, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse essere ascritta al conducente dell'autovettura; dichiarava, peraltro, inammissibile la domanda attorea nei confronti di quest'ultimo e dell'assicuratore BB ritenendola tardivamente formulata.

In sede di gravame, proposto da tutte le parti costituitesi nella precedente fase del giudizio, la Corte di merito adita statuiva che al caso di specie si doveva applicare omnimodo la legge italiana, sia quella sostanziale, per essere avvenuto in Italia il decesso della persona trasportata sul motociclo, sia quella processuale, dovendosi celebrare il processo in Italia e, separate le domande (quella contro i convenuti originari e quella contro i chiamati i causa), confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso qualsiasi responsabilità del conducente del motoveicolo nella causazione del sinistro, dichiarandone la nullità

per la parte relativa ai chiamati in causa, non essendo stato citato in giudizio, quale litisconsorte necessario, il proprietario del veicolo che aveva causato il danno, come disposto dall'art. 144, comma 3, del codice delleassicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), e rimetteva, quindi, le parti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l'assicuratore BB, cui resistevano con controricorso gli originari attori e l'assicuratore AA.

La questione

La questione che interessa in questa sede, proposta dal ricorrente assicuratore BB, è consistita nello stabilire se, laddove sia stata proposta in primo grado una pluralità di domande, tutte ribadite in sede di appello, e per una parte delle stesse sia configurabile litisconsorzio necessario e sia mancata integrazione del contraddittorio, il giudice di appello sia tenuto esclusivamente a rimettere l'intera causa al primo giudice oppure possa decidere su quota delle domande e per la quota restante rimettere la causa al primo giudice.

Le soluzioni giuridiche

L'Assicuratore BB, con il primo motivo di ricorso, aveva sostenuto che, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la sentenza di appello dovesse essere dichiarata nulla, giacché la Corte di merito, pur avendo rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nella precedente fase di giudizio per la quota inerente ai chiamati in causa, non si era limitata a statuire la rimessione della causa al primo giudice, ma aveva adottato statuizioni ulteriori, in particolare stabilendo quale dovesse essere la legge nazionale applicabile alla domanda di risarcimento.

In altri, più sintetici, termini, il ricorrente deduceva che la rilevata mancata integrazione del contraddittorio in primo grado impediva al giudice d'appello di adottare qualsiasi statuizione che non fosse quella di rimettere la causa al primo giudice.

La doglianza è stata ritenuta fondata dalla Suprema Corte, sul rilievo che la mancata integrazione del contraddittorio nella precedente fase del giudizio impedisce al giudice d'appello qualsiasi statuizione sul merito della controversia, risultandogli consentita unicamente, previa individuazione della legge processuale applicabile (nel caso identificata con quella vigente in Italia), la statuizione di rimessione della causa al primo giudice.

Ciò in quanto, in caso contrario, una volta regredito il processo dinanzi al primo giudice al fine di integrare il contraddittorio, il litisconsorte pretermesso si troverebbe pregiudicato da una decisione presa in sua assenza: ove il litisconsorte pretermesso (il proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro), una volta ritualmente citato, avesse voluto invocare la responsabilità o corresponsabilità del conducente del motociclo nella causazione del sinistro, si sarebbe visto opporre l'esistenza di un giudicato.

La S.C. ha precisato che qualunque norma che imponga il litisconsorzio necessario ha natura di norma processuale (ex multis: Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2015, n. 7685; Cass., sez. III, ord. 31 gennaio 2018, n. 2348) e come tale è di applicazione necessaria per i processi che si celebrano in Italia dinanzi al giudice italiano.

Pertanto la Corte d'appello, una volta correttamente individuata la legge processuale applicabile, ed una volta rilevato che in base ad essa il contraddittorio non era integro, avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi sindacato sulla legge sostanziale applicabile.

Osservazioni

i) Nell'affermare che l'accertamento della mancata integrazione del contraddittorio nel precedente grado di giudizio impedisce al giudice di appello qualsiasi statuizione sul merito della controversia, consentendogli unicamente di statuire la rimessione della causa al primo giudice, la Suprema Corte ha dato continuità al principio secondo cui, poiché le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. hanno carattere di «pregiudizialità assoluta»,ricorrendone i presupposti, «il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado»(v. in termini,Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2003, n. 432 e, nello stesso senso, Cass.civ., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6666; v., in ordine alla qualità di litisconsorte necessario del proprietario del veicolo assicurato coinvolto in un sinistro, Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020; Cass. civ., ord. 16 febbraio 2023, n. 4994).

ii) La soluzione accolta dalla Suprema Corte è da ritenere valevole con riguardo alle ipotesi in cui sia stata proposta in primo grado una pluralità di domande in stretto rapporto tra loro, tutte ribadite in sede di appello, e per una parte delle stesse sia configurabile litisconsorzio necessario e sia mancata integrazione del contraddittorio.

Con riguardo alla fattispecie, non è dubitabile che, in forza della chiamata in causa del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e dell'assicuratore BB si sia realizzato allargamento non soltanto soggettivo dell'oggetto del giudizio, venendo, in fatto ed in diritto, chiesto che il «modo di essere» (si veda, per tale espressione, Cass, sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707) del rapporto sorto in ragione del sinistro fosse accertato ad omnes, cioè in modo unitario nei confronti dei convenuti e dei chiamati in causa e, poiché la domanda formulata dai convenuti con la chiamata comportava la partecipazione di un litisconsorte pretermesso (il proprietario dell'autovettura), tale accertamento si sarebbe dovuto compiere una volta che si fosse preventivamente provveduto all'integrazione del contraddittorio.

Differente soluzione si sarebbe giustificata nella diversa ipotesi in cui nella fase di merito fossero state proposte più domande autonome tra loro (id est: senza che fra le stesse vi fosse alcun rapporto di necessaria pregiudizialità, o anche soltanto di collegamento logico), una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario. Ed invero, in tale evenienza, il giudice di appello dovrebbe disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si era verificato il detto vizio, dovendo, invece, esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (v., per le fattispecie concrete, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2016, n. 19210; Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2021, n. 21610).

iii) Dando attuazione alla legge delega «per l'efficienza del processo civile» (legge n. 206/2021), il d.lgs.n. 149/2022 ha abrogato l'art. 353 c.p.c., che prevedeva la rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione, ed ha interamente riformulato il successivo art. 354. Abrogazione e modifica hanno avuto effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, con riguardo ai giudizi di appello instaurati datale data.

Dalle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado sono state escluse quella in cui il giudice di appello abbia rilevato la sussistenza della giurisdizione negata in prima istanza e l'insussistenza della causa di estinzione del processo posta a fondamento della declaratoria ex art. 308 c.p.c.

La rimessione al primo giudice è stata limitata alle sole ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, vale a dire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di lite, la mancata integrazione del contraddittorio, l'erronea estromissione di una parte, la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.c.

L'innovazione è stata chiaramente mirata a privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al doppio grado di cognizione del merito.

In entrambe le ipotesi con riguardo alle quali è stata esclusa la rimessione al primo giudice, il giudice di appello dovrà decidere la causa nel merito, peraltro dovendo, preventivamente ammettere le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordinando, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 356 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022).