In Gazzetta le disposizioni sulla conservazione delle intercettazioni realizzate dall'EPPO
22 Maggio 2023
Il testo modifica il d.lgs. n. 9/2021 inserendo dopo l'art. 17, il seguente: «Art. 17-bis (Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea) 1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonchè ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea. 2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di cui al comma 1 e disciplina le modalità di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 89-bis, comma 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'articolo 10».
*Fonte: DirittoeGiustizia |