Redazione degli atti con modalità telematiche e maggiorazione del compenso dell’avvocato

Redazione scientifica
23 Maggio 2023

L'aumento degli onorari per la redazione degli atti con modalità telematiche consegue ad una valutazione discrezionale del giudice, perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.

Nella sentenza del 4 maggio 2023, n. 11668, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell'aumento del compenso in caso di redazione dell'atto con modalità telematiche, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis del d.m. n. 55/2014.

La questione si poneva a seguito della riassunzione di un giudizio in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo avanti alla Corte d'appello di Napoli, a seguito dalla Cassazione con rinvio del decreto della medesima Corte d'appello, che aveva liquidato l'indennizzo a favore dell'opponente senza adeguata motivazione. La Corte territoriale accoglieva solo in parte l'opposizione e provvedeva alla liquidazione delle spese, escludendo l'applicabilità dell'aumento del 30%,in quanto la tecnica informatica di redazione del ricorso consentiva solo la ricerca testuale all'interno del ricorso e non all'interno dei documenti allegati.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, incentrando le molteplici censure sul mancato riconoscimento, con riferimento alla fase monitoria, di opposizione e di rinvio, della maggiorazione di legge sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.

La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, ribadendo che il d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, prevede l'aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. Appare dunque evidente che tale aumento è rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. Infatti, per avere diritto alla maggiorazione indicata dal d.m. occorre un quid pluris che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente (cfr. Cass. civ. ord. n. 37692/2022).

Merita infine di essere evidenziato che trattasi di una sentenza emessa sulla base della vecchia formulazione dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto parametri che, nella nuova formulazione, ha visto l'eliminazione della locuzione “di regola”, lasciando intendere che allo stato attuale la liquidazione del 30% in più in presenza di atti contenenti collegamenti ipertestuali dovrà essere automatica.

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