L'adeguamento al regolamento UE relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding

Marco Pellegrino
24 Maggio 2023

Il contributo si concentra sul d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 che, in attuazione dl regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, reca alcune importanti modifiche al TUF quanto alla disciplina del sistema autorizzatorio dei gestori dei portali ed ai compiti di vigilanza sull'attività dei fornitori di servizi di crowdfunding.
Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 30 che dà attuazione al regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (sul Reg. UE 2020/1503 cfr. Corso, Il regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding: prime considerazioni, in Nuove Leggi civ., 2021, 501 e ss).

Il ruolo delle piattaforme on line beneficia ormai di sempre maggiore attenzione anche nel settore finanziario, e più in particolare della finanza d'impresa, come testimoniato dai vari interventi normativi e regolamentari che si sono susseguiti anche in epoca recente.

Il decreto legislativo n. 30 del 2023 si inscrive nel processo innovativo del legislatore, anche europeo, volto a prevedere un regime legale uniforme dei servizi e dei gestori dei portali di crowdfunding ed offre un aggiornamento del quadro delle tutele del mercato e degli investitori uniformandolo a quello tratteggiato al livello europeo.

Il provvedimento si segnala per alcune importanti novità che verranno brevemente illustrate.

Offerta al pubblico delle quote di partecipazione delle SRL

La disciplina sulla quale il recente decreto legislativoha inciso in modo particolarmente significativo è racchiusa nell'art. 100-ter T.U.F. (più volte oggetto di aggiornamento nel corso degli anni) del quale viene introdotta una nuova versione.

In particolare, viene abrogato il comma 1 che faceva riferimento alla disciplina nazionale sul crowdfunding mentre viene confermato (cfr. art. 100-ter cit. commi 2-5) il regime semplificato di intestazione e circolazione delle quote di partecipazione delle s.r.l., che si configura come alternativo rispetto a quelli tradizionali (art. 2470, comma 2 c.c. e art. 36 d.l. n. 112/2008) siccome fondato sull'intestazione intermediata delle quote oggetto si sottoscrizione mediante portali di crowdfunding.

Deve essere segnalata, per il suo notevole impatto sistematico, un'importante modifica recata alla disposizione precedentemente racchiusa nel comma 1 bis del citato art. 100-ter TUF, e trasposta nel nuovo comma 1, e segnatamente l'eliminazione dell'inciso che permetteva alle sole SRL PMI di accedere al mercato dei capitali di rischio.

Infatti, è stata confermata (cfr. comma 1, art. 100-ter TUF) la disposizione che in deroga all'art. 2468 c.c. consente l'offerta al pubblico delle quote di s.r.l. su una piattaforma di crowdfunding ma, rispetto al previgente e corrispondente comma 1-bis, è visibilmente scomparso ogni riferimento alle SRL PMI prevedendosi invero che ”In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503”.

Correlativamente, nell'architetture dell'art. 100-ter TUF, è stato eliminato il precedente comma 1 ove era contenuta la previsione che, in coerenza con l'impianto normativo risultante dalla modifica ex art 57, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, limitava l'offerta al pubblico ai soli strumenti finanziari e partecipativi emessi da PMI.

Onde, ne discende che per effetto del d.lgs. n. 30 del 2023 tutte le SRL possono aprirsi al mercato dei capitali ed accedere al risparmio diffuso attraverso i portali di raccolta on line, indipendentemente dal profilo dimensionale e dalla rilevanza dell'emittente.

Sotto tale profilo il provvedimento che si annota rappresenta l'ultimo tassello di un lungo percorso normativo che, a partire dal 2012, ha progressivamente scardinato i capisaldi del diritto societario tradizionale introducendo vistose deroghe alla disciplina di diritto comune, e tra le quali si stagliano, per la portata innovativa e sistematica, la possibilità (i) di fare ricorso al mercato dei capitali e (ii) di creare in deroga all'art. 2468 commi 2 e 3 c.c. speciali categorie di quote

Tale assai rilevante opportunità, inizialmente fruibile dalle sole imprese c.d. start-up innovative (cfr. art. 26 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) è stata estesa in un primo momento alle PMI innovative (cfr. art. 4, comma 1, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3) e, in epoca più recente, a tutte le PMI (cfr. art. 57, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50).

Con il Decreto n. 30 del 2023 in commento il Legislatore compie un ulteriore importante passo in avanti contribuendo ad assottigliare ulteriormente lo “scalino” normativo tra le s.r.l. e le s.p.a.

La disciplina dei fornitori di servizi di crowdfunding: obblighi autorizzativi e vigilanza

Il Decreto n. 30 cit. contiene altre importanti novità.

Per dare piena attuazione ai contenuti del Regolamento (UE) 2020/1503, si sono resi necessari alcuni interventi di modifica del TUF volti ad individuare, tra l'altro, le Autorità nazionali competenti al rilascio delle autorizzazioni occorrenti per la gestione dei portali e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul mercato e sui fornitori di servizi di crowdfunding, ed a definirne il relativo riparto di competenze.

Infatti, il Regolamento (UE) 2020/1503 e la Direttiva (UE) 2020/1504 hanno introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e si tratta di un'autorizzazione con passaporto europeo che consente ai fornitori di servizi di crowdfunding con vocazione transnazionale di operare nell'ambito tutti gli Stati membri.

La disciplina del soggetto fornitore dei servizi di crowdfunding è contenuta nell'art. 4 sexies.1 TUF di nuovo conio (“Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937”) che, in luogo del precedente registro dei gestori previsto dall'abrogato art. 50 quinquies TUF, demanda alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il compito di rilasciare l'autorizzazione ai fornitori di servizi di crowdfunding sia per l'esercizio dell'attività c.d. lending-based che per quella c.d. investment-based, salvo il caso in cui l'autorizzazione venga richiesta da una banca, un istituto di pagamento, un istituto di moneta elettronica o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB, nel qual caso l'autorizzazione viene concessa dalla Banca d'Italia, previa acquisizione del parere della Consob (è da segnalare che gli enti vigilati, a differenza della disciplina previgente, non sono più considerati gestori di portali di diritto assoggettati, come tali, alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento).

La norma, poi, assegna alla Consob la funzione di vigilanza sul mercato e sul rispetto da parte degli operatori autorizzati delle regole in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti, ivi incluse le comunicazioni di marketing (cfr. comma 5 art. 100-ter TUF), mentre alla Banca d'Italia viene affidata la funzione di vigilanza sugli assetti proprietari, sulla corporate governance, sui requisiti degli esponenti aziendali e sui sistemi di remunerazione ed incentivazione dei prestatori di servizi di crowdfunding (cfr. comma 6 art. 100-ter TUF).

Al contempo, l'art. 4-sexies.1 commi 9 e 10 art. 100 ter TUF chiude con una sostanziale delegificazione della disciplina, rimettendo alla potestà regolamentare delle medesime autorità il compito di emanare “le disposizioni attuative del presente articolo”.

Servizi di crowdfunding

Con riferimento alle attività che possono essere promosse attraverso i portali di crowdfunding, è importante segnalare che è oggetto di disciplina sia l'attività c.d. di equity crowdfunding, e cioè in estrema sintesi la sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari partecipativi o, più in generale, di valori mobiliari, sia quella c.d. di crowdlending consistente, sempre in estrema sintesi, nella sollecitazione a concedere somme in prestito. Infatti, mentre nella disciplina previgente la seconda attività poteva essere svolta solo da soggetti dotati della licenza di “imprese di pagamento”, con il recente intervento normativo le due attività sono sostanzialmente confluite sotto un unico cappello regolamentare

Il provvedimento che si annota (cfr. art. 1 comma 5-novies TUF) fornisce la seguente definizione: ”Per servizi di crowdfunding si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1,letteraa),delregolamento(UE) 2020/1503” e, cioè, “l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:i) intermediazione nella concessione di prestiti; ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding”.

Tale definizione sostituisce la precedente (contenuta nel previgente art. 1 comma 5-novies TUF) di “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” e riflette, da un lato, l'eliminazione dell'ultima barriera dimensionale (e della quale sopra si è detto) per la collocazione sul mercato delle quote di partecipazione in SRL e registra dall'altro, l'estensione del novero delle attività e dei servizi che possono essere resi dai fornitori, non più limitata alla raccolta di capitali da parte delle PMI (o delle imprese sociali o degli OICR o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI) ma inclusiva sia dell'attività di intermediazione nella concessione di prestiti (c.d. lending based crowdfunding) che della prestazioni di alcuni servizi di investimento (c.d. investment based crowdfunding).

Regole di comportamento dei fornitori dei servizi di crowdfunding e degli emittenti

Quanto ai profili di tutela degli utenti, la disciplina evidenzia una strategia regolatoria chiara nel delineare le ipotesi di responsabilità del fornitore dei servizi di crowdfunding e degli emittenti.

In attesa dell'intervento regolamentare di adeguamento e della disciplina di dettaglio della Consob, il decreto legislativo ha introdotto l'obbligo di messa a disposizione in favore dei potenziali investitori del documento contenente le informazioni chiave sull'investimento (cfr. comma 6 art. 100-ter TUF) e vengono tratteggiate in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding ed ai titolari dei progetti le attribuzioni di responsabilità per le informazioni ivi fornite, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Regolamento europeo (cfr. commi 7 e 8 art. 100-ter TUF).

In particolare, quanto all'individuazione dei soggetti responsabili per le informazioni riportate nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, vengono indicati il titolare del

progetto o i suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando che, nella fattispecie della gestione individuale di portafogli di prestiti, il responsabile delle stesse informazioni è il fornitore di servizi di crowdfunding, in conformità con quanto previsto rispettivamente dall'art. 23, par. 9, e dall'art. 24, par. 4, del Regolamento europeo.

Infine, sono previsti alcuni adeguamenti all'apparato sanzionatorio: la nuova versione dell'articolo 190-quater del TUF fornisce un'articolata disciplina delle fattispecie configuranti illecito amministrativo che si pone in coerenza con quella prevista dal Regolamento europeo.

Note conclusive

La sollecitazione all'investimento diretta e disintermediata attraverso il web è un fenomeno in crescita, dotato di caratteristiche proprie in ragione della peculiarità del canale di raccolta del risparmio (cfr. Mozzarelli, L'equity crowdfunding in Italia. Dati empirici, rischi e strategie, in Banca Borsa e tit. di cred., 2019, I, 650 e ss.;, Accetella- Ciocca, Emittente e portale nell'equity based crowdfunding, in, Giur. Comm., 2017, I, 238 e ss) e che ha registrato un forte incremento quantitativo. La rete, inoltre, ha certamente contributo ad abbattere le barriere tra i potenziali investitori ed i promotori dei progetti o delle attività da finanziare attraverso le campagne di crowdfunding.

Il decreto legislativo n. 30 del 2023 contribuisce ad implementare le regole di trasparenza del mercato e, soprattutto, prevede un set regolamentare uniforme a quello europeo che esprime, costantemente, la cautela di bilanciare, da un lato, l'esigenza di adeguata tutela del mercato e degli investitori e, dall'altro, quella di facilitare operazioni di finanziamento d'impresa attraverso i portali on line alleggerendo il corredo documentale ed i costi normalmente richiesti per operazioni di raccolta di taglio più grosso.