Il “trasferimento” della residenza abituale del minore va interpretato in modo effettivo

24 Maggio 2023

La nozione di “trasferimento”,ex art. 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 va interpretata nel senso che il periodo di tre mesi, durante il quale permane la competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, inizi a decorrere dal giorno successivo all'effettivo trasferimento.

La nozione di “trasferimento”, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 va interpretata nel senso che il periodo di tre mesi, durante il quale, in deroga all'articolo 8 dello stesso regolamento, permane la competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, inizi a decorrere dal giorno successivo all'effettivo trasferimento e mai da un evento anteriore come la decisione giudiziaria che fissi il cambiamento di residenza con effetto differito.

Cionondimeno l'autorità giurisdizionale della precedente residenza del minore, competente in forza dell'articolo 9, può trasferire la causa all'autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 15, ovvero il “legame particolare” del minore con l'altro Stato membro, la circostanza che l'autorità giurisdizionale indicata sia “più adatta” a trattare il caso e, infine, che il trasferimento “corrisponda all'interesse superiore del minore”.

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