In G.U. il Decreto correttivo della disciplina sulla Procura europea «EPPO»: istituito un nuovo “archivio riservato” per le intercettazioni

Federica Zazzaro
Federica Zazzaro
24 Maggio 2023

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2023, il d.lgs. 4 maggio 2023, n. 54 che introduce disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, entrato in vigore il 20 novembre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, entrato in vigore il 6 febbraio 2021, in attuazione della delega di cui all'art. 4 della l. n. 117/2019, ha attuato gli obblighi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, che dispongono l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.

La stessa disposizione di delega ha previsto la possibilità per il legislatore delegato di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega.

Il d.lgs. n. 54/2023 attuato il 1° maggio 2023 consta di 2 articoli.

L'art. 1 reca l'introduzione dell'art. 17-bis in materia di conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.

Ai sensi del comma 1, i verbali, le registrazioni e gli atti relativi alle intercettazioni eseguite in procedimenti nei quali la Procura europea ha esercitato la sua competenza sono conservati integralmente in un “archivio riservato” sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o del sostituto nominato dal Collegio della Procura europea.

Viene, quindi, creato un archivio distinto da quelli già previsti dall'ordinamento vigente all'art. 269, comma 1, c.p.p. e all'art. 89-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.

Il nuovo archivio sarà istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma, presso la Procura della Repubblica di Roma, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo. Laddove necessario, ulteriori archivi potranno essere istituiti su base territoriale nelle sedi dei procuratori europei delegati, individuate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 9/2021.

Secondo quanto specificato nello schema di decreto legislativo, l'intervento normativo è finalizzato da un lato a garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e dall'altro ad evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia di documentazione afferente all'attività di intercettazione di pertinenza della Procura europea.

L'art. 2, invece, reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.