Giudice amministrativo e assunzione della prova all'estero tramite rogatoria per le prassi applicative e interpretative di un Trattato internazionale

Redazione Scientifica
25 Maggio 2023

Il giudice amministrativo, qualora emergano dubbi interpretativi in merito all'applicazione di un Trattato internazionale, può richiedere tramite rogatoria, ai sensi dell'art. 204 c.p.c., come richiamato dall'art. 68, comma 3, c.p.a., l'assunzione di una prova all'estero, tra cui deve includersi anche la richiesta di documenti e chiarimenti al fine di conoscere le prassi che costituiscono criterio d'interpretazione.

Parte ricorrente, proprietaria di un terreno ricadente, tra l'altro, in un'area dichiarata – con decreto ministeriale – “zona umida di importanza internazionale” ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar per la tutela degli habitat degli uccelli acquatici, otteneva la concessione edilizia per realizzazione di due opifici per la lavorazione e trasformazione dei prodotti caseari e zootecnici.

Detta concessione veniva poi annullata in autotutela dall'autorità comunale in quanto l'area in esame al momento della concessione del titolo edilizio, seppure non risultante inclusa nell'elenco di cui alla suindicata Convenzione, era stata designata nel decreto ministeriale come zona umida di importanza internazionale, e, pertanto, sottoposta a vincolo di inedificabilità.

La ricorrente impugnava tale atto sostenendo che solo dall'inclusione nell'elenco e non già dalla mera designazione dell'area da parte delle autorità nazionali possono discendere vincoli per i privati.

Tanto rappresentato, il Collegio con l'ordinanza in commento, dovendo applicare la citata Convenzione, nell'ambito della quale emerge una distinzione tra area “iscritta nell'Elenco” e area solamente “designata” dalle autorità nazionali, ha ritenuto necessario richiedere al Segretariato della Convenzione l'esistenza di prassi interpretative e applicative, in quanto – ratione materiae – non può applicarsi né il regolamento CE n. 1206/2001 né la Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Invero, il giudice amministrativo, dovendo applicare un trattato internazionale, può richiedere ai relativi organi - tramite rogatoria ex art. 68, comma 3, c.p.a. - le informazioni e i documenti necessari al fine di conoscere le prassi che costituiscono criterio d'interpretazione.