Disciplina antiusura e clausola di salvaguardia nel leasing immobiliare

La Redazione
26 Maggio 2023

Un contratto di leasing immobiliare offre lo spunto alla Corte di Cassazione per affrontare alcuni temi come l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, i criteri di determinazione del tasso soglia, la c.d. clausola di salvaguardia.

La disciplina antiusura si applica non soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora  e ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

L'applicazione di tale normativa agli interessi e al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario; dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura.

A tal proposito ha anche affermato che il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno (e, si potrebbe dire, il più grezzo) dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico.

La Corte ha specificato che i decreti del Ministro del tesoro, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, rilevanti ai fini della concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, sono atti normativi, dati i loro caratteri di generalità, innovatività ed astrattezza. Dal momento che si tratta di atti normativi, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti.

Infine, nel caso specifico del leasing immobiliare, l'inserimento della c.d. clausola di salvaguardia, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora deve essere comunque mantenuta entro i limiti del tasso soglia antiusura (di cui all'art. 2 c. 4 L. 108/96), trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.

Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità contrattuale, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

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