Procedura familiare di liquidazione controllata: vanno esclusi anche i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

Nicola Caineri Zenati
25 Maggio 2023

Il Tribunale di Verona si pronuncia sul tema della cumulatività, ai fini dell'esclusione dalla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, delle lettere a) e b) dell'art. 268 CCII.
Massima

Nella procedura di liquidazione controllata, al fine di determinare la quota esclusa dalla procedura stessa, bisogna considerare non solamente le spese di mantenimento del sovraindebitato, così come statuisce l'art.268, comma 4, lettera b),CCII, ma anche i limiti di impignorabilità del reddito di cui all'art.545 c.p.c., così come previsto dall'art.268, comma 4, lettera a),CCII.



Il caso

Innanzi al Tribunale di Verona viene presentato un unico ricorso per l'apertura di una procedura familiare di liquidazione controllata concernente sei soggetti imparentati tra loro. Il Tribunale dispone, con sentenza, l'apertura di sei procedure di liquidazione controllata, determinando la quota esclusa dalla liquidazione in applicazione cumulativa delle lettere a) e b) dell'art.268, comma 4,CCII.



Le questioni e la soluzione del Tribunale

Nel caso in esame, il Tribunale di Verona, dopo aver stabilito che l'art.66 CCII costituisce una disposizione generale in tema di sovraindebitamento, come tale applicabile anche alla procedura di liquidazione controllata, ha accertato la legittimità della presentazione di un'unica istanza, trattandosi di soggetti tutti tra loro parenti, alcuni conviventi, ma comunque uniti da un'origine comune del sovraindebitamento, consistente nel rilascio di molteplici fideiussioni a garanzia dei finanziamenti concessi a favore delle due società di famiglia, di cui erano soci e/o dipendenti.
Il Collegio, inoltre, dichiarando aperta la procedura familiare di liquidazione controllata, ha accolto la prospettazione dei ricorrenti in materia di cumulatività tra la lettera a) e la lettera b) dell'art.268, comma 4,CCII, di talché la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, in quanto destinata al mantenimento del debitore e della sua famiglia, non può in nessun caso violare i limiti di impignorabilità di cui all'art.545 c.p.c.



Osservazioni

La decisione del Tribunale di Verona si muove indubbiamente lungo un percorso argomentativo già tracciato dalla giurisprudenza di merito (di cui ai riferimenti giurisprudenziali) che, in materia di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ha statuito la cumulatività e non la alternatività delle lettere a) e b) dell'art.14-ter, comma 6.

Tale pronuncia è peraltro innovativa nel suo genere, in quanto il Tribunale di Verona per la prima volta afferma che, nella determinazione della quota esclusa dalla procedura di liquidazione controllata, non bisogna tener conto delle sole spese di mantenimento del singolo sovraindebitato e del suo nucleo familiare, dovendo considerarsi altresì i limiti di impignorabilità di cui all'art.545 c.p.c., in particolare, in materia di redditi da stipendio, i commi 4 e 5, e, in materia di redditi da pensione, il nuovo comma 7, così come modificato dalla L. 142/2022, che stabilisce il limite minimo di impignorabilità in € 1.000,00.



Le questioni aperte

Il provvedimento in esame offre anche una soluzione alla questione, tuttora aperta, riguardante la durata minima della procedura di liquidazione controllata, collegandola, come già statuito in una precedente sentenza del medesimo Tribunale del 20 settembre 2022, al periodo decorso il quale il soggetto sovraindebitato, ai sensi dell'art.282 c.p.c., ottiene l'esdebitazione di diritto, ossia tre anni. Tale questione è al momento fortemente dibattuta in giurisprudenza, tanto che il Tribunale di Arezzo, nell'ordinanza di remissione del 3 marzo 2023 alla Consulta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale “nella parte in cui non prevede un orizzonte temporale di durata dell'apprensione delle quote reddituali o pensionistiche del debitore sovraindebitato”.



Conclusioni

Tale questione è oggetto di forte dibattito giurisprudenziale, in quanto nel CCII non è stata riprodotta una norma similare a quella dell'art.14-undecies L. 3/2012, che prevedeva la durata minima di quattro anni della procedura di liquidazione del patrimonio.

La citata ordinanza remissiva del Tribunale di Arezzo prospetta altre due soluzioni, oltre alla soluzione ripresa dal Tribunale di Verona:

  • l'acquisizione dei redditi alla procedura sarebbe possibile fino a quando non venga raggiunto un attivo tale da coprire le spese della procedura stessa;
  • la durata dell'apprensione, e quindi della procedura, andrebbe tarata in modo tale da assicurare una minima soddisfazione per il ceto creditorio, andando oltre la pura e semplice copertura delle spese prededucibili.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sullo specifico argomento si segnalano le seguenti decisioni giurisprudenziali.

Trib. Milano con il decreto 10 aprile 2019 (pubblicato in www.ilcaso.it) ha ritenuto che il Giudice, nel fissare i limiti di cui all'art. 14-ter, co. 6, lett. b) L. 3/2012 [ora pedissequamente trasfuso nell'art. 268, comma 4, lett. b)CCII n.d.r.] deve considerare gli ulteriori limiti indicati nel medesimo art. 14-ter, comma 6, tra cui rileva la lettera a) del citato art. 14-ter, comma 6 [ora pedissequamente trasfuso nell'art. 268, comma 4, lett. a)CCII, n.d.r.], che esclude tra i diritti compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. Conseguentemente, il Giudice ha la facoltà di determinare quanto necessario al mantenimento, ma solo in aumento.

Successivamente Trib. Ancona con decreto dell'8 ottobre 2020 (pubblicato in www.fallimentiesocietà.it) e Trib. Rimini con decreto del 5 marzo 2020 (pubblicato in www.ilcaso.it) hanno precisato che le lettere a) e b) dell'art.14-ter della L. 3/2012 sono cumulative, per cui l'importo riconosciuto a titolo di mantenimento non può in alcun modo violare i limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi.

In dottrina alcuni cenni alla problematica in oggetto si rinvengono in Napolitano, Sovraindebitamento: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione, in Il Fallimento 2/2021

Le norme che disciplinano la tematica sono: l'art. 268, comma 4,CCII, e gli artt. 14-undecies e 14-ter L. 3/2012.



Sommario